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Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali.
Sommario
“Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 1 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: “ livello regionale” sono inserite le seguenti: “, i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “ dei modi di offerta e di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti parole: “ valorizzando ove possibile l’offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso”;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 1)
a) alla lettera a) dopo le parole: “ livello regionale” sono inserite le seguenti: “, i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “ dei modi di offerta e di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti parole: “ valorizzando ove possibile l’offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso”;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’
articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
possono essere istituiti da province” sono inserite le seguenti: “
, Città metropolitana di Venezia”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 2 dell’
articolo 5 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
omissis ( 2)
Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. La rubrica dell’
articolo 6 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituita dalla seguente: “
Bacino territoriale ottimale e omogeneo.”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola: “ bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 4)
5. Al comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola: “ bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
4. Dopo il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 4)
5. Al comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 7 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”;
b) alla lettera b), le parole: “ piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
c) alla lettera c), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”;
d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
omissis ( 5)
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 6)
f) alla lettera f), dopo le parole: “ funzioni delegate agli enti medesimi” sono inserite le seguenti: “ in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 9 bis;”;
g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 7)
h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 8)
i) alla lettera n), dopo le parole: “ il territorio di due o di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ siano assegnati ad una provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”;
l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:
omissis ( 9)
2. Alla fine del comma 2 dell’ articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono inserite le seguenti parole: “ , anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”.
a) alla lettera a), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”;
b) alla lettera b), le parole: “ piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
c) alla lettera c), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”;
d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
omissis ( 5)
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 6)
f) alla lettera f), dopo le parole: “ funzioni delegate agli enti medesimi” sono inserite le seguenti: “ in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 9 bis;”;
g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 7)
h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 8)
i) alla lettera n), dopo le parole: “ il territorio di due o di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ siano assegnati ad una provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”;
l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:
omissis ( 9)
2. Alla fine del comma 2 dell’ articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono inserite le seguenti parole: “ , anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Nella rubrica dell’
articolo 8 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
delle province” sono inserite le seguenti: “
e della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città metropolitana di Venezia” e alla fine sono inserite le seguenti parole: “, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 10)
c) alla lettera b), le parole: “ Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:
omissis ( 11)
e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis ( 12)
3. Dopo il comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 13)
4. L’alinea del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)
5. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ interessino il territorio di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ sono delegate alla provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ di una provincia veneta” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia”.
7. Il comma 2 bis dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, è abrogato.
8. All’alinea del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città metropolitana di Venezia” e alla fine sono inserite le seguenti parole: “, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 10)
c) alla lettera b), le parole: “ Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:
omissis ( 11)
e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
omissis ( 12)
3. Dopo il comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
omissis ( 13)
4. L’alinea del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)
5. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ interessino il territorio di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ sono delegate alla provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ di una provincia veneta” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia”.
7. Il comma 2 bis dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, è abrogato.
8. All’alinea del comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 9 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “ nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:” sono sostituite dalle seguenti: “ i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;
b) alla lettera a) le parole: “ i servizi urbani” sono sostituite dalle seguenti: “ la programmazione dell’offerta di servizi urbani”;
c) alla lettera d) dopo le parole: “ la predisposizione” sono inserite le seguenti: “ e l’approvazione”;
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
omissis ( 15)
e) la lettera h) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
omissis ( 16)
3. All’alinea del comma 2 dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,”.
4. Il comma 2 bis dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , è abrogato.
a) all’alinea del comma 1, le parole: “ nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:” sono sostituite dalle seguenti: “ i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;
b) alla lettera a) le parole: “ i servizi urbani” sono sostituite dalle seguenti: “ la programmazione dell’offerta di servizi urbani”;
c) alla lettera d) dopo le parole: “ la predisposizione” sono inserite le seguenti: “ e l’approvazione”;
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
omissis ( 15)
e) la lettera h) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
omissis ( 16)
3. All’alinea del comma 2 dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,”.
4. Il comma 2 bis dell’ articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , è abrogato.
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’
articolo 9 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente:
omissis ( 17)
omissis ( 17)
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’
articolo 10 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente:
omissis ( 18)
omissis ( 18)
Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell’
articolo 12 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province,” sono inserite le seguenti: “
la Città metropolitana di Venezia,” e dopo le parole: “
possono presentare” sono inserite le seguenti: “
, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’
articolo 13 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 14 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ le province, i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “ le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ le province, i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “ le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. La rubrica dell’
articolo 15 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituita dalla seguente: “
Piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei.”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ I Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e le parole: “ di livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ del bacino territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Al comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e” e dopo le parole: “ il piano di bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”;
b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “ e con i piani di settore”.
