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Legge regionale 10 settembre 2024, n. 22 (BUR n. 122/2024)

Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”

Legge regionale 10 settembre 2024, n. 22 (BUR n. 122/2024) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, n. 55 “DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI”



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 .



SOMMARIO
Legge regionale 10 settembre 2024, n. 22 (BUR n. 122/2024) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1987, n. 55 “DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI”


Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 , dopo la frase: “La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione per l’occupazione di aree”, le parole: “nelle zone portuali” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “afferenti la totalità degli specchi acquei”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 “Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio extraportuale.”.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. Fino all’approvazione di apposita disciplina da parte della Giunta regionale, restano in vigore in via transitoria le modalità di determinazione dei canoni attualmente in uso, da applicarsi in maniera omogenea per la totalità degli specchi d’acqua e per il tratto di costa del lago di Garda per la sponda veneta.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”) si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 30/05/2024

PDL n. 268

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 31/07/2024

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Alberto BOZZA

Approvato dal consiglio in data: 03/09/2024

Deliberazione Legislativa n. 22 del 10/09/2024