crv_sgo_leggi

Legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 (BUR n. 94/2025)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

Legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 (BUR n. 94/2025) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, n. 14 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”.



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 .



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 9/2025
S O M M A R I O
Legge regionale 15 luglio 2025, n. 9 (BUR n. 94/2025) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, n. 14 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”.

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è sostituito dal seguente:
“Art. 1 – Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto nel rispetto dei principi contenuti nella legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
2. La Regione del Veneto sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui all’articolo 2 della presente legge.”.
Art. 2- Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Definizioni e attività.
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “Agricoltura sociale”, le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 esercitate, con continuità, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, nei limiti e con le modalità ivi previste;
b) “Fattorie sociali”, le imprese agricole e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in possesso dei requisiti formativi che risultano iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. Le fattorie sociali si distinguono in:
a) Fattorie sociali inclusive, ove si svolgono, nell’ambito delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, le attività di cui alla lettera a) dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141;
b) Fattorie sociali erogative, ove si erogano le attività individuate nelle lettere b), c) e d) dell’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 con l’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola.
3. Le fattorie sociali possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui al comma 1 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi.
4. Le fattorie sociali che esercitano le attività di cui al comma 1, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5, sono anche definite “operatori di agricoltura sociale” e si avvalgono della denominazione “Fattoria sociale del Veneto”.
5. Le attività svolte dalle fattorie sociali erogative, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile.
6. Con uno dei provvedimenti di cui all’articolo 3 bis sono definiti parametri minimi e forme di svolgimento dell’attività agricola per le fattorie sociali.
7. Le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con provvedimento di cui all’articolo 3 bis, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.”.
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Accordi e collaborazioni.
1. Le attività di cui all’articolo 2, sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
2. Le attività di cui all’articolo 2 possono, altresì, essere svolte in collaborazione con i soggetti indicati al comma 5 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
4. Al fine dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge.”.
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Funzioni e compiti della Regione.
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, delle politiche educative, del lavoro, ambientali e socio-sanitarie.
2. La Regione favorisce la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e ne sostiene lo sviluppo in tutto il territorio regionale, attraverso l’elenco regionale delle fattorie sociali e adeguati strumenti di informazione, animazione e comunicazione.
3. La Regione promuove il raccordo a livello regionale tra le politiche socio-sanitarie, educative, del lavoro, ambientali e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati dalle fattorie sociali.
4. La Regione cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.
5. La Giunta regionale, in ragione delle diverse competenze delle strutture coinvolte sentito il tavolo tecnico di cui all’articolo 4 della presente legge, con uno o più provvedimenti, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, considerate in ogni caso le caratteristiche specifiche del settore agricolo, definisce:
a) criteri e modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” anche con la definizione di nuove unità di offerta, in regime di agricoltura sociale, con il coinvolgimento della cooperazione sociale;
b) modalità e limiti di esercizio delle attività svolte in accordo e collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e 2 dell’articolo 3;
c) modalità d’uso, anche contestuale, degli immobili tra le attività di agricoltura sociale e le altre previste dall’articolo 2135 del Codice civile;
d) procedure ed eventuali condizioni tecniche e di mantenimento per la segnalazione dell’avvio attività di cui all’articolo 7 bis della presente legge, nonché le modalità per la tenuta dell’elenco delle fattorie sociali;
e) competenze professionali e formative per gli operatori dell’agricoltura sociale.”.
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 ter - Locali per attività di agricoltura sociale.
1. Per le attività di agricoltura sociale sono utilizzati i luoghi, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo e strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed essere dotati di agibilità in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
3. L’agricoltura sociale può essere esercitata anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale con le limitazioni definite per ogni attività dal decreto ministeriale.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n.141, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività dell’agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nelle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d’uso.
5. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso di fattoria sociale sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 per cento del volume esistente e in misura non superiore a 200 metri cubi totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.”.
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 3 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 3 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 quater - Norme igienico-sanitarie.
1. Fatta salva l’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all’aperto, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.
2. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di spuntini, pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle attività di cui alla presente legge.”.
Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 è sostituito dal seguente
“Art. 4 - Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale.
1. Ai fini dell’articolo 1 della presente legge e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è istituto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale composto dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di servizi sociali, sanitari, agricoltura, lavoro e formazione o loro delegati, dai responsabili dalle Aziende ULSS nelle materie coinvolte, un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto. Ai lavori del tavolo tecnico partecipano anche i rappresentanti dei soggetti dei settori coinvolti, così come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Il tavolo tecnico, oltre a quanto previsto all’articolo 3 bis comma 5, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione dei dati e delle buone pratiche
b) raccolta e valutazione coordinata delle pratiche di agricoltura sociale proponendo il loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.
c) raccordo e collaborazione con l’Osservatorio sull’agricoltura sociale istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n.141.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla competente struttura regionale.
4. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico è gratuita.”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Al comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , le parole: “ le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto” sono soppresse.
2. I commi 2 e 3, dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , sono sostituiti dai seguenti:
“2. All’elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 7 bis, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 7 bis.
3. Nell’elenco sono anche annotate le forme di collaborazione perfezionate ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. L’iscrizione all’elenco delle fattorie sociali costituisce titolo per usufruire delle eventuali misure di sostegno previste dalla presente legge e utilizzare il logo di cui all’articolo 7, nonché preferenza alle provvidenze previste dalla programmazione unionale, nazionale e regionale per l’agricoltura sociale.
3 ter. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.”.
Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Misure di sostegno.
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) criteri di priorità, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione di:
  1. 1. beni confiscati alle mafie, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  2. 2. beni del patrimonio regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;
  3. 3. superfici agricole del territorio regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, 26 “Istituzione banca della terra veneta”;