4. Al comma 3 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piano di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo”, dopo le parole: “ dalla provincia” sono inserite le seguenti: “ e dalla Città Metropolitana di Venezia,” e le parole: “ dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio”.
5. Al comma 4 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e la parola: “ province” è sostituita dalle seguenti: “ Agenzie per il trasporto pubblico locale”.
6. Al comma 5 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ I Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e le parole: “ di livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ del bacino territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Al comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e” e dopo le parole: “ il piano di bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”;
b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “ e con i piani di settore”.
4. Al comma 3 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piano di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo”, dopo le parole: “ dalla provincia” sono inserite le seguenti: “ e dalla Città Metropolitana di Venezia,” e le parole: “ dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio”.
5. Al comma 4 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e la parola: “ province” è sostituita dalle seguenti: “ Agenzie per il trasporto pubblico locale”.
6. Al comma 5 dell’ articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell’
articolo 16 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
rispettivi Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. All’alinea del comma 3 dell’
articolo 18 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province” sono inserite le seguenti: “
, la Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “
comuni interessati,”, sono inserite le seguenti: “
per il tramite delle Agenzie,”.
2. Al comma 11 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ della provincia” sono inserite le seguenti: “ , della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 11 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ della provincia” sono inserite le seguenti: “ , della Città metropolitana di Venezia”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 20 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
con le province ed i comuni,”, sono sostituite dalle seguenti: “
con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni, per il tramite delle Agenzie,”.
Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. All’alinea del comma 2 dell’
articolo 21 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
previa intesa con le province e i comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti: “
sentite la commissione consiliare competente e le Agenzie di cui all’articolo 9 bis”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 22 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province” sono inserite le seguenti: “
, la Città metropolitana di Venezia”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 27 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
sentiti gli enti locali interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “
sentiti gli enti affidanti e le Agenzie territorialmente competenti”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’
articolo 33 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
dipendenti provinciali” sono inserite le seguenti: “
, della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ agli enti locali”, sono sostituite dalle seguenti: “ alle Agenzie territorialmente”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ agli enti locali”, sono sostituite dalle seguenti: “ alle Agenzie territorialmente”.
Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 38 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
dalla provincia” sono inserite le seguenti: “
, dalla Città metropolitana di Venezia”.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 41 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
alla provincia” sono inserite le seguenti: “
o alla Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ dal Presidente della provincia” sono inserite le seguenti: “ o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,”.
2. Al comma 3 dell’ articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ dal Presidente della provincia” sono inserite le seguenti: “ o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,”.
Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 43 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
La provincia” sono inserite le seguenti: “
, o la Città metropolitana di Venezia,”.
Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 45 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
della Regione”, sono inserite le seguenti: “
, delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
2. Al comma 5 dell’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ i comuni”, sono inserite le seguenti: “ , le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserita la seguente:
“b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis;”.
2. Al comma 5 dell’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ i comuni”, sono inserite le seguenti: “ , le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserita la seguente:
“b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis;”.
CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
Art. 25 - Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei secondo i criteri stabiliti dall’
articolo 6 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dall’articolo 4 della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’ articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell’ articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell’ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 9 della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’ articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell’ articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell’ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 9 della presente legge.
Art. 26 - Norma di rinvio.
1. Restano ferme le disposizioni a tutela della specificità della Provincia di Belluno, di cui al comma 1 dell’articolo 10 e al comma 1 dell’
articolo 13 della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’
articolo 15 dello Statuto del Veneto.”.
Art. 27 - Disposizioni transitorie.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 25 della presente legge, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’
articolo 9 bis della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge:
a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ;
b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall’altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.
