Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025)
Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per persone con disabilità e per gli altri veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL).
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025)
- DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
- Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 5 - Norma di prima applicazione.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’
articolo 6 dello Statuto regionale, secondo il quale la Regione opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, favorisce la libera circolazione in tutto il territorio regionale delle persone con disabilità, in particolare qualora siano a bordo di veicoli muniti di autorizzazione per accedere e transitare in zone a traffico limitato (in seguito ZTL), ottimizzando le procedure e gli strumenti a carico dei comuni e riducendo gli oneri per i cittadini con disabilità.
2. A tal fine la Regione favorisce l’adesione dei comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati “ZTL Network”, che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l’applicativo web denominato “ViviPass” e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per persone con disabilità di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network”.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle fattispecie disciplinate dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, relativo alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, laddove siano stati attivati dai comuni i relativi spazi e conseguentemente al percorso per raggiungerli.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente, nei limiti e con le modalità introdotte dai comuni nei rispettivi territori.
2. A tal fine la Regione favorisce l’adesione dei comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati “ZTL Network”, che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l’applicativo web denominato “ViviPass” e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per persone con disabilità di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network”.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle fattispecie disciplinate dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, relativo alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, laddove siano stati attivati dai comuni i relativi spazi e conseguentemente al percorso per raggiungerli.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente, nei limiti e con le modalità introdotte dai comuni nei rispettivi territori.
Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, nel disciplinare i criteri e modalità di partecipazione ai bandi per l’erogazione di contributi ai comuni a sostegno di interventi e progetti relativi a viabilità, sicurezza e videosorveglianza, acquisto di mezzi per persone con disabilità, inserisce un punteggio premiale per i comuni che abbiano aderito al progetto “ZTL Network”, avendo cura di salvaguardare la posizione di quei comuni nei quali non ricorrono le esigenze di riduzione delle emissioni inquinanti e di tutela del patrimonio storico e culturale che giustificano l’introduzione di ZTL.
Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
1. Presso la Giunta regionale viene costituito un Tavolo tecnico permanente con lo scopo di evidenziare le eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione del progetto “ZTL Network”, attuare le opportune integrazioni al progetto e alle sue procedure, promuovere iniziative atte a favorirne la divulgazione e l’utilizzo, esercitare il controllo sull’effettiva operatività da parte dei comuni che hanno già aderito al progetto.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in ordine a quanto riscontrato dal tavolo tecnico permanente ai sensi del comma 1.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:
a) un rappresentante dei comuni;
b) un rappresentante della Polizia Locale;
c) un rappresentante delle Province;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un rappresentante tecnico della Regione del Veneto;
f) un rappresentante della categoria degli operatori del settore del noleggio con conducente e un rappresentante della categoria degli operatori taxi individuati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in ordine a quanto riscontrato dal tavolo tecnico permanente ai sensi del comma 1.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:
a) un rappresentante dei comuni;
b) un rappresentante della Polizia Locale;
c) un rappresentante delle Province;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un rappresentante tecnico della Regione del Veneto;
f) un rappresentante della categoria degli operatori del settore del noleggio con conducente e un rappresentante della categoria degli operatori taxi individuati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente al progetto “ZTL Network”, la Regione del Veneto e i comuni aderenti al progetto medesimo sono titolari autonomi dei dati personali trattati, per i compiti e le finalità loro propri.
2. La Regione del Veneto, per l’attuazione della presente legge, predispone uno specifico Accordo di Adesione al progetto “ZTL Network”, volto a disciplinare l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone di cui all’art. 2, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.
3. Limitatamente all’applicativo web denominato “ViviPass”, di cui all’articolo 1, comma 2, messo a disposizione dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network” da parte di Regione del Veneto e dedicato alla gestione delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto assume la qualità di Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Regione del Veneto, nell’adempimento dei propri compiti, definisce e garantisce il livello di sicurezza informatica consentito dalle tecnologie attuali e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.
2. La Regione del Veneto, per l’attuazione della presente legge, predispone uno specifico Accordo di Adesione al progetto “ZTL Network”, volto a disciplinare l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone di cui all’art. 2, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.
3. Limitatamente all’applicativo web denominato “ViviPass”, di cui all’articolo 1, comma 2, messo a disposizione dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network” da parte di Regione del Veneto e dedicato alla gestione delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto assume la qualità di Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Regione del Veneto, nell’adempimento dei propri compiti, definisce e garantisce il livello di sicurezza informatica consentito dalle tecnologie attuali e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. In fase di prima applicazione della presente legge la Regione del Veneto fornisce supporto ai comuni che aderiscono al progetto “ZTL Network” mediante le competenti strutture regionali.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti alla
legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026, 2027, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025- 2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026, 2027, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025- 2027.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025)
- DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
- Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 5 - Norma di prima applicazione.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
Sommario
“Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
- Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 5 - Norma di prima applicazione.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto regionale, secondo il quale la Regione opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, favorisce la libera circolazione in tutto il territorio regionale delle persone con disabilità, in particolare qualora siano a bordo di veicoli muniti di autorizzazione per accedere e transitare in zone a traffico limitato (in seguito ZTL), ottimizzando le procedure e gli strumenti a carico dei comuni e riducendo gli oneri per i cittadini con disabilità.
