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Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 (BUR n. 62/2025)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sommario: Legge Regionale 6/2025
S O M M A R I O
Legge regionale 21 maggio 2025, n. 6 (BUR n. 62/2025)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, GOVERNO DEL TERRITORIO, RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, PARCHI REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna


Art. 1 - Modifica all’articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , la parola: “ classificate” è soppressa e dopo la parola: “ navigabili” sono inserite le seguenti: “, come individuate dalla Giunta regionale,”.
Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 “Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto”.
1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.
2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 “Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto” è abrogata.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 , è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024.”.
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”.
1. All’ articolo 4 “Servizio di noleggio con conducente” della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Peri i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all’interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l’obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall’articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d’incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l’avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.
5 ter. Resta fermo l’obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è inserito il seguente:
“3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l’equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera j) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ , j)” sono soppresse e dopo le parole: “ g),” sono inserite le seguenti: “ j),”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“; 5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “entro il 30 giugno dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile dell’anno successivo”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’ articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le parole: “, eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo le parole: “da assegnare annualmente,” sono aggiunte le seguenti: “arrotondata all’unità superiore,”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:
a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;
b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;
c) 6 alloggi per gli altri comuni.”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 47 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 47 bis - Elenco degli alloggi sociali.
1. La Giunta regionale, su proposta delle ATER, provvede ad una ricognizione del patrimonio immobiliare qualificabile come alloggio sociale, così come definito dall’articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”, e ne redige e aggiorna il relativo elenco.”.
Art. 13 - Modifica all’articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo le parole: “ e delle quote di gestione dei servizi”, sono inserite le seguenti: “, ivi compreso l’assegnatario di cui al comma 3 dell’articolo 29”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. La lettera c) del comma 2 dell’ articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è abrogata.
Art. 15 - Inserimento dell’articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’ articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 52 bis – Relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica trasmette annualmente, entro il 31 ottobre, alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) l’elenco e il contenuto dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 in corso di attuazione, autorizzati dalla Giunta regionale ai comuni e alle ATER ai sensi del comma 2 dell’articolo 2;
b) lo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del presente comma.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive


Art. 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , le parole: “ ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate” sono sostituite dalle seguenti: “ qualora non aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il comune”.

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente


Art. 17 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. All’ articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.”;
c) i commi 1 e 3 sono abrogati.
Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Al comma 2 ter dell’ articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “ tutela e sviluppo del territorio” sono sostituite dalla seguente: “ambiente”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Al comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “al bilancio di previsione,” sono soppresse.
Art. 20 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’ articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “tutela e sviluppo del territorio” sono sostituite dalla seguente: “ambiente”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo


Art. 21 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è inserita la seguente:
“n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;".
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , così come introdotta dal comma 1 del presente articolo, nell’ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

CAPO VII - Disposizioni per il governo del territorio


Art. 22 - Modifica all’articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. L’ articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
Art. 42 bis - Destinazioni d’uso e loro mutamento.
1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:
a) residenziale;
b) turistico-ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale e di e-commerce;
f) rurale.
2. L’attività di logistica è assimilata alla categoria funzionale produttiva di cui alla lettera c) del comma 1, se collegata ad una specifica attività produttiva o quando sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; è assimilata all’attività commerciale in tutti gli altri casi.
3. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 9-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili, il mutamento della destinazione d'uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
5. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore, il mutamento della destinazione d'uso all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 è sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra. Per queste ultime vale quanto stabilito dai commi 6 e 7.
6. Limitatamente alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 5 è liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all’uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Sono comunque esclusi dall’individuazione:
a) le aree o gli edifici ricadenti nelle zone di pericolosità individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico e dagli altri strumenti di pianificazione di settore, nonché le aree soggette a fragilità di natura geologica o idrogeologica, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee, o da essere idonee a determinate condizioni, a nuovi insediamenti;
b) le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;
c) le aree soggette a vincoli di inedificabilità dagli atti di pianificazione territoriale;
d) le aree o gli edifici assoggettati dal PI a specifiche limitazioni derivanti da esigenze igienico-sanitarie o di tutela dei centri storici o monumentale;
e) le parti di territorio individuate con apposita deliberazione di consiglio comunale in relazione a specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale, anche a seguito di nuovi eventi alluvionali.
7. Gli interventi di mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, nelle zone e negli edifici individuati ai sensi del comma 6, sono comunque eseguiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salubrità previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di eliminazione delle barriere architettoniche, di isolamento termico degli edifici, antisismiche e antincendio.
8. Il mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali del comma 1 è subordinato:
a) al versamento del maggior contributo di costruzione eventualmente dovuto rispetto all’uso precedente;
b) al reperimento degli standard minimi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico per la nuova destinazione, salva la possibilità di monetizzazione qualora il comune accerti l’impossibilità di reperimento degli spazi per le ulteriori eventuali dotazioni necessarie a seguito della diversa destinazione d’uso. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione delle dotazioni mancanti su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di cui al comma 4. Allo stesso modo, le disposizioni del comma 8 non si applicano agli interventi di cui ai commi da 5 a 7, ma rimane fermo in tal caso l’obbligo del pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo che i piani e i regolamenti comunali non dispongano diversamente.
10. Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d’uso senza opere, attuato nella singola unità immobiliare e all’interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità. Ove il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale avvenga con opere, si applica quanto previsto dal comma 12.
11. Salva diversa previsione da parte dello strumento urbanistico comunale, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre subordinato al rilascio dei titoli di cui al comma 12.
12. Il mutamento di destinazione d’uso da una all’altra delle categorie di cui al comma 1, realizzato nel rispetto della disciplina dello strumento urbanistico:
a) se connesso ad opere edilizie, è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere;
b) se attuato senza opere edilizie, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
c) se attuato senza opere edilizie, all’interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadrati, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.”
Art. 23 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ alla data del 6 aprile 2019” sono sostituite dalle seguenti: “ e nel rispetto dell’articolo 2 bis, comma 1-quater del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.”;
b) la lettera d) è eliminata.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di parchi regionali


