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Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025)
Modifiche del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 'Autonomia del Consiglio regionale''.
Sommario
“Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) (Novellazione)
- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, N. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, n. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 .
SOMMARIO
- Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) (Novellazione)
- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, n. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
Sommario
“Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, N. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 32 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ’Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 3 - Inserimento dell’articolo 51 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 52 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 53 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 6 - Modifica del Capo II del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 54 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 55 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 56 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 57 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 58 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 12 - Inserimento dell’articolo 58 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 59 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 14 - Inserimento dell’articolo 59 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 15 - Abrogazione dell’articolo 60 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 16 - Inserimento dell’articolo 60 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 17 - Abrogazione dell’articolo 61 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 18 - Inserimento dell’articolo 61 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 62 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 20 - Inserimento dell’articolo 62 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, n. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 32 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 32 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 32 - Manutenzione degli edifici.
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici concessi in uso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 sono eseguiti a cura della struttura competente del Consiglio regionale. Tali interventi sono finanziati a valere sul fondo di dotazione del Consiglio regionale”.
“Art. 32 - Manutenzione degli edifici.
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici concessi in uso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 sono eseguiti a cura della struttura competente del Consiglio regionale. Tali interventi sono finanziati a valere sul fondo di dotazione del Consiglio regionale”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ’Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 51 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 51 - Ambito di applicazione e principi.
1. Il titolo V del presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dalle strutture del Consiglio regionale del Veneto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (successivamente per brevità “Codice”) volta all’esecuzione dei lavori e dei servizi e all’acquisizione dei beni necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea così come individuate dall’articolo 14 del Codice.
Gli importi delle soglie dei contratti pubblici indicati nel presente regolamento si intendono automaticamente adeguati alle successive disposizioni normative in materia, anche di carattere derogatorio e temporaneo.
2. Come sancito dall’articolo 48, comma 1, del Codice, l’affidamento degli appalti come sopra individuati, indipendentemente dal tipo di procedura attuata, avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
Resta fermo l’obbligo di utilizzare strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, come la preliminare verifica sulla possibilità di ricorso a convenzioni Consip o ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
3. Anche nei contratti al di sotto delle soglie europee debbono tenersi in considerazione gli istituti e le clausole comuni previsti nella Parte II del Libro II del Codice, in particolare, agli articoli 57 e 60.
4. Per corrispondere al peculiare esercizio delle funzioni consiliari di istituzionale rappresentanza, di tutela delle prerogative consiliari e dell’autonomia consiliare, l’Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato di Direzione, può determinare le specifiche tecniche e prestazionali dei servizi ausiliari e strumentali correlati alle predette funzioni, in modo da assicurarne la piena aderenza, efficienza ed efficacia alle stesse.
5. Per tutto quanto non espressamente richiamato o disciplinato nel presente regolamento relativo al ciclo di vita dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel Codice.
“Art. 51 - Ambito di applicazione e principi.
1. Il titolo V del presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dalle strutture del Consiglio regionale del Veneto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (successivamente per brevità “Codice”) volta all’esecuzione dei lavori e dei servizi e all’acquisizione dei beni necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea così come individuate dall’articolo 14 del Codice.
Gli importi delle soglie dei contratti pubblici indicati nel presente regolamento si intendono automaticamente adeguati alle successive disposizioni normative in materia, anche di carattere derogatorio e temporaneo.
2. Come sancito dall’articolo 48, comma 1, del Codice, l’affidamento degli appalti come sopra individuati, indipendentemente dal tipo di procedura attuata, avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
Resta fermo l’obbligo di utilizzare strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, come la preliminare verifica sulla possibilità di ricorso a convenzioni Consip o ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
3. Anche nei contratti al di sotto delle soglie europee debbono tenersi in considerazione gli istituti e le clausole comuni previsti nella Parte II del Libro II del Codice, in particolare, agli articoli 57 e 60.