2. A tal fine la Regione favorisce l’adesione dei comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati “ZTL Network”, che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l’applicativo web denominato “ViviPass” e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per persone con disabilità di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network”.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle fattispecie disciplinate dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, relativo alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, laddove siano stati attivati dai comuni i relativi spazi e conseguentemente al percorso per raggiungerli.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente, nei limiti e con le modalità introdotte dai comuni nei rispettivi territori.
2. A tal fine la Regione favorisce l’adesione dei comuni al modello organizzativo e alla piattaforma informatica regionale di cooperazione applicativa, denominati “ZTL Network”, che consentono il mutuo scambio, tra gli enti coinvolti, delle informazioni relative alle targhe dei veicoli abilitate al transito nelle ZTL tramite l’applicativo web denominato “ViviPass” e altri già in uso, al fine di permettere ai possessori del contrassegno per persone con disabilità di accedere e transitare liberamente nelle aree ZTL dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network”.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle fattispecie disciplinate dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, relativo alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, laddove siano stati attivati dai comuni i relativi spazi e conseguentemente al percorso per raggiungerli.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente, nei limiti e con le modalità introdotte dai comuni nei rispettivi territori.
Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, nel disciplinare i criteri e modalità di partecipazione ai bandi per l’erogazione di contributi ai comuni a sostegno di interventi e progetti relativi a viabilità, sicurezza e videosorveglianza, acquisto di mezzi per persone con disabilità, inserisce un punteggio premiale per i comuni che abbiano aderito al progetto “ZTL Network”, avendo cura di salvaguardare la posizione di quei comuni nei quali non ricorrono le esigenze di riduzione delle emissioni inquinanti e di tutela del patrimonio storico e culturale che giustificano l’introduzione di ZTL.
Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
1. Presso la Giunta regionale viene costituito un Tavolo tecnico permanente con lo scopo di evidenziare le eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione del progetto “ZTL Network”, attuare le opportune integrazioni al progetto e alle sue procedure, promuovere iniziative atte a favorirne la divulgazione e l’utilizzo, esercitare il controllo sull’effettiva operatività da parte dei comuni che hanno già aderito al progetto.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in ordine a quanto riscontrato dal tavolo tecnico permanente ai sensi del comma 1.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:
a) un rappresentante dei comuni;
b) un rappresentante della Polizia Locale;
c) un rappresentante delle Province;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un rappresentante tecnico della Regione del Veneto;
f) un rappresentante della categoria degli operatori del settore del noleggio con conducente e un rappresentante della categoria degli operatori taxi individuati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare in ordine a quanto riscontrato dal tavolo tecnico permanente ai sensi del comma 1.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è formato da:
a) un rappresentante dei comuni;
b) un rappresentante della Polizia Locale;
c) un rappresentante delle Province;
d) un rappresentante della Regione del Veneto;
e) un rappresentante tecnico della Regione del Veneto;
f) un rappresentante della categoria degli operatori del settore del noleggio con conducente e un rappresentante della categoria degli operatori taxi individuati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente al progetto “ZTL Network”, la Regione del Veneto e i comuni aderenti al progetto medesimo sono titolari autonomi dei dati personali trattati, per i compiti e le finalità loro propri.
2. La Regione del Veneto, per l’attuazione della presente legge, predispone uno specifico Accordo di Adesione al progetto “ZTL Network”, volto a disciplinare l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone di cui all’art. 2, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.
3. Limitatamente all’applicativo web denominato “ViviPass”, di cui all’articolo 1, comma 2, messo a disposizione dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network” da parte di Regione del Veneto e dedicato alla gestione delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto assume la qualità di Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Regione del Veneto, nell’adempimento dei propri compiti, definisce e garantisce il livello di sicurezza informatica consentito dalle tecnologie attuali e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.
2. La Regione del Veneto, per l’attuazione della presente legge, predispone uno specifico Accordo di Adesione al progetto “ZTL Network”, volto a disciplinare l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone di cui all’art. 2, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.
3. Limitatamente all’applicativo web denominato “ViviPass”, di cui all’articolo 1, comma 2, messo a disposizione dei comuni aderenti al progetto “ZTL Network” da parte di Regione del Veneto e dedicato alla gestione delle autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto assume la qualità di Responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Regione del Veneto, nell’adempimento dei propri compiti, definisce e garantisce il livello di sicurezza informatica consentito dalle tecnologie attuali e mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. In fase di prima applicazione della presente legge la Regione del Veneto fornisce supporto ai comuni che aderiscono al progetto “ZTL Network” mediante le competenti strutture regionali.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti alla
legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026, 2027, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025- 2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascun esercizio 2025, 2026, 2027, si fa fronte con le risorse afferenti alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025- 2027.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 agosto 2025, n. 19 (BUR n. 111/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NEL VENETO DEI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER GLI ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Disposizioni per favorire l’esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonabili urbane (APU) e, ove consentito, nelle corsie riservate.
- Art. 3 - Costituzione di un Tavolo tecnico permanente.
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali.
- Art. 5 - Norma di prima applicazione.
- Art. 6 - Norma finanziaria.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/12/2024
PDL n. 310
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 26/06/2025
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Enoch SORANZO
Approvato dal consiglio in data: 05/08/2025