Art. 24 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Alla lettera b) del comma 6 dell’ articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , dopo le parole: “ riferiti all’anno precedente.” sono aggiunte le seguenti: “ Nella relazione (1) sono evidenziate anche le attività svolte dalla Consulta di cui all’articolo 8.”.
Art. 25 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , è inserito il seguente:
“2 bis. La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11”.

CAPO IX - Disposizioni in materia di acque minerali e termali


Art. 26 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 9 dell’ articolo 15, le parole: “ con provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali”.

CAPO X - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Art. 27 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”.
1. Al comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , dopo le parole: “ oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni," sono inserite le seguenti: “ oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni,’’.
Art. 28 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”.
1. All’ articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell’elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni”;
b) al comma 2:
  1. 1) le parole: “distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1”;
  2. 2) dopo le parole: “l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite” sono inserite le seguenti: “tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati e fatta salva una quota fissa non inferiore al 50 percento del finanziamento complessivo da destinare in parti uguali a ciascun distaccamento”;
  3. 3) dopo le parole: “La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, che possono parteciparvi anche in forma associata,”;
  4. 4) le parole: “la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto”.
  5. c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:
a) per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l’ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;
b) il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati.”.
Art. 29 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”
1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “ La Regione del Veneto” sono inserite le seguenti: “ , sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto,”;
b) le parole: “ distaccamenti volontari del territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell’articolo 2”.

CAPO XI - Disposizioni finali


Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 31 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Per mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR n. 62 del 20/05/2025 è stato erroneamente riportato il termine “realizzazione” in luogo del termine “relazione”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 6/2025
S O M M A R I O
Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 (BUR n. 62/2025) - Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, GOVERNO DEL TERRITORIO, RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, PARCHI REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO


CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna

Art. 1 - Modifica all’articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , la parola: “ classificate” è soppressa e dopo la parola: “ navigabili” sono inserite le seguenti: “, come individuate dalla Giunta regionale,”.
Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 “Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto”.
1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.
2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 “Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto” è abrogata.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 , è inserito il seguente:
“4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024.”.
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”.
1. All’articolo 4 “Servizio di noleggio con conducente” della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Peri i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all’interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l’obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall’articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d’incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l’avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.
5 ter. Resta fermo l’obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è inserito il seguente:
“3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l’equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ , j)” sono soppresse e dopo le parole: “ g),” sono inserite le seguenti: “ j),”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“; 5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “entro il 30 giugno dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile dell’anno successivo”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , sono aggiunte le parole: “, eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo le parole: “da assegnare annualmente,” sono aggiunte le seguenti: “arrotondata all’unità superiore,”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:
a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;
b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;
c) 6 alloggi per gli altri comuni.”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 47 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 47 bis - Elenco degli alloggi sociali.
1. La Giunta regionale, su proposta delle ATER, provvede ad una ricognizione del patrimonio immobiliare qualificabile come alloggio sociale, così come definito dall’articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”, e ne redige e aggiorna il relativo elenco.”.
Art. 13 - Modifica all’articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo le parole: “ e delle quote di gestione dei servizi”, sono inserite le seguenti: “, ivi compreso l’assegnatario di cui al comma 3 dell’articolo 29”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è abrogata.
Art. 15 - Inserimento dell’articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Dopo l’articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , è inserito il seguente:
“Art. 52 bis – Relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica trasmette annualmente, entro il 31 ottobre, alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) l’elenco e il contenuto dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 in corso di attuazione, autorizzati dalla Giunta regionale ai comuni e alle ATER ai sensi del comma 2 dell’articolo 2;
b) lo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del presente comma.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , le parole: “f erme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate” sono sostituite dalle seguenti: “ qualora non aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il comune”.

