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Legge regionale 12 agosto 2025, n. 18 (BUR n. 111/2025)

Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della società Veneto Acque spa alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 'Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune'.

Legge regionale 12 agosto 2025, n. 18 (BUR n. 111/2025)

INDIRIZZI PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, n. 10 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE”

Art. 1 - Indirizzi per l’adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché la Società Veneto Acque S.p.A. ( 1) , il cui socio unico è la Regione del Veneto e sulla quale esercita il controllo analogo secondo le previsioni del diritto comunitario, della legislazione nazionale e regionale vigenti, adegui il proprio statuto societario alle disposizioni relative alle società benefit di cui all’articolo 1, commi da 376 a 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle società benefit previsto dall’ articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 .
2. Per le finalità di cui al comma 1, Veneto Acque S.p.A. svolge la propria attività a beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti e associazioni ed altri portatori di interesse del territorio veneto. In particolare essa promuove la realizzazione di finalità a beneficio comune operando nei seguenti ambiti:
a) nel supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d’ambito nella pianificazione e realizzazione delle opere acquedottistiche di interesse strategico regionale, anche nel quadro del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, al fine di migliorare l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, rafforzando la governance regionale nel settore;
b) nella progettazione e costruzione delle opere di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) di cui all’ articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e del quale la società è concessionaria, allo scopo di potenziare la resilienza dei sistemi idrici, aumentando le interconnessioni e riducendo le perdite ed i consumi energetici;
c) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale nel campo del recupero ambientale e paesaggistico e della salvaguardia idrogeologica, tra cui indagini, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio, bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati, rimozione e smaltimento di rifiuti, gestione dei relativi impianti di trattamento e smaltimento, riqualificazione e recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, con l’obbiettivo di contribuire all’eliminazione delle fonti di pressione ambientale ed alla sicurezza del territorio garantendo aree fruibili ai cittadini;
d) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale che contribuiscono alla promozione dell’economia circolare ed alla decarbonizzazione di cui al piano energetico regionale, tra cui la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.
3. Veneto Acque S.p.A. svolge le attività a beneficio comune indicate al comma 2 e le ulteriori attività previste dallo statuto sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale e può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi nel rispetto del limite di fatturato previsto per le società in house dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) La Società Veneto Acque SpA costituisce la nuova denominazione della “Delta Po SpA” che la Giunta regionale è stata autorizzata ad acquistare ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 “Acquisizione della Delta Po SpA”.


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2025, n. 18 (BUR n. 111/2025) - Testo storico

INDIRIZZI PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ VENETO ACQUE S.P.A. ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ BENEFIT E PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2024, n. 10 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI A BENEFICIO COMUNE”

Art. 1 - Indirizzi per l’adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché la Società Veneto Acque S.p.A., il cui socio unico è la Regione del Veneto e sulla quale esercita il controllo analogo secondo le previsioni del diritto comunitario, della legislazione nazionale e regionale vigenti, adegui il proprio statuto societario alle disposizioni relative alle società benefit di cui all’articolo 1, commi da 376 a 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle società benefit previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 .
2. Per le finalità di cui al comma 1, Veneto Acque S.p.A. svolge la propria attività a beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti e associazioni ed altri portatori di interesse del territorio veneto. In particolare essa promuove la realizzazione di finalità a beneficio comune operando nei seguenti ambiti:
a) nel supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d’ambito nella pianificazione e realizzazione delle opere acquedottistiche di interesse strategico regionale, anche nel quadro del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, al fine di migliorare l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, rafforzando la governance regionale nel settore;
b) nella progettazione e costruzione delle opere di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e del quale la società è concessionaria, allo scopo di potenziare la resilienza dei sistemi idrici, aumentando le interconnessioni e riducendo le perdite ed i consumi energetici;
c) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale nel campo del recupero ambientale e paesaggistico e della salvaguardia idrogeologica, tra cui indagini, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio, bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati, rimozione e smaltimento di rifiuti, gestione dei relativi impianti di trattamento e smaltimento, riqualificazione e recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, con l’obbiettivo di contribuire all’eliminazione delle fonti di pressione ambientale ed alla sicurezza del territorio garantendo aree fruibili ai cittadini;
d) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale che contribuiscono alla promozione dell’economia circolare ed alla decarbonizzazione di cui al piano energetico regionale, tra cui la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.
3. Veneto Acque S.p.A. svolge le attività a beneficio comune indicate al comma 2 e le ulteriori attività previste dallo statuto sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale e può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi nel rispetto del limite di fatturato previsto per le società in house dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 13/06/2025

PDL n. 335

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 22/07/2025

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Elisa CAVINATO

Approvato dal consiglio in data: 05/08/2025

Deliberazione Legislativa n. 18 del 12/08/2025