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Legge regionale 29 luglio 2025, n. 15 (BUR n. 103/2025)

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.

Legge regionale 29 luglio 2025, n. 15 (BUR n. 103/2025) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 luglio 2025, n. 15 (BUR n. 103/2025) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è inserito il seguente:
“Art. 35 quater - Ricognizione del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento.
1. La Giunta regionale provvede alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e legittimamente detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento nelle forme e nei limiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in recepimento ed attuazione, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
2. Ai fini della ricognizione e nei termini definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, ogni cacciatore che utilizza richiami vivi provenienti da impianti di cattura o da allevamento dichiara, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la quantità di richiami vivi di cui al comma 1, distinti se provenienti da impianti di cattura o da allevamento e per specie, detenuti e utilizzati ai fini dell’esercizio venatorio, unitamente al codice progressivo alfanumerico riportato sull’anello inamovibile posto su ciascun esemplare.
3. La Giunta regionale, nei termini definiti dal provvedimento di cui al comma 2, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 della legge n. 157 del 1992, provvede alla messa a disposizione, per i richiami vivi oggetto della dichiarazione, di contrassegni inamovibili numerati, in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice univoco e che devono essere apposti ai richiami vivi, ad integrazione del contrassegno dichiarato, entro sessanta giorni dalla loro consegna, fermo restando che venga garantita la tracciabilità dell’esemplare e le possibilità di verifica da parte dei soggetti che esercitano funzioni di vigilanza venatoria. La struttura competente attiva un controllo, a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e gli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche ai richiami vivi di allevamento e di cui all’Allegato C) dell’articolo 32, comma 7, della presente legge.
5. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei detentori autorizzati e i dati relativi alle specie e al codice univoco riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun richiamo vivo di cattura e di allevamento.”.
Art. 2 - Norma di attuazione.
1. Decorsi i termini del procedimento definiti dal provvedimento di cui all’articolo 1 della presente legge, da assumersi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero, qualora tale decorrenza di termini del procedimento ricada nel periodo compreso nella prima stagione venatoria successiva alla entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla stagione venatoria successiva, costituiscono patrimonio di richiami vivi autorizzati per l’esercizio dell’attività venatoria, nelle forme e nei limiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 i soli richiami vivi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 e degli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 35 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come inserito dall’articolo 1 della presente legge.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 35 quater, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 100.000 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 35 quater, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come introdotto dall’articolo 1 della presente legge:
a) quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2025 con riferimento agli oneri in conto capitale finalizzati alla istituzione del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027;
b) quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 con riferimento agli oneri correnti finalizzati alla tenuta con modalità telematica del registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 4 - Modifica del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
1. Al comma 2 dell'articolo 20 quinquies recante “Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”” è soppressa la parola: “ esclusivamente”.





SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 04/02/2025

PDL n. 313

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 07/05/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Giuseppe PAN

Approvato dal consiglio in data: 23/07/2025

Deliberazione Legislativa n. 15 del 29/07/2025