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 17 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. All’articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.”;
c) i commi 1 e 3 sono abrogati.
Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Al comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “ tutela e sviluppo del territorio” sono sostituite dalla seguente: “ambiente”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “al bilancio di previsione,” sono soppresse.
Art. 20 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”
1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , le parole: “tutela e sviluppo del territorio” sono sostituite dalla seguente: “ambiente”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 21 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è inserita la seguente:
“n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;".
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , così come introdotta dal comma 1 del presente articolo, nell’ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

CAPO VII - Disposizioni per il governo del territorio

Art. 22 - Modifica all’articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. L’articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
Art. 42 bis - Destinazioni d’uso e loro mutamento.
1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:
a) residenziale;
b) turistico-ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale e di e-commerce;
f) rurale.
2. L’attività di logistica è assimilata alla categoria funzionale produttiva di cui alla lettera c) del comma 1, se collegata ad una specifica attività produttiva o quando sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; è assimilata all’attività commerciale in tutti gli altri casi.
3. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 9-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili, il mutamento della destinazione d'uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
5. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore, il mutamento della destinazione d'uso all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 è sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra. Per queste ultime vale quanto stabilito dai commi 6 e 7.
6. Limitatamente alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 5 è liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all’uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Sono comunque esclusi dall’individuazione:
a) le aree o gli edifici ricadenti nelle zone di pericolosità individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico e dagli altri strumenti di pianificazione di settore, nonché le aree soggette a fragilità di natura geologica o idrogeologica, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee, o da essere idonee a determinate condizioni, a nuovi insediamenti;
b) le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;
c) le aree soggette a vincoli di inedificabilità dagli atti di pianificazione territoriale;
d) le aree o gli edifici assoggettati dal PI a specifiche limitazioni derivanti da esigenze igienico-sanitarie o di tutela dei centri storici o monumentale;
e) le parti di territorio individuate con apposita deliberazione di consiglio comunale in relazione a specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale, anche a seguito di nuovi eventi alluvionali.
7. Gli interventi di mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, nelle zone e negli edifici individuati ai sensi del comma 6, sono comunque eseguiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salubrità previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di eliminazione delle barriere architettoniche, di isolamento termico degli edifici, antisismiche e antincendio.
8. Il mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali del comma 1 è subordinato:
a) al versamento del maggior contributo di costruzione eventualmente dovuto rispetto all’uso precedente;
b) al reperimento degli standard minimi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico per la nuova destinazione, salva la possibilità di monetizzazione qualora il comune accerti l’impossibilità di reperimento degli spazi per le ulteriori eventuali dotazioni necessarie a seguito della diversa destinazione d’uso. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione delle dotazioni mancanti su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di cui al comma 4. Allo stesso modo, le disposizioni del comma 8 non si applicano agli interventi di cui ai commi da 5 a 7, ma rimane fermo in tal caso l’obbligo del pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo che i piani e i regolamenti comunali non dispongano diversamente.
10. Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d’uso senza opere, attuato nella singola unità immobiliare e all’interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità. Ove il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale avvenga con opere, si applica quanto previsto dal comma 12.
11. Salva diversa previsione da parte dello strumento urbanistico comunale, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre subordinato al rilascio dei titoli di cui al comma 12.
12. Il mutamento di destinazione d’uso da una all’altra delle categorie di cui al comma 1, realizzato nel rispetto della disciplina dello strumento urbanistico:
a) se connesso ad opere edilizie, è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere;
b) se attuato senza opere edilizie, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
c) se attuato senza opere edilizie, all’interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadrati, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.”
Art. 23 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “ alla data del 6 aprile 2019” sono sostituite dalle seguenti: “ e nel rispetto dell’articolo 2 bis, comma 1-quater del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.”;
b) la lettera d) è eliminata.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 24 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , dopo le parole: “ riferiti all’anno precedente.” sono aggiunte le seguenti: “ Nella realizzazione sono evidenziate anche le attività svolte dalla Consulta di cui all’articolo 8.”.
Art. 25 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , è inserito il seguente:
“2 bis. La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11”.

CAPO IX - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 26 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Al comma 9 dell’articolo 15, le parole: “ con provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali”.

CAPO X - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 27 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”.
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , dopo le parole: “ oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni," sono inserite le seguenti: “ oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni,’’.
Art. 28 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “ distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell’elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni”;
b) al comma 2:
  1. 1) le parole: “distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1”;
  2. 2) dopo le parole: “l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite” sono inserite le seguenti: “tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati e fatta salva una quota fissa non inferiore al 50 percento del finanziamento complessivo da destinare in parti uguali a ciascun distaccamento”;
  3. 3) dopo le parole: “La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, che possono parteciparvi anche in forma associata,”;
  4. 4) le parole: “la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto”.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:
a) per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l’ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;
b) il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati.”.
Art. 29 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “ La Regione del Veneto” sono inserite le seguenti: “ , sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto,”;
b) le parole: “ distaccamenti volontari del territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell’articolo 2”.

CAPO XI - Disposizioni finali

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 31 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 08/08/2024

PDL n. 290

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 13/03/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 13/05/2025

Deliberazione Legislativa n. 6 del 20/05/2025