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Legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (BUR n. 53/2025)
Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo
Sommario
“Legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (BUR n. 53/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
1. Dopo l’
articolo 9 della
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
omissis ( 1)
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’
articolo 9 bis, comma 2, lettera a), introdotto nella
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 nell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 8, comma 1, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Note
(
1) Testo riportato dopo l’art. 9 della
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .
SOMMARIO
- Legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (BUR n. 53/2025)
- INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO
-
- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
- Art. 2 - Norma finanziaria.
Sommario
“Legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (BUR n. 53/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
1. Dopo l’articolo 9 della
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” è aggiunto il seguente:
“Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo.
1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 8 comma 2 e all’articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, archeologia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l’attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell’impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.
2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:
a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l’adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento nonché, al fine di diffondere la conoscenza del cavallo come simbolo dei Veneti Antichi, anche attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privati per l’inserimento di apposita segnalazione dei principali eventi storici e dei percorsi archeologici incrociabili percorrendo le ippovie del Veneto;
b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli “Interventi assistiti con gli animali”, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all’utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da “Sindrome da deficit di attenzione” (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;
c) al coinvolgimento, nell’ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d’intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;
d) a sostenere progetti terapeutici e riabilitativi avvalendosi di centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo per facilitare il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitiva correlate a patologie quali la paralisi cerebrale infantile, l’autismo, la Sindrome di Down, il morbo di Alzheimer, le demenze in genere, gli esordi psichiatrici in età adolescenziale, la SLA e i disturbi che riguardano la sfera relazionale e delle capacità comunicative nonché le patologie conseguenti a traumi correlati all’infortunistica.
3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l’esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.”.
“Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo.
1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 8 comma 2 e all’articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, archeologia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l’attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell’impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.
2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:
a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l’adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento nonché, al fine di diffondere la conoscenza del cavallo come simbolo dei Veneti Antichi, anche attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privati per l’inserimento di apposita segnalazione dei principali eventi storici e dei percorsi archeologici incrociabili percorrendo le ippovie del Veneto;
b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli “Interventi assistiti con gli animali”, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all’utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da “Sindrome da deficit di attenzione” (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;
c) al coinvolgimento, nell’ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d’intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;
d) a sostenere progetti terapeutici e riabilitativi avvalendosi di centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo per facilitare il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitiva correlate a patologie quali la paralisi cerebrale infantile, l’autismo, la Sindrome di Down, il morbo di Alzheimer, le demenze in genere, gli esordi psichiatrici in età adolescenziale, la SLA e i disturbi che riguardano la sfera relazionale e delle capacità comunicative nonché le patologie conseguenti a traumi correlati all’infortunistica.
3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l’esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.”.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 2, lettera a), introdotto nella
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 nell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
SOMMARIO
- Legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (BUR n. 53/2025) - Testo storico
- INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO
-
- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
- Art. 2 - Norma finanziaria.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/08/2024
PDL n. 293
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 12/03/2025
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula:
Approvato dal consiglio in data: 15/04/2025