2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.
3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.
4. L’integrazione della composizione della Commissione dell’Osservatorio di cui all’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 3 dell’articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ;
b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall’altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.
2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.
3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.
4. L’integrazione della composizione della Commissione dell’Osservatorio di cui all’ articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 3 dell’articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni associate.
1. Le Agenzie di cui all’
articolo 9 bis della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime, in conformità agli indirizzi e alle linee guida regionali.
2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 30 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato alla lett. h) dell’articolo 1 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 2) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 3) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 4) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 5) Testo riportato dopo la lett. d) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 6) Testo riportato alla lett. e) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 7) Testo riportato alla lett. l) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 8) Testo riportato alla lett. m) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 9) Testo riportato dopo la lett. s) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 10) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 11) Testo riportato dopo la lett. b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 12) Testo riportato dopo la lett. d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 13) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 14) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 15) Testo riportato dopo la lett. f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 16) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 17) Testo riportato dopo l’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 18) Testo riportato dopo l’articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 2) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 3) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 4) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 5) Testo riportato dopo la lett. d) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 6) Testo riportato alla lett. e) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 7) Testo riportato alla lett. l) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 8) Testo riportato alla lett. m) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 9) Testo riportato dopo la lett. s) dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 10) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 11) Testo riportato dopo la lett. b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 12) Testo riportato dopo la lett. d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 13) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 14) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 15) Testo riportato dopo la lett. f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 16) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 17) Testo riportato dopo l’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 18) Testo riportato dopo l’articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
SOMMARIO
- Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
Sommario
“Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: “ livello regionale” sono inserite le seguenti: “, i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “ dei modi di offerta e di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti parole: “ valorizzando ove possibile l’offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso”;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della programmazione e valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra le Agenzie, gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.”.
a) alla lettera a) dopo le parole: “ livello regionale” sono inserite le seguenti: “, i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “ dei modi di offerta e di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti parole: “ valorizzando ove possibile l’offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso”;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della programmazione e valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra le Agenzie, gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
possono essere istituiti da province” sono inserite le seguenti: “
, Città metropolitana di Venezia”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“2. Sono servizi urbani:
a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;
b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, ivi compresi quelli che collegano i predetti maggiori comuni con territori intercomunali anche appartenenti a comuni non contermini così come individuati dagli strumenti di pianificazione intercomunali. Tali servizi sono individuati nei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 15.”.
“2. Sono servizi urbani:
a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;
b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, ivi compresi quelli che collegano i predetti maggiori comuni con territori intercomunali anche appartenenti a comuni non contermini così come individuati dagli strumenti di pianificazione intercomunali. Tali servizi sono individuati nei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 15.”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. La rubrica dell’articolo 6 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituita dalla seguente: “
Bacino territoriale ottimale e omogeneo.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola: “ bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“2. Il territorio della Regione, ai fini dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province e della Città metropolitana di Venezia, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di prima applicazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
“2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di modificazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola: “ bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“2. Il territorio della Regione, ai fini dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province e della Città metropolitana di Venezia, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di prima applicazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
“2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di modificazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”;
b) alla lettera b), le parole: “ piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
c) alla lettera c), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”;
d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
“d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sentiti anche gli enti affidanti; i perimetri dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;
d ter) approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis e le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti; la Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Venezia e i comuni attualmente affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, approva gli indirizzi e le linee guida, previo parere della commissione consiliare competente; tali indirizzi dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;”;
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) definisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali ottimali e omogenei, anche allo scopo di realizzare l’integrazione tariffaria tra i diversi vettori e le diverse modalità di trasporto, sentiti anche gli enti locali competenti per il tramite delle Agenzie di cui sono parte; le linee guida dovranno essere approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;”;
f) alla lettera f), dopo le parole: “ funzioni delegate agli enti medesimi” sono inserite le seguenti: “ in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 9 bis;”;
g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dell’affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari in coerenza con la lettera e), dell’informazione all’utenza, della gestione della qualità;”;
h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
“m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;”;
i) alla lettera n), dopo le parole: “ il territorio di due o di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ siano assegnati ad una provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”;
l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:
“s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell’elenco di cui alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 bis;”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono inserite le seguenti parole: “ , anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”.
