crv_sgo_leggi

Legge regionale 29 luglio 2025, n. 14 (BUR n. 103/2025)

Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale

Legge regionale 29 luglio 2025, n. 14 (BUR n. 103/2025)

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI E ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO REGIONALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione riconosce la rilevanza sociale dell’endometriosi e promuove la conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, nonché la ricerca.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:
a) disciplina l’istituzione del Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi;
b) promuove la formazione degli operatori sanitari e sociali attraverso tecnologie avanzate;
c) promuove l’utilizzo di tecnologie innovative per favorire l’informazione delle adolescenti.
Art. 2 - Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi.
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi, prevedendo nella sua composizione la presenza delle professionalità necessarie a definire una completa presa in carico dei bisogni delle pazienti affette da endometriosi negli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi, e di almeno un rappresentante delle organizzazioni dei cittadini e dei pazienti impegnate sulla tematica nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 definisce, in conformità con gli indirizzi nazionali e regionali in materia, il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) per l’endometriosi, che delinea gli elementi clinici, organizzativi ed assistenziali da garantire su tutto il territorio regionale.
Art. 3 - Formazione.
1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione ed aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, individua specifici interventi formativi sull’endometriosi, con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie, quali la teledidattica, la video chirurgia, la telechirurgia robotica e la telecooperazione sanitaria.
2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 sono destinati ai medici specialisti, al personale medico, ostetrico e infermieristico, operanti presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i consultori familiari, ai medici di medicina generale e ai volontari degli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi.
Art. 4 - Endometriosi e adolescenti.
1. Al fine di ottimizzare le iniziative di educazione sanitaria e di informazione rivolta alle adolescenti, nonché di migliorare la qualità della diagnosi, consentendo al contempo una gestione dei dati in tempo reale, la Regione promuove l’utilizzo di tecnologie innovative quali strumenti di supporto in favore della popolazione adolescenziale, che favoriscano la consapevolezza sui sintomi dell’endometriosi, promuovendo risposte adeguate sugli stessi e una prevenzione secondaria della patologia.
Art. 5 - Iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi.
1. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi, che si celebra, annualmente, nel mese di marzo, sono promosse, nel territorio della Regione, iniziative di sensibilizzazione sull’endometriosi ed è reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.
Art. 6 - Settimana regionale dell’endometriosi.
1. È istituita la Settimana regionale dell’endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le problematiche relative all’endometriosi, rivolte in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli operatori sanitari e sociali;
b) iniziative, rivolte in particolare alle giovani donne, che favoriscano la raccolta e la condivisione del patrimonio informativo in materia di endometriosi, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, dei principi previsti all’articolo 5 del medesimo regolamento, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. La Settimana regionale dell’endometriosi è organizzata in stretta collaborazione con gli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento di medici e dei consultori familiari.
Art. 7- Riconoscimento dell’apporto degli enti del Terzo settore.
1. La Regione riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell’apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che si occupano dell’endometriosi sul territorio regionale, con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, promuove forme di partecipazione degli stessi alle attività del Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi, alle iniziative di cui all’articolo 5 e alla Settimana regionale dell’endometriosi di cui all’articolo 6.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.


SOMMARIO
Legge regionale 29 luglio 2025, n. 14 (BUR n. 103/2025) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI E ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO REGIONALE

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione riconosce la rilevanza sociale dell’endometriosi e promuove la conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, nonché la ricerca.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:
a) disciplina l’istituzione del Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi;
b) promuove la formazione degli operatori sanitari e sociali attraverso tecnologie avanzate;
c) promuove l’utilizzo di tecnologie innovative per favorire l’informazione delle adolescenti.
Art. 2 - Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi.
1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi, prevedendo nella sua composizione la presenza delle professionalità necessarie a definire una completa presa in carico dei bisogni delle pazienti affette da endometriosi negli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi, e di almeno un rappresentante delle organizzazioni dei cittadini e dei pazienti impegnate sulla tematica nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 definisce, in conformità con gli indirizzi nazionali e regionali in materia, il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) per l’endometriosi, che delinea gli elementi clinici, organizzativi ed assistenziali da garantire su tutto il territorio regionale.
Art. 3 - Formazione.
1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione ed aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, individua specifici interventi formativi sull’endometriosi, con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie, quali la teledidattica, la video chirurgia, la telechirurgia robotica e la telecooperazione sanitaria.
2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 sono destinati ai medici specialisti, al personale medico, ostetrico e infermieristico, operanti presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i consultori familiari, ai medici di medicina generale e ai volontari degli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi.
Art. 4 - Endometriosi e adolescenti.
1. Al fine di ottimizzare le iniziative di educazione sanitaria e di informazione rivolta alle adolescenti, nonché di migliorare la qualità della diagnosi, consentendo al contempo una gestione dei dati in tempo reale, la Regione promuove l’utilizzo di tecnologie innovative quali strumenti di supporto in favore della popolazione adolescenziale, che favoriscano la consapevolezza sui sintomi dell’endometriosi, promuovendo risposte adeguate sugli stessi e una prevenzione secondaria della patologia.
Art. 5 - Iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi.
1. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi, che si celebra, annualmente, nel mese di marzo, sono promosse, nel territorio della Regione, iniziative di sensibilizzazione sull’endometriosi ed è reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.
Art. 6 - Settimana regionale dell’endometriosi.
1. È istituita la Settimana regionale dell’endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le problematiche relative all’endometriosi, rivolte in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli operatori sanitari e sociali;
b) iniziative, rivolte in particolare alle giovani donne, che favoriscano la raccolta e la condivisione del patrimonio informativo in materia di endometriosi, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, dei principi previsti all’articolo 5 del medesimo regolamento, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. La Settimana regionale dell’endometriosi è organizzata in stretta collaborazione con gli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento di medici e dei consultori familiari.
Art. 7- Riconoscimento dell’apporto degli enti del Terzo settore.
1. La Regione riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell’apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che si occupano dell’endometriosi sul territorio regionale, con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, promuove forme di partecipazione degli stessi alle attività del Tavolo tecnico regionale per l’endometriosi, alle iniziative di cui all’articolo 5 e alla Settimana regionale dell’endometriosi di cui all’articolo 6.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 16/02/2022

PDL n. 123

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 03/07/2025

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Francesca ZOTTIS

Approvato dal consiglio in data: 22/07/2025

Deliberazione Legislativa n. 14 del 29/07/2025