4. Per corrispondere al peculiare esercizio delle funzioni consiliari di istituzionale rappresentanza, di tutela delle prerogative consiliari e dell’autonomia consiliare, l’Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato di Direzione, può determinare le specifiche tecniche e prestazionali dei servizi ausiliari e strumentali correlati alle predette funzioni, in modo da assicurarne la piena aderenza, efficienza ed efficacia alle stesse.
5. Per tutto quanto non espressamente richiamato o disciplinato nel presente regolamento relativo al ciclo di vita dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel Codice.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 51 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 51 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 51 bis - Principio di rotazione.
1. Ai sensi dell’articolo 49 del Codice, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applica il principio di rotazione, ai sensi del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. L’individuazione dell’oggetto dell’appalto segue le seguenti regole:
a) nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori si devono tenere in considerazione le categorie di opere caratterizzanti l’appalto così come individuate dalle SOA (Società Organismo di Attestazione);
b) nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi (diversi dai servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo) o di forniture, si devono tenere in considerazione la categoria caratterizzante l’appalto, così come individuata dal Common Procurement Vocabulary (CPV), tenendo in considerazione le prime cinque cifre;
c) nei contratti aventi ad oggetto servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo si devono tenere in considerazione la tipologia di servizio caratterizzante l’appalto sulla scorta del seguente elenco:
3. In applicazione dell’articolo 49, del comma 3, del Codice, sono individuate le seguenti fasce economiche all’interno delle quali applicare il principio di rotazione:
“Art. 51 bis - Principio di rotazione.
1. Ai sensi dell’articolo 49 del Codice, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applica il principio di rotazione, ai sensi del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. L’individuazione dell’oggetto dell’appalto segue le seguenti regole:
a) nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori si devono tenere in considerazione le categorie di opere caratterizzanti l’appalto così come individuate dalle SOA (Società Organismo di Attestazione);
b) nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi (diversi dai servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo) o di forniture, si devono tenere in considerazione la categoria caratterizzante l’appalto, così come individuata dal Common Procurement Vocabulary (CPV), tenendo in considerazione le prime cinque cifre;
c) nei contratti aventi ad oggetto servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo si devono tenere in considerazione la tipologia di servizio caratterizzante l’appalto sulla scorta del seguente elenco:
- 1) per i servizi di PROGETTAZIONE:
- - progettazione;
- 2) per le ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVO CONNESSE:
- - studi e modellazioni afferenti l’ingegneria idraulica;
- - studi e indagini afferenti la geologia e l’idrogeologia, attività di studio, indagini, analisi e monitoraggio inerenti la geotecnica e geomeccanica;
- - studi relativi alle scienze agronomiche-forestali;
- - studi e indagini afferenti i beni culturali;
- - rilievi;
- - frazionamenti e accatastamenti;
- - studi ai fini della procedura di V.I.A., V.A.S, V.I.N.C.A;
- - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- - supporto al responsabile del progetto (RUP);
- - verifica della progettazione;
- - attività inerenti l’Information and Communication Technologies (ICT) (elaborazione dati, rendering, ecc., gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 al Decreto Legislativo 36/2023 - BIM);
- - attività notarili per le procedure espropriative;
- - accertamenti analitici;
- - ufficio direzione lavori;
- - collaudo tecnico amministrativo;
- - collaudo statico;
- - project management (documento di fattibilità delle alternative progettuali, studi di fattibilità, studi trasportistici e di traffico);
- - servizi relativi allo svolgimento delle procedure espropriative.
