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Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024)
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Sommario
“Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 6 - Norma di prima applicazione.
- Art. 7 - Invarianza della spesa.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’
articolo 2 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole:
“ed in forma itinerante” sono soppresse.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 4 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.” ;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “ allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.” ;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “ allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 4 bis della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: “ che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: “ o di presentazione della SCIA”.
a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: “ che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: “ o di presentazione della SCIA”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 5 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
omissis ( 2)
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
omissis ( 2)
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’
articolo 6 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “ di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “ di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.
Art. 7 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Note
(
1) Testo riportato al comma 1 dell’art. 4 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 2) Testo riportato dopo il comma 1 quater dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 2) Testo riportato dopo il comma 1 quater dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
SOMMARIO
- Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
- Art. 6 - Norma di prima applicazione.
- Art. 7 - Invarianza della spesa.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “ed in forma itinerante” sono soppresse.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività, contestualmente all’invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui all’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.”;
c) al comma 2 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”;
d) al comma 4 quater le parole: “al comune che ha in carico l’autorizzazione”, sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso comune in cui è esercitata l’attività”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: “ai fini del rilascio delle autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: “e nell’ambito dei controlli sulle SCIA”;
b) al comma 4 dopo le parole: “Le imprese”, sono aggiunte le seguenti: “che presentano la SCIA oppure”;
c) al comma 5 dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono aggiunte le seguenti: “o di presentazione della SCIA”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.”;
b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
“1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade.”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. All’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Subingresso dei titoli abilitativi.”;
b) alla lettera b) del comma 3, le parole: “, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “di commercio su aree pubbliche in forma itinerante”;
c) al comma 5 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. Le autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.
Art. 7 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
SOMMARIO
- Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, n. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE