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Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025)

Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 'Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'' e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013' e dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2021' e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.

Sommario: Legge Regionale 12/2025
S O M M A R I O
Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione)

ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’ articolo 5 e il comma 3 dell’ articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’ articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 4 e 5 dell’ articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 36, commi 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 , continuano a trovare applicazione limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’ articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’ articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. Le sospensioni dell’autorizzazione all’attività di cui all’ articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 12/2025
S O M M A R I O
Legge regionale 29 luglio 2025, n. 12 (BUR n. 103/2025) (Novellazione) - Testo storico

ABROGAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2009, n. 11 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” E ABROGAZIONE DEI COMMI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2013, n. 3 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013” E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, n. 39 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO DI AUTOBUS CON ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI.

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.
Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
1. L’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 è abrogato.
Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 , continuano a trovare applicazione limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. Le sospensioni dell’autorizzazione all’attività di cui all’articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 26/03/2025

PDL n. 323

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 08/05/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco DOLFIN

Approvato dal consiglio in data: 22/07/2025

Deliberazione Legislativa n. 12 del 29/07/2025