a) alla lettera a), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”;
b) alla lettera b), le parole: “ piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
c) alla lettera c), dopo le parole: “ enti locali”, sono inserite le seguenti: “ e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”;
d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
“d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sentiti anche gli enti affidanti; i perimetri dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;
d ter) approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis e le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti; la Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Venezia e i comuni attualmente affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, approva gli indirizzi e le linee guida, previo parere della commissione consiliare competente; tali indirizzi dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;”;
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) definisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali ottimali e omogenei, anche allo scopo di realizzare l’integrazione tariffaria tra i diversi vettori e le diverse modalità di trasporto, sentiti anche gli enti locali competenti per il tramite delle Agenzie di cui sono parte; le linee guida dovranno essere approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;”;
f) alla lettera f), dopo le parole: “ funzioni delegate agli enti medesimi” sono inserite le seguenti: “ in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 9 bis;”;
g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dell’affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari in coerenza con la lettera e), dell’informazione all’utenza, della gestione della qualità;”;
h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
“m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;”;
i) alla lettera n), dopo le parole: “ il territorio di due o di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ siano assegnati ad una provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”;
l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:
“s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell’elenco di cui alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 bis;”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono inserite le seguenti parole: “ , anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Nella rubrica dell’articolo 8 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
delle province” sono inserite le seguenti: “
e della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città metropolitana di Venezia” e alla fine sono inserite le seguenti parole: “, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) predispongono ed adottano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell’ambito del territorio di competenza;”;
c) alla lettera b), le parole: “ Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:
“b bis) programmano l’offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell’articolo 5;”;
e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali e della Città metropolitana di Venezia, dell’ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
“1 bis. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis ed integrano e coordinano le proposte, formulate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, limitatamente al territorio di propria competenza.”.
4. L’alinea del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“2. È delegato alle province ed alla Città metropolitana di Venezia l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:”.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ interessino il territorio di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ sono delegate alla provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ di una provincia veneta” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia”.
7. Il comma 2 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, è abrogato.
8. All’alinea del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città metropolitana di Venezia” e alla fine sono inserite le seguenti parole: “, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) predispongono ed adottano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell’ambito del territorio di competenza;”;
c) alla lettera b), le parole: “ Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;
d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:
“b bis) programmano l’offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell’articolo 5;”;
e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali e della Città metropolitana di Venezia, dell’ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
“1 bis. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis ed integrano e coordinano le proposte, formulate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, limitatamente al territorio di propria competenza.”.
4. L’alinea del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“2. È delegato alle province ed alla Città metropolitana di Venezia l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:”.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ interessino il territorio di più province” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “ sono delegate alla provincia” sono inserite le seguenti: “ o alla Città metropolitana di Venezia”.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ di una provincia veneta” sono inserite le seguenti: “ o della Città metropolitana di Venezia”.
7. Il comma 2 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, è abrogato.
8. All’alinea del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “ nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:” sono sostituite dalle seguenti: “ i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;
b) alla lettera a) le parole: “ i servizi urbani” sono sostituite dalle seguenti: “ la programmazione dell’offerta di servizi urbani”;
c) alla lettera d) dopo le parole: “ la predisposizione” sono inserite le seguenti: “ e l’approvazione”;
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) l’approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”;
e) la lettera h) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.
1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi alle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’articolo 8.”.
3. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,”.
4. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , è abrogato.
a) all’alinea del comma 1, le parole: “ nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:” sono sostituite dalle seguenti: “ i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;
b) alla lettera a) le parole: “ i servizi urbani” sono sostituite dalle seguenti: “ la programmazione dell’offerta di servizi urbani”;
c) alla lettera d) dopo le parole: “ la predisposizione” sono inserite le seguenti: “ e l’approvazione”;
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) l’approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”;
e) la lettera h) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.
1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi alle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’articolo 8.”.
3. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “ , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,”.
4. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , è abrogato.
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’articolo 9 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente:
“Art. 9 bis - Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.
