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Legge regionale 13 maggio 2025, n. 5 (BUR n. 61/2025)

Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.

Legge regionale 13 maggio 2025, n. 5 (BUR n. 61/2025)

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI DI PRODOTTI ITTICI IN POLISTIRENE CON CONTENITORI IN MATERIALE SOSTENIBILE E PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLE MICROPLASTICHE NELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione favorisce la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile promuovendo la transizione verso un’economia circolare nel settore della pesca nonché la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti e la maggior tutela dell’ambiente marino e dell’ecosistema, anche al fine di evitare la dispersione della microplastica nelle acque del mare o nelle acque interne durante il prelievo, il trasporto o la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Ai fini della presente legge per materiale sostenibile si intende un materiale che soddisfa i criteri di sostenibilità (eco-sostenibilità) di cui al Regolamento (UE) del 13 giugno 2024, n. 2024/1781/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE”.
Art. 2 - Contenitori di prodotti ittici in materiale sostenibile.
1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove:
a) la sostituzione di contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori realizzati in materiale sostenibile, non frammentabili, galleggianti, idonei a venire a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla normativa di settore, in modo che sia garantita in particolare la sostenibilità ambientale, la sicurezza igienica e sanitaria del prodotto ittico nonché la tracciabilità dei nuovi contenitori;
b) l’acquisto e l’installazione di macchinari e ogni altro accessorio presso i mercati ittici ovvero in altri luoghi pubblici o privati, in accordo con gli stessi, e previa autorizzazione delle competenti autorità, per la pulitura o sostituzione dei contenitori in materiale sostenibile.
2. La Giunta regionale stipula accordi o intese con soggetti, pubblici o privati, per l’attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di materiali innovativi e di materie prime alternative alla plastica per la produzione di contenitori di prodotti ittici che prevedano percentuali crescenti di materia prima riutilizzabile o riciclabile per la transizione verso un’economia circolare del settore della pesca.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i contenitori di prodotti ittici utilizzati durante il prelievo, il trasporto o la commercializzazione del prodotto ittico sono realizzati solo ed esclusivamente con materiali di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura di cui all’ articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, emana disposizioni per stabilire le modalità per la tracciabilità dei contenitori di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
Art. 3 - Campagne di informazione e iniziative di sensibilizzazione presso i soggetti operanti nel settore della pesca e i consumatori.
1. Per i fini di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, anche mediante accordi o intese con soggetti, pubblici o privati, favorisce e sostiene campagne di informazione e iniziative di sensibilizzazione:
a) presso i soggetti operanti nel settore della pesca affinché ricevano informazioni chiare e corrette al fine di favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile di cui all’articolo 2, ivi compreso per l’acquisto e l’installazione di macchinari e ogni altro accessorio per la pulitura o sostituzione dei contenitori medesimi, in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici;
b) presso i consumatori, al fine di promuovere pratiche di consumo sostenibile, con specifico riferimento al materiale sostenibile dei contenitori di prodotti ittici.
Art. 4 - Sanzioni per l’utilizzo di contenitori di prodotti ittici in polistirene.
1. A partire dal 1° gennaio 2030, ai soggetti operanti nel settore ittico che utilizzano contenitori di prodotti ittici in polistirene è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.



SOMMARIO
Legge regionale 13 maggio 2025, n. 5 (BUR n. 61/2025) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI DI PRODOTTI ITTICI IN POLISTIRENE CON CONTENITORI IN MATERIALE SOSTENIBILE E PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLE MICROPLASTICHE NELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione favorisce la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile promuovendo la transizione verso un’economia circolare nel settore della pesca nonché la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti e la maggior tutela dell’ambiente marino e dell’ecosistema, anche al fine di evitare la dispersione della microplastica nelle acque del mare o nelle acque interne durante il prelievo, il trasporto o la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Ai fini della presente legge per materiale sostenibile si intende un materiale che soddisfa i criteri di sostenibilità (eco-sostenibilità) di cui al Regolamento (UE) del 13 giugno 2024, n. 2024/1781/UE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE”.
Art. 2 - Contenitori di prodotti ittici in materiale sostenibile.
1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove:
a) la sostituzione di contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori realizzati in materiale sostenibile, non frammentabili, galleggianti, idonei a venire a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla normativa di settore, in modo che sia garantita in particolare la sostenibilità ambientale, la sicurezza igienica e sanitaria del prodotto ittico nonché la tracciabilità dei nuovi contenitori;
b) l’acquisto e l’installazione di macchinari e ogni altro accessorio presso i mercati ittici ovvero in altri luoghi pubblici o privati, in accordo con gli stessi, e previa autorizzazione delle competenti autorità, per la pulitura o sostituzione dei contenitori in materiale sostenibile.
2. La Giunta regionale stipula accordi o intese con soggetti, pubblici o privati, per l’attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di materiali innovativi e di materie prime alternative alla plastica per la produzione di contenitori di prodotti ittici che prevedano percentuali crescenti di materia prima riutilizzabile o riciclabile per la transizione verso un’economia circolare del settore della pesca.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i contenitori di prodotti ittici utilizzati durante il prelievo, il trasporto o la commercializzazione del prodotto ittico sono realizzati solo ed esclusivamente con materiali di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, emana disposizioni per stabilire le modalità per la tracciabilità dei contenitori di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.
Art. 3 - Campagne di informazione e iniziative di sensibilizzazione presso i soggetti operanti nel settore della pesca e i consumatori.
1. Per i fini di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, anche mediante accordi o intese con soggetti, pubblici o privati, favorisce e sostiene campagne di informazione e iniziative di sensibilizzazione:
a) presso i soggetti operanti nel settore della pesca affinché ricevano informazioni chiare e corrette al fine di favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile di cui all’articolo 2, ivi compreso per l’acquisto e l’installazione di macchinari e ogni altro accessorio per la pulitura o sostituzione dei contenitori medesimi, in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici;
b) presso i consumatori, al fine di promuovere pratiche di consumo sostenibile, con specifico riferimento al materiale sostenibile dei contenitori di prodotti ittici.
Art. 4 - Sanzioni per l’utilizzo di contenitori di prodotti ittici in polistirene.
1. A partire dal 1° gennaio 2030, ai soggetti operanti nel settore ittico che utilizzano contenitori di prodotti ittici in polistirene è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/11/2024

PDL n. 307

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 19/03/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco DOLFIN

Approvato dal consiglio in data: 06/05/2025

Deliberazione Legislativa n. 5 del 13/05/2025