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Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023)

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonche' allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.

Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .



Note

( 1) L’articolo 1 e l’articolo 2 sono stati abrogati, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , e con decorrenza 10 gennaio 2025 ai sensi dell’articolo 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , per effetto della pubblicazione sul BUR 9 gennaio 2025, n. 9 dei regolamenti attuativi della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , entrati in vigore il 10 gennaio 2025. Peraltro, continua a trovare applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ai sensi del quale "I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.".


SOMMARIO
  • Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione)
  • MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1)
Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (BUR n. 139/2023) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, n. 4 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI DI PIANO INDIVIDUATI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NONCHÈ ALLO SMALTIMENTO O RICICLAGGIO DI CARCASSE O RESIDUI ANIMALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2 - Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”.
Art. 3 - Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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