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Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 (BUR n. 111/2025)

Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.

Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 (BUR n. 111/2025)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante quale espressione della cultura popolare e ne promuove lo sviluppo e la formazione professionale degli operatori, anche conformandosi ai principi e criteri direttivi e relativa disciplina attuativa della normativa statale in tema di riforma e sostegno dello spettacolo di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106 “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione sostiene le attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale, anche con l’erogazione di contributi ai comuni che mantengono o promuovono la presenza delle attività di spettacolo viaggiante all’interno dei centri abitati e in particolare nelle aree ad esse tradizionalmente assegnate.
2. La Regione sostiene inoltre la formazione e l’aggiornamento professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.
Art. 3 - Elenco regionale degli operatori di settore.
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l’elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. L’elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 4 - Interventi di formazione.
1. La Giunta regionale promuove la professionalità degli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, sostenendone la formazione e l’aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle iniziative in materia di tutela della sicurezza sia degli operatori del settore che del pubblico ad esclusione della formazione obbligatoria.
2. I corsi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.
Art. 5 - Interventi per la sicurezza.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia durante lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e ad assicurare un rapido intervento in loco, nel rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 6 - Criteri per l’individuazione delle aree comunali.
1. I comuni individuano e aggiornano le aree disponibili per la installazione temporanea di attrazioni di spettacolo viaggiante, anche unitamente alle aree destinabili alla sosta dei mezzi abitativi, da assegnare agli esercenti interessati, con rilascio di concessioni anche di durata pluriennale, tenendo in particolare considerazione gli spazi tradizionalmente concessi all’interno dei centri abitati, anche già destinati a manifestazioni legate a tradizioni locali, quali feste e sagre paesane, rispetto a dislocazioni periferiche non coerenti con la funzione di aggregazione sociale e di cultura popolare dello spettacolo viaggiante.
2. I comuni comunicano alla Regione, al momento dell’individuazione e aggiornamento delle aree, il calendario delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e le aree ad esse destinate. Eventuali modifiche al calendario o alle aree individuate verranno comunicate agli interessati e alla Regione, salvo casi di necessità e urgenza, almeno sei mesi prima della data dell’evento.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo è tenuto un elenco delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e delle aree comunali individuate come ad esse destinate.
Art. 7 - Interventi di sostegno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) ai comuni che individuano ed attrezzano aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante o provvedono ad interventi funzionali a mantenere in condizioni di fruibilità per le attività di spettacolo viaggiante le aree già esistenti. Costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi l’ubicazione in aree già esistenti all’interno dei centri abitati ovvero la nuova individuazione di aree all’interno dei centri abitati e la previsione di rilascio di concessione di durata pluriennale;
b) ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento. La frequenza dei corsi di cui all’articolo 4 da parte degli operatori costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi;
c) ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 e in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”;
d) agli enti di formazione accreditati che svolgono gli interventi di formazione di cui all’articolo 4;
e) ai comuni che semplificano i procedimenti attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative per il rilascio della concessione di cui al comma 1 dell’articolo 6, con servizi o funzioni in gestione associata.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostenere operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con riferimento agli interventi di cui ai commi 1 e 2, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 8 - Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.
1. È istituito l’Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.
2. L’Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per cinque anni.
3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante;
c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell’abbandono di tali attività;
f) esprimere pareri alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai comuni per la individuazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante;
g) iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.
4. L’Osservatorio è composto da:
a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza;
b) da un rappresentante per ogni provincia designato d’intesa fra le associazioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio regionale.
5. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
7. In fase di prima attuazione, l’Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Iniziative per il contrasto alla dispersione scolastico formativa.
1. In attuazione delle misure di concorso al contrasto alla dispersione scolastico formativa, così come disciplinato dalla lettera g) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto volti a garantire forme di continuità della formazione degli alunni, figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante, e percorsi di aggiornamento professionale, didattico e pedagogico, del personale docente.
Art. 10 - Compatibilità comunitaria.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera c), quantificati in euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera d), quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 2, quantificati in euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.



SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 (BUR n. 111/2025) - Testo storico

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante quale espressione della cultura popolare e ne promuove lo sviluppo e la formazione professionale degli operatori, anche conformandosi ai principi e criteri direttivi e relativa disciplina attuativa della normativa statale in tema di riforma e sostegno dello spettacolo di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106 “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione sostiene le attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale, anche con l’erogazione di contributi ai comuni che mantengono o promuovono la presenza delle attività di spettacolo viaggiante all’interno dei centri abitati e in particolare nelle aree ad esse tradizionalmente assegnate.
2. La Regione sostiene inoltre la formazione e l’aggiornamento professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.
Art. 3 - Elenco regionale degli operatori di settore.
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l’elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. L’elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 4 - Interventi di formazione.
1. La Giunta regionale promuove la professionalità degli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, sostenendone la formazione e l’aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle iniziative in materia di tutela della sicurezza sia degli operatori del settore che del pubblico ad esclusione della formazione obbligatoria.
2. I corsi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”.
Art. 5 - Interventi per la sicurezza.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia durante lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e ad assicurare un rapido intervento in loco, nel rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 6 - Criteri per l’individuazione delle aree comunali.
1. I comuni individuano e aggiornano le aree disponibili per la installazione temporanea di attrazioni di spettacolo viaggiante, anche unitamente alle aree destinabili alla sosta dei mezzi abitativi, da assegnare agli esercenti interessati, con rilascio di concessioni anche di durata pluriennale, tenendo in particolare considerazione gli spazi tradizionalmente concessi all’interno dei centri abitati, anche già destinati a manifestazioni legate a tradizioni locali, quali feste e sagre paesane, rispetto a dislocazioni periferiche non coerenti con la funzione di aggregazione sociale e di cultura popolare dello spettacolo viaggiante.
2. I comuni comunicano alla Regione, al momento dell’individuazione e aggiornamento delle aree, il calendario delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e le aree ad esse destinate. Eventuali modifiche al calendario o alle aree individuate verranno comunicate agli interessati e alla Regione, salvo casi di necessità e urgenza, almeno sei mesi prima della data dell’evento.
3. Presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo è tenuto un elenco delle manifestazioni delle attività di spettacolo viaggiante e delle aree comunali individuate come ad esse destinate.
Art. 7 - Interventi di sostegno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) ai comuni che individuano ed attrezzano aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante o provvedono ad interventi funzionali a mantenere in condizioni di fruibilità per le attività di spettacolo viaggiante le aree già esistenti. Costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi l’ubicazione in aree già esistenti all’interno dei centri abitati ovvero la nuova individuazione di aree all’interno dei centri abitati e la previsione di rilascio di concessione di durata pluriennale;
b) ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento. La frequenza dei corsi di cui all’articolo 4 da parte degli operatori costituisce titolo di preferenza per l’assegnazione dei contributi;
c) ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”;
d) agli enti di formazione accreditati che svolgono gli interventi di formazione di cui all’articolo 4;
e) ai comuni che semplificano i procedimenti attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative per il rilascio della concessione di cui al comma 1 dell’articolo 6, con servizi o funzioni in gestione associata.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostenere operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all’elenco di cui all’articolo 3 per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con riferimento agli interventi di cui ai commi 1 e 2, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 8 - Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante.
1. È istituito l’Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.
2. L’Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per cinque anni.
3. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante;
c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell’abbandono di tali attività;
f) esprimere pareri alla Giunta regionale in merito alla valutazione dei progetti presentati dai comuni per la individuazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante;
g) iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.
4. L’Osservatorio è composto da:
a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza;
b) da un rappresentante per ogni provincia designato d’intesa fra le associazioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle attività di spettacolo viaggiante presenti sul territorio regionale.
5. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
7. In fase di prima attuazione, l’Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 - Iniziative per il contrasto alla dispersione scolastico formativa.
1. In attuazione delle misure di concorso al contrasto alla dispersione scolastico formativa, così come disciplinato dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto volti a garantire forme di continuità della formazione degli alunni, figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante, e percorsi di aggiornamento professionale, didattico e pedagogico, del personale docente.
Art. 10 - Compatibilità comunitaria.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera c), quantificati in euro 220.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera d), quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera e), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 2, quantificati in euro 225.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/01/2023

PDL n. 176

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 04/06/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Roberto BET

Approvato dal consiglio in data: 05/08/2025

Deliberazione Legislativa n. 17 del 12/08/2025