1. In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6 è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di province, Città metropolitana di Venezia e comuni in materia di trasporto pubblico locale.
2. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono società di capitali, costituite, in forma obbligatoriamente associata, per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6.
4. I costi per il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo, comprensivi dei costi per garantire e incentivare l’offerta di servizi per il trasporto pubblico locale ed aumentarne gli standard di qualità, sono coperti da ciascun ente affidante, di cui alla lettera b) del comma 6, utilizzando a tal fine le risorse attualmente destinate al pagamento dell’IVA del servizio affidato. Le linee guida e gli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, definiscono le modalità attuative di stanziamento e versamento di tali risorse, tenuto anche conto dei casi in cui l’IVA non costituisca un onere effettivo nei bilanci dei predetti enti.
5. Qualora specifiche condizioni relative all’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, individuate dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 e adeguatamente attestate in conformità alle modalità indicate dagli stessi, non consentano l’adozione della forma organizzativa di cui al comma 3 del presente articolo, le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono assumere la forma di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.
6. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:
a) dalla Regione, anche attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l.;
b) dalle province, dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni, attualmente affidanti servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio dei singoli bacini territoriali ottimali e omogenei.
7. I criteri e le percentuali di partecipazione di ciascun ente sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7.
8. Nei casi di cui al comma 3:
a) l’organo amministrativo e di controllo delle Agenzie è nominato dall’assemblea dei soci secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
b) i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Nei casi di cui al comma 5, sono organi delle Agenzie:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, la cui tenuta e gestione è stabilita dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
e) l’organo di controllo, con eventuale attribuzione anche delle funzioni di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente.
10. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di controllo di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 9 durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.
11. L’ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie nelle forme di cui ai commi 3 e 5 sono disciplinati dai rispettivi statuti, predisposti nel rispetto della presente legge e sulla base delle linee guida, di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
12. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico e di coordinamento riservate alla Regione, le Agenzie svolgono in particolare le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico locale:
a) pianificazione e programmazione dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, compresa l’approvazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 15;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché promozione, programmazione e gestione di forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) affidamento dei servizi, espletando le funzioni di stazione appaltante o di ente affidante in caso di affidamento in house in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.;
d) stipula e gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;
e) rendicontazione e monitoraggio dei servizi, compresa la gestione della qualità, nonché la vigilanza sui soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico;
f) approvazione del sistema tariffario integrato di bacino, nonché determinazione delle relative tariffe, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Regione;
g) ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale, dalle linee guida e dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, emanati dalla Giunta regionale in conformità alla presente legge;
h) subentrano nella gestione dei contratti di servizio in essere con i vari affidatari alle medesime condizioni in essere.
13. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, costituite per diversi bacini territoriali ottimali e omogenei, possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esercitare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.
14. Alle Agenzie per il trasporto pubblico locale possono essere affidate ulteriori funzioni che gli enti locali stabiliscano opportuno esercitare in forma associata e afferenti i servizi di mobilità pubblica collettiva tra i quali, in particolare:
a) sosta;
b) parcheggi;
c) gestione di sistemi informativi e di controllo;
d) sharing mobility;
e) altri servizi legati alla mobilità.
15. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione secondo le modalità che saranno definite nell’atto costitutivo e nello statuto delle Agenzie e per quanto concerne le risorse umane su base esclusivamente volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate senza maggiori oneri.”.
“Art. 9 bis - Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.
1. In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6 è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di province, Città metropolitana di Venezia e comuni in materia di trasporto pubblico locale.
2. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono società di capitali, costituite, in forma obbligatoriamente associata, per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6.
4. I costi per il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo, comprensivi dei costi per garantire e incentivare l’offerta di servizi per il trasporto pubblico locale ed aumentarne gli standard di qualità, sono coperti da ciascun ente affidante, di cui alla lettera b) del comma 6, utilizzando a tal fine le risorse attualmente destinate al pagamento dell’IVA del servizio affidato. Le linee guida e gli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, definiscono le modalità attuative di stanziamento e versamento di tali risorse, tenuto anche conto dei casi in cui l’IVA non costituisca un onere effettivo nei bilanci dei predetti enti.
