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Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025)
Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 'Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'' e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013' e dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2021' e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
Sommario
“Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) - Testo vigente”
- Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione)
- ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
- Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
- Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
- Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
- Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’ articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’ articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’ articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. Le sospensioni dell’autorizzazione all’attività di cui all’ articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione)
- ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
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- Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
- Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
- Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
- Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) - Testo storico”
- Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione) - Testo storico
- ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, N. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, N. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
- Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
- Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
- Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
- Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. Le sospensioni dell’autorizzazione all’attività di cui all’articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione) - Testo storico
- ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.
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- Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
- Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
- Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
- Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
- Art. 6 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 26/03/2025
PDL n. 323
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 08/05/2025
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marco DOLFIN
Approvato dal consiglio in data: 22/07/2025