3. In applicazione dell’articolo 49, del comma 3, del Codice, sono individuate le seguenti fasce economiche all’interno delle quali applicare il principio di rotazione:
|
FASCIA
|
LAVORI
|
SERVIZI E FORNITURE
|
|
A
|
> € 5.000,00 e < € 15.000,00
|
≥ € 5.000,00 e < € 15.000,00
|
|
B
|
≥ € 15.000,00 e < € 30.000,00
|
≥ € 15.000,00 e < € 30.000,00
|
|
C
|
≥ € 30.000,00 e < € 40.000,00
|
≥ € 30.000,00 e < € 40.000,00
|
|
D
|
≥ € 40.000,00 e < € 80.000,00
|
≥ € 40.000,00 e < € 80.000,00
|
|
E
|
≥ € 80.000,00 e < € 150.000,00
|
≥ € 80.000,00 e < € 140.000,00
|
|
F
|
≥ € 150.000,00 e < € 200.000,00
|
≥ € 140.000,00 e < € 180.000,00
|
|
G
|
≥ € 200.000,00 e < € 300.000,00
|
≥ € 180.000,00 e < € 221.000,00
|
|
H
|
≥ € 300.000,00 e < € 500.000,00
|
|
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, del Codice, il principio di rotazione non trova applicazione nelle ipotesi previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 49.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 52 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 52 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 52 - Programmazione contrattuale.
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice e dall’Allegato I.5, il Consiglio Regionale redige il programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro, nonché il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 140.000,00 euro, e relativi aggiornamenti annuali.
2. Il programma triennale degli acquisti di beni e forniture è approvato dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e comunicato alla Giunta Regionale. A tal fine il Segretario generale per le strutture direttamente a lui afferenti e i dirigenti capi dei servizi consiliari comunicano alla competente struttura l'elenco, con relativa stima dei costi ed indicazione della tempistica, dei beni e servizi di importo pari o superiore a euro 140.000,00 afferenti il rispettivo servizio di cui è necessario l'approvvigionamento per il triennio successivo.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco dei lavori da avviare entro la prima annualità sono comunicati alla Giunta Regionale ai fini del suo inserimento nel programma triennale dei lavori della Regione del Veneto secondo quanto dall’articolo 4 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni.”.
“Art. 52 - Programmazione contrattuale.
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice e dall’Allegato I.5, il Consiglio Regionale redige il programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro, nonché il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore a 140.000,00 euro, e relativi aggiornamenti annuali.
2. Il programma triennale degli acquisti di beni e forniture è approvato dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e comunicato alla Giunta Regionale. A tal fine il Segretario generale per le strutture direttamente a lui afferenti e i dirigenti capi dei servizi consiliari comunicano alla competente struttura l'elenco, con relativa stima dei costi ed indicazione della tempistica, dei beni e servizi di importo pari o superiore a euro 140.000,00 afferenti il rispettivo servizio di cui è necessario l'approvvigionamento per il triennio successivo.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco dei lavori da avviare entro la prima annualità sono comunicati alla Giunta Regionale ai fini del suo inserimento nel programma triennale dei lavori della Regione del Veneto secondo quanto dall’articolo 4 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 53 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 53 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 53 - Responsabile Unico di Progetto, Responsabile di procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
1. Per ogni procedura da inserire in programmazione triennale, il Consiglio regionale individua un Responsabile Unico di Progetto (RUP) che, al primo atto di ogni procedura, deve essere confermato o modificato. La figura del RUP deve essere individuata anche per tutti gli affidamenti che, in ragione del loro importo, non sono inseriti in programmazione. Il RUP è chiamato a svolgere tutte le attività indicate nell’articolo 15 e nell’allegato I.2 del Codice, oltre che nell’articolo 114, commi 1 e 7 del Codice medesimo. Il RUP sottoscrive la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione. Nel caso in cui la funzione di RUP venga svolta dal dirigente, la dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione potrà essere fatta annualmente; ove emergessero sopravvenute cause di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse sopravvenute rispetto alla dichiarazione originariamente redatta, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e si procederà alla nomina di un nuovo RUP. In considerazione delle specifiche modalità di organizzazione delle funzioni delle strutture consiliari, indicate nelle procedure di qualità, ove il RUP non appartenga alla Struttura consiliare incaricata di eseguire le procedure di selezione e affidamento, nell’atto di indizione della procedura è indicato un responsabile di procedimento, appartenente alla Struttura incaricata della fase di affidamento; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
2. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 114 del Codice, per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, la Stazione appaltante nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori.