b) la promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale, anche nell’ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta “filiera corta”.
c) la promozione dell’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;
d) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera c), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale ai sensi dell’articolo 3 bis.
2. Nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni, è riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, almeno il 5 per cento del totale dei posteggi.
3. Gli enti aggiudicatari che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n.141, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale.”.
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è inserito il seguente:
“Art. 7 bis - Segnalazione certificata di inizio attività.
1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n.141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, inoltrano al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUA) del Comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento.
3. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA formula i conseguenti rilievi indicando i tempi per l’adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti, dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dall’elenco regionale di cui all’articolo 5.
4. L’avvio attività comporta l’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali; conseguentemente il Comune ne dà comunicazione alla struttura regionale competente per la tenuta dell’elenco secondo le disposizioni contenute nella deliberazione di cui al comma 5, lettera d), dell’articolo 3 bis.
5. Il titolare della fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.”.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. All’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , le parole: “ dall’Osservatorio” sono sostituite dalle parole: “ dal Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Sanzioni.
1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente legge per svolgere attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA ovvero senza essere iscritti nell’elenco regionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. In tal caso oltre alla sanzione il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. In caso di violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative, il Comune può provvedere alla cancellazione dall’elenco e alla revoca della SCIA.
3. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:
“Art. 8 ter - Norma di rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141, e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.”.
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 8 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
1. Dopo l’articolo 8 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 13 della presente legge è inserito il seguente:
“Art. 8 quater - Norma di attuazione.
1. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 141 del 2015, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.”.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e acquisito il parere della competente commissione consiliare con riferimento al provvedimento di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 bis, approva i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 8 quater della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 .
Art. 15 - Disposizioni transitorie.
1. Le imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 sono tenute a adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , come inserito dall’articolo 4 della presente legge.
2. Il mancato adeguamento di cui al precedente comma 1 o l’assenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 delle legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 , entro il termine ivi previsto, comporta l’adozione da parte del Comune, nel quale è presente la sede operativa, del provvedimento d’inibizione alla prosecuzione dell’attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione d’ufficio da parte della struttura regionale competente dall’elenco regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 .
Art. 16 - Potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale.
1. La Giunta regionale incentiva la costituzione di nuove unità di offerta di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” per l'erogazione di servizi in regime di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141 e della presente legge, mediante concessione di contributi per interventi funzionali al conseguimento degli standard di servizi richiesto.
2. Sono riconosciute forme di priorità:
a) alla costituzione di nuove fattorie sociali di cui alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 così come modificata dalla presente legge, in regime di collaborazione fra imprenditori agricoli e cooperative sociali;
b) agli interventi di adeguamento delle fattorie sociali in essere agli standard definiti in applicazione della presente legge.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte:
a) relativamente agli interventi di cui all’articolo 16 relativi al potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale con la costituzione di nuove unità di offerta, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027;
b) relativamente agli interventi funzionali e connessi agli interventi di cui all’articolo 16, ivi compresi gli interventi cui all’articolo 3 bis, così come introdotto dall’articolo 4 della presente legge, per promuovere conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e la formazione degli operatori, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027..
Art. 18 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 23/07/2024

PDL n. 285

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 03/06/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Sonia BRESCACIN

Approvato dal consiglio in data: 08/07/2025

Deliberazione Legislativa n. 9 del 15/07/2025