5. Qualora specifiche condizioni relative all’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, individuate dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 e adeguatamente attestate in conformità alle modalità indicate dagli stessi, non consentano l’adozione della forma organizzativa di cui al comma 3 del presente articolo, le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono assumere la forma di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.
6. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:
a) dalla Regione, anche attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l.;
b) dalle province, dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni, attualmente affidanti servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio dei singoli bacini territoriali ottimali e omogenei.
7. I criteri e le percentuali di partecipazione di ciascun ente sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7.
8. Nei casi di cui al comma 3:
a) l’organo amministrativo e di controllo delle Agenzie è nominato dall’assemblea dei soci secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
b) i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Nei casi di cui al comma 5, sono organi delle Agenzie:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, la cui tenuta e gestione è stabilita dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
e) l’organo di controllo, con eventuale attribuzione anche delle funzioni di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente.
10. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di controllo di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 9 durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.
11. L’ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie nelle forme di cui ai commi 3 e 5 sono disciplinati dai rispettivi statuti, predisposti nel rispetto della presente legge e sulla base delle linee guida, di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
12. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico e di coordinamento riservate alla Regione, le Agenzie svolgono in particolare le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico locale:
a) pianificazione e programmazione dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, compresa l’approvazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 15;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché promozione, programmazione e gestione di forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) affidamento dei servizi, espletando le funzioni di stazione appaltante o di ente affidante in caso di affidamento in house in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.;
d) stipula e gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;
e) rendicontazione e monitoraggio dei servizi, compresa la gestione della qualità, nonché la vigilanza sui soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico;
f) approvazione del sistema tariffario integrato di bacino, nonché determinazione delle relative tariffe, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Regione;
g) ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale, dalle linee guida e dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, emanati dalla Giunta regionale in conformità alla presente legge;
h) subentrano nella gestione dei contratti di servizio in essere con i vari affidatari alle medesime condizioni in essere.
13. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, costituite per diversi bacini territoriali ottimali e omogenei, possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esercitare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.
14. Alle Agenzie per il trasporto pubblico locale possono essere affidate ulteriori funzioni che gli enti locali stabiliscano opportuno esercitare in forma associata e afferenti i servizi di mobilità pubblica collettiva tra i quali, in particolare:
a) sosta;
b) parcheggi;
c) gestione di sistemi informativi e di controllo;
d) sharing mobility;
e) altri servizi legati alla mobilità.
15. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione secondo le modalità che saranno definite nell’atto costitutivo e nello statuto delle Agenzie e per quanto concerne le risorse umane su base esclusivamente volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate senza maggiori oneri.”.
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’articolo 10 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Poteri sostitutivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori:
a) da parte degli enti locali ai fini della costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis nel termine previsto dalla legge regionale che ne prevede l’istituzione;
b) da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui al comma 5 dell’articolo 9 bis, ai fini dell’ordinaria erogazione del servizio.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o, in alternativa, provvede direttamente al compimento dell’atto.
3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
4. Le spese relative all’attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.”.
“Art. 10 bis - Poteri sostitutivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori:
a) da parte degli enti locali ai fini della costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis nel termine previsto dalla legge regionale che ne prevede l’istituzione;
b) da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui al comma 5 dell’articolo 9 bis, ai fini dell’ordinaria erogazione del servizio.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o, in alternativa, provvede direttamente al compimento dell’atto.
3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
4. Le spese relative all’attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell’ente inadempiente.”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province,” sono inserite le seguenti: “
la Città metropolitana di Venezia,” e dopo le parole: “
possono presentare” sono inserite le seguenti: “
, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ le province, i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “ le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ le province, i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “ le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. La rubrica dell’articolo 15 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituita dalla seguente: “
Piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ I Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e le parole: “ di livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ del bacino territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e” e dopo le parole: “ il piano di bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”;
b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “ e con i piani di settore”.
4. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piano di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo”, dopo le parole: “ dalla provincia” sono inserite le seguenti: “ e dalla Città Metropolitana di Venezia,” e le parole: “ dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio”.
5. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e la parola: “ province” è sostituita dalle seguenti: “ Agenzie per il trasporto pubblico locale”.
6. Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ I Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e le parole: “ di livello provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ del bacino territoriale ottimale e omogeneo”.
3. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, dopo le parole: “ Le province” sono inserite le seguenti: “ e la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e” e dopo le parole: “ il piano di bacino” sono inserite le seguenti: “ territoriale ottimale e omogeneo”;
b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “ e con i piani di settore”.
4. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piano di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “ piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo”, dopo le parole: “ dalla provincia” sono inserite le seguenti: “ e dalla Città Metropolitana di Venezia,” e le parole: “ dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio”.
5. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei” e la parola: “ province” è sostituita dalle seguenti: “ Agenzie per il trasporto pubblico locale”.
6. Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ Piani di bacino”, sono sostituite dalle seguenti: “ piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
rispettivi Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “
piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. All’alinea del comma 3 dell’articolo 18 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province” sono inserite le seguenti: “
, la Città metropolitana di Venezia” e dopo le parole: “
comuni interessati,”, sono inserite le seguenti: “
per il tramite delle Agenzie,”.
2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ della provincia” sono inserite le seguenti: “ , della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ della provincia” sono inserite le seguenti: “ , della Città metropolitana di Venezia”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
con le province ed i comuni,”, sono sostituite dalle seguenti: “
con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni, per il tramite delle Agenzie,”.
Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 21 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
previa intesa con le province e i comuni interessati” sono sostituite dalle seguenti: “
sentite la commissione consiliare competente e le Agenzie di cui all’articolo 9 bis”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
le province” sono inserite le seguenti: “
, la Città metropolitana di Venezia”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “
sentiti gli enti locali interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “
sentiti gli enti affidanti e le Agenzie territorialmente competenti”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
dipendenti provinciali” sono inserite le seguenti: “
, della Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ agli enti locali”, sono sostituite dalle seguenti: “ alle Agenzie territorialmente”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “ agli enti locali”, sono sostituite dalle seguenti: “ alle Agenzie territorialmente”.
Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 38 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
dalla provincia” sono inserite le seguenti: “
, dalla Città metropolitana di Venezia”.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 41 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
alla provincia” sono inserite le seguenti: “
o alla Città metropolitana di Venezia”.
2. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ dal Presidente della provincia” sono inserite le seguenti: “ o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,”.
2. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ dal Presidente della provincia” sono inserite le seguenti: “ o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,”.
Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
La provincia” sono inserite le seguenti: “
, o la Città metropolitana di Venezia,”.
Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 45 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “
della Regione”, sono inserite le seguenti: “
, delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
2. Al comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ i comuni”, sono inserite le seguenti: “ , le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserita la seguente:
“b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis;”.
2. Al comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole: “ i comuni”, sono inserite le seguenti: “ , le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis”.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserita la seguente:
“b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis;”.
CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
Art. 25 - Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei secondo i criteri stabiliti dall’articolo 6 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dall’articolo 4 della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell’ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 9 della presente legge.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell’ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 9 della presente legge.
Art. 26 - Norma di rinvio.
1. Restano ferme le disposizioni a tutela della specificità della Provincia di Belluno, di cui al comma 1 dell’articolo 10 e al comma 1 dell’articolo 13 della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto.”.
Art. 27 - Disposizioni transitorie.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 25 della presente legge, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge:
a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ;
b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall’altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.
2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.
3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.
4. L’integrazione della composizione della Commissione dell’Osservatorio di cui all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 3 dell’articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ;
b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall’altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.
2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.
3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.
4. L’integrazione della composizione della Commissione dell’Osservatorio di cui all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , come modificato dal comma 3 dell’articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni associate.
1. Le Agenzie di cui all’articolo 9 bis della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dall’articolo 8 della presente legge, esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime, in conformità agli indirizzi e alle linee guida regionali.
2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 30 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 (BUR n. 84/2025) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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- CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”
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- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- Art. 24 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
- CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/10/2023
PDL n. 237
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 05/06/2025
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO
Approvato dal consiglio in data: 17/06/2025