3. Come previsto dal comma 8 dell’articolo 114 del Codice, per contratti di servizi e forniture di particolare importanza, individuati nell’articolo 32 dell’Allegato II.14 del Codice, deve essere nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
4. La figura del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione del contratto sono individuate ai sensi di quanto previsto dai commi 6 e 9 dell’articolo 114 del Codice. I compiti e le funzioni di detti soggetti sono disciplinati dall’allegato II.14 del Codice.”.
“Art. 53 - Responsabile Unico di Progetto, Responsabile di procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
1. Per ogni procedura da inserire in programmazione triennale, il Consiglio regionale individua un Responsabile Unico di Progetto (RUP) che, al primo atto di ogni procedura, deve essere confermato o modificato. La figura del RUP deve essere individuata anche per tutti gli affidamenti che, in ragione del loro importo, non sono inseriti in programmazione. Il RUP è chiamato a svolgere tutte le attività indicate nell’articolo 15 e nell’allegato I.2 del Codice, oltre che nell’articolo 114, commi 1 e 7 del Codice medesimo. Il RUP sottoscrive la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione. Nel caso in cui la funzione di RUP venga svolta dal dirigente, la dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione potrà essere fatta annualmente; ove emergessero sopravvenute cause di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse sopravvenute rispetto alla dichiarazione originariamente redatta, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e si procederà alla nomina di un nuovo RUP. In considerazione delle specifiche modalità di organizzazione delle funzioni delle strutture consiliari, indicate nelle procedure di qualità, ove il RUP non appartenga alla Struttura consiliare incaricata di eseguire le procedure di selezione e affidamento, nell’atto di indizione della procedura è indicato un responsabile di procedimento, appartenente alla Struttura incaricata della fase di affidamento; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
2. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 114 del Codice, per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, la Stazione appaltante nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori.
3. Come previsto dal comma 8 dell’articolo 114 del Codice, per contratti di servizi e forniture di particolare importanza, individuati nell’articolo 32 dell’Allegato II.14 del Codice, deve essere nominato un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
4. La figura del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione del contratto sono individuate ai sensi di quanto previsto dai commi 6 e 9 dell’articolo 114 del Codice. I compiti e le funzioni di detti soggetti sono disciplinati dall’allegato II.14 del Codice.”.
Art. 6 - Modifica del Capo II del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. La rubrica del Capo II del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituita:
“CAPO II Procedure di scelta del contraente inferiori alla soglia di rilevanza europea”.
“CAPO II Procedure di scelta del contraente inferiori alla soglia di rilevanza europea”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 54 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 54 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 54 - Procedure e competenze.
1. I contratti di appalto di importo inferiore alla soglia europea sono affidati in conformità a quanto previsto dall’articolo 50 del Codice, ovvero tramite affidamento diretto e procedura negoziata, secondo gli indirizzi stabiliti dal presente Capo II; i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell’articolo 187 del Codice, sono affidati mediante procedura negoziata.
2. Resta salva la facoltà del Consiglio regionale di affidare contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ricorrendo alle procedure di scelta del contraente previste per i contratti sopra soglia, motivando le ragioni della scelta operata.
3. La competenza nell’esecuzione delle procedure di affidamento è organizzata come segue, in conformità alle relative procedure di qualità:
a) gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro sono svolti, in autonomia, dalla Struttura consiliare cui afferisce l’oggetto dell’appalto;
b) gli affidamenti di servizi e forniture di importo uguale e maggiore a 140.000,00 euro sono svolti dal competente Servizio consiliare su richiesta, da inoltrarsi nei modi e termini definiti dalla procedura di qualità, della Struttura consiliare cui afferisce l’oggetto dell’affidamento;
c) i lavori di importo fino a 500.000,00 euro sono affidati ed eseguiti dalla competente Struttura consiliare di riferimento.”.
“Art. 54 - Procedure e competenze.
1. I contratti di appalto di importo inferiore alla soglia europea sono affidati in conformità a quanto previsto dall’articolo 50 del Codice, ovvero tramite affidamento diretto e procedura negoziata, secondo gli indirizzi stabiliti dal presente Capo II