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Legge regionale 8 settembre 2025, n. 22 (BUR n. 121/2025)

Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani.

Legge regionale 08 settembre 2025, n. 22 (BUR n. 121/2025)

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI LEONI MARCIANI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione del Veneto, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e nell'esercizio delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali, con la presente legge promuove la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, quali testimonianza della identità storica e culturale veneta e come figura simbolica rappresentativa dell’appartenenza geografica al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione dei nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza.
Art. 2 - Interventi.
1. La Giunta regionale persegue le finalità di cui all’articolo 1 attraverso il sostegno, anche economico, ad interventi di conservazione in conformità all’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare mediante la manutenzione e il restauro, intese come l’aver cura del bene costituito dal Leone Marciano al fine di riportarlo allo stato di decoro, con rimozione dei segni di usura e degrado.
2. La Giunta regionale interviene altresì:
a) per favorire e sostenere attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, nonché alla divulgazione dei risultati attraverso la realizzazione di banche dati e pubblicazioni;
b) per il ripristino, inteso come la ricollocazione, ove non più presente allo stato attuale, del Leone Marciano nel sito originario, ove individuabile da apparati documentali, o in subordine in sito immediatamente prospiciente;
c) per la nuova posa, intesa come realizzazione dell’opera costituita dal Leone Marciano in nuovo sito non già interessato dalla presenza o preesistenza del bene in questione, in luogo significativo per la comunità.
Art. 3 - Beneficiari.
1. I soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2 sono:
a) i comuni;
b) le province e la Città metropolitana di Venezia;
c) gli altri enti pubblici;
d) i soggetti privati proprietari di leoni marciani sottoposti a vincolo;
e) i soggetti privati proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l’esistenza in passato di Leoni Marciani di valore riconosciuto;
f) gli enti del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta.
Art. 4 - Modalità applicative e provvedimenti successivi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione:
a) le tipologie di beni e di interventi ammissibili a contributo, riconoscendo forme di priorità per gli interventi a favore dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore;
b) le modalità di presentazione delle richieste di contributo;
c) la ripartizione dei contributi fra i diversi interventi e la percentuale di contributo concedibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, anche in ragione della tipologia degli interventi di cui all’articolo 2.
2. Le modalità di attuazione della presente legge sono coordinate con l’attuazione degli interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto, di cui all’ articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” e alla legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
3. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e d’intesa con le competenti autorità dei territori interessati, la Giunta potrà altresì definire protocolli di intesa con altri Stati, Regioni, Università o soggetti pubblici preposti alla tutela dei beni culturali ed artistici ai fini dell’individuazione delle modalità di indagine, identificazione, catalogazione, intervento e contribuzione per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.




SOMMARIO
Legge regionale 08 settembre 2025, n. 22 (BUR n. 121/2025) - Testo storico

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI LEONI MARCIANI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione del Veneto, in conformità alla disciplina in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e nell'esercizio delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali, con la presente legge promuove la valorizzazione della specificità artistica e culturale costituita dai Leoni Marciani, quali testimonianza della identità storica e culturale veneta e come figura simbolica rappresentativa dell’appartenenza geografica al territorio regionale ed alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione dei nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza.
Art. 2 - Interventi.
1. La Giunta regionale persegue le finalità di cui all’articolo 1 attraverso il sostegno, anche economico, ad interventi di conservazione in conformità all’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare mediante la manutenzione e il restauro, intese come l’aver cura del bene costituito dal Leone Marciano al fine di riportarlo allo stato di decoro, con rimozione dei segni di usura e degrado.
2. La Giunta regionale interviene altresì:
a) per favorire e sostenere attività di studio e di ricognizione finalizzate alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, nonché alla divulgazione dei risultati attraverso la realizzazione di banche dati e pubblicazioni;
b) per il ripristino, inteso come la ricollocazione, ove non più presente allo stato attuale, del Leone Marciano nel sito originario, ove individuabile da apparati documentali, o in subordine in sito immediatamente prospiciente;
c) per la nuova posa, intesa come realizzazione dell’opera costituita dal Leone Marciano in nuovo sito non già interessato dalla presenza o preesistenza del bene in questione, in luogo significativo per la comunità.
Art. 3 - Beneficiari.
1. I soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 2 sono:
a) i comuni;
b) le province e la Città metropolitana di Venezia;
c) gli altri enti pubblici;
d) i soggetti privati proprietari di leoni marciani sottoposti a vincolo;
e) i soggetti privati proprietari di immobili o manufatti ove sia comprovata l’esistenza in passato di Leoni Marciani di valore riconosciuto;
f) gli enti del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta.
Art. 4 - Modalità applicative e provvedimenti successivi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione:
a) le tipologie di beni e di interventi ammissibili a contributo, riconoscendo forme di priorità per gli interventi a favore dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore;
b) le modalità di presentazione delle richieste di contributo;
c) la ripartizione dei contributi fra i diversi interventi e la percentuale di contributo concedibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, anche in ragione della tipologia degli interventi di cui all’articolo 2.
2. Le modalità di attuazione della presente legge sono coordinate con l’attuazione degli interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto, di cui all’articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” e alla legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
3. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia, e d’intesa con le competenti autorità dei territori interessati, la Giunta potrà altresì definire protocolli di intesa con altri Stati, Regioni, Università o soggetti pubblici preposti alla tutela dei beni culturali ed artistici ai fini dell’individuazione delle modalità di indagine, identificazione, catalogazione, intervento e contribuzione per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 04/06/2024

PDL n. 270

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 02/04/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 02/09/2025

Deliberazione Legislativa n. 22 del 08/09/2025