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Legge regionale 6 settembre 2022, n. 22 (BUR n. 109/2022)

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n 21 'Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto' e alla legge regionale 25 novembre 2019, n 44 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2020'

Legge regionale 06 settembre, 2022 n. 22 (BUR n. 109/2022) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, n. 21 “MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL’EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, n. 44 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”


Legge di novellazione vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 e alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 06 settembre, 2022 n. 22 (BUR n. 109/2022) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, n. 21 “MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL’EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2019, n. 44 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020”

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Misure urgenti per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia.
1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e al comma 1, dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo o che non se ne sono avvalse.
3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6 dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A..
5. L’ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore all’importo dell’aiuto non rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione, e comunque non può essere superiore agli importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l’articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.”.
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”.
1. Al comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 , le parole: “colpite dalla crisi correlata all’epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale” sono soppresse.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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