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Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025)
Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità.
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ. (1)
- Art. 1 - Finalità e oggetto.
- Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
- Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
- Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
- Art. 5 - Albo regionale.
- Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
- Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ. (1)
Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli commi 3, 4 e 6, comma 1, lettere h), i), l) dello Statuto del Veneto, nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, nonché a favorire la creazione di nuova offerta di lavoro, in particolare delle comunità venete a rischio di impoverimento sociale e/o demografico e/o economico, riconosce e promuove il ruolo e la funzione di “cooperative di comunità” alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.
2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l’albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.
2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l’albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.
Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
1. Ai fini della presente legge sono definite “cooperative di comunità” le società cooperative:
a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.
a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:
- 1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
- 2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.
- 3) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.
Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
1. Possono essere ammessi in qualità di socio, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci cooperatori, soci finanziatori e soci sovventori, i soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento e le altre categorie previste dall’ordinamento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.
3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.
4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.
6. L’atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
c) le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile.
7. In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall’articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.
3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.
4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.
6. L’atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
c) le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile.
7. In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall’articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.
Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
1. Ferma restando la possibilità di accesso ai fondi previsti per finalità di cooperazione, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione concede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:
a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
b) incentivi per la creazione di nuova occupazione;
c) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. La Regione e gli enti strumentali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all’uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l’utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità, in comodato gratuito o a canone agevolato, previa stipula di un apposito atto.
a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
b) incentivi per la creazione di nuova occupazione;
c) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. La Regione e gli enti strumentali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all’uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l’utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità, in comodato gratuito o a canone agevolato, previa stipula di un apposito atto.
Art. 5 - Albo regionale.
1. É istituito, presso la competente struttura regionale, l’albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.
2. L’iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.
3. L’iscrizione all’albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
b) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all’albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.
5. Possono chiedere l’iscrizione all’albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall’albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescindere dal parere.
2. L’iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.
3. L’iscrizione all’albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
b) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all’albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.
5. Possono chiedere l’iscrizione all’albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall’albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescindere dal parere.
Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per:
a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 5 e la relativa gestione.
a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 5 e la relativa gestione.
Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
1. La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati:
a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ove applicabili;
b) favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:
c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
e) può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi, al fine della loro riproducibilità;
g) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità e il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali, economici e mutualistici.
a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ove applicabili;
b) favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:
- 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
- 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
e) può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi, al fine della loro riproducibilità;
g) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità e il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali, economici e mutualistici.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento. l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall’articolo 4, la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, quantificati in euro 22.050,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 8, comma 2, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 10 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note
(
1) In tema di riconoscimento del ruolo delle cooperative nella regione del Veneto, vedi la
legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto”;
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ. (1)
-
- Art. 1 - Finalità e oggetto.
- Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
- Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
- Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
- Art. 5 - Albo regionale.
- Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
- Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
- Art. 1 - Finalità e oggetto.
- Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
- Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
- Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
- Art. 5 - Albo regionale.
- Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
- Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli articoli 5 commi 3, 4 e 6, 6 comma 1, lettere h), i), l) dello Statuto del Veneto, nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, nonché a favorire la creazione di nuova offerta di lavoro, in particolare delle comunità venete a rischio di impoverimento sociale e/o demografico e/o economico, riconosce e promuove il ruolo e la funzione di “cooperative di comunità” alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.
2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l’albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.
2. La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l’albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.
Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
1. Ai fini della presente legge sono definite “cooperative di comunità” le società cooperative:
a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.
a) costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:
- 1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
- 2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.
- 3) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.
Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
1. Possono essere ammessi in qualità di socio, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci cooperatori, soci finanziatori e soci sovventori, i soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento e le altre categorie previste dall’ordinamento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.
3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.
4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.
6. L’atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
c) le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile.
7. In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall’articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.
3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.
4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.
6. L’atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
b) la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
c) le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile.
7. In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall’articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
b) gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.
Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
1. Ferma restando la possibilità di accesso ai fondi previsti per finalità di cooperazione, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione concede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:
a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
b) incentivi per la creazione di nuova occupazione;
c) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. La Regione e gli enti strumentali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all’uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l’utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità, in comodato gratuito o a canone agevolato, previa stipula di un apposito atto.
a) contributi di parte corrente e in conto capitale;
b) incentivi per la creazione di nuova occupazione;
c) altri interventi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. La Regione e gli enti strumentali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all’uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l’utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità, in comodato gratuito o a canone agevolato, previa stipula di un apposito atto.
Art. 5 - Albo regionale.
1. É istituito, presso la competente struttura regionale, l’albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative di comunità è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.
2. L’iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.
3. L’iscrizione all’albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
b) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all’albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.
5. Possono chiedere l’iscrizione all’albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall’albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescindere dal parere.
2. L’iscrizione all'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia.
3. L’iscrizione all’albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori nonché per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla presente legge;
b) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all’albo, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.
5. Possono chiedere l’iscrizione all’albo esclusivamente le cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
6. La cancellazione dall'albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall’albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
8. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescindere dal parere.
Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per:
a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 5 e la relativa gestione.
a) la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 5 e la relativa gestione.
Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
1. La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati:
a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ove applicabili;
b) favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:
c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
e) può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi, al fine della loro riproducibilità;
g) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità e il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali, economici e mutualistici.
a) promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ove applicabili;
b) favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:
- 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
- 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
c) promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;
d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
e) può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
f) pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi, al fine della loro riproducibilità;
g) promuove il carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità e il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali, economici e mutualistici.
Art. 8 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento. l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall’articolo 4, la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, rende conto periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, predisponendo annualmente una relazione, da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente, che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
3. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.
4. Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, quantificati in euro 22.050,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati in euro 200.000,00 annui per gli esercizi 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), quantificati in euro 100.000,00 annui per gli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e Associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 10 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 21 (BUR n. 111/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ
-
- Art. 1 - Finalità e oggetto.
- Art. 2 - Definizione e ambito di applicazione.
- Art. 3 - Scambio mutualistico e categorie di soci.
- Art. 4 - Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità.
- Art. 5 - Albo regionale.
- Art. 6 - Deliberazione di attuazione.
- Art. 7 - Strumenti e modalità di raccordo.
- Art. 8 - Clausola valutativa.
- Art. 9 - Norma finanziaria.
- Art. 10 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 16/07/2024
PDL n. 280
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 28/05/2025
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Renzo MASOLO
Approvato dal consiglio in data: 05/08/2025