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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023)
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” in materia di costituzione coattiva di servitù
Sommario
“Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) - Testo vigente”
- Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
- Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
Sommario
“Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) - Testo storico”
- Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
“1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.
1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ
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- Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 13/09/2023
PDL n. 226
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 14/11/2023
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Giovanni PUPPATO
Approvato dal consiglio in data: 05/12/2023