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Legge regionale 29 luglio 2025, n. 13 (BUR n. 103/2025)

Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028

Legge regionale 29 luglio 2025, n. 13 (BUR n. 103/2025)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA V EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI 2028

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028. (1)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto al costituendo Comitato Organizzatore il cui scopo è la promozione ed organizzazione della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall’Host Contract e dalla Carta Olimpica.
2. Per gli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale informa tempestivamente la competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione del Veneto negli organi del Comitato di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni. I nominativi dei rappresentati nominati sono tempestivamente comunicati alla competente commissione consiliare.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse afferenti all' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Vedi quanto già previsto dall’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 , con il quale era stato disposto il sostegno per la candidatura alla V^ edizione dei Giochi Olimpici giovanili 2028.


SOMMARIO
Legge regionale 29 luglio 2025, n. 13 (BUR n. 103/2025) - Testo storico

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA V EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI 2028

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto al costituendo Comitato Organizzatore il cui scopo è la promozione ed organizzazione della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall’Host Contract e dalla Carta Olimpica.
2. Per gli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale informa tempestivamente la competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione del Veneto negli organi del Comitato di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni. I nominativi dei rappresentati nominati sono tempestivamente comunicati alla competente commissione consiliare.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse afferenti all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 16/04/2025

PDL n. 325

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 28/05/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia CESTARO

Approvato dal consiglio in data: 22/07/2025

Deliberazione Legislativa n. 13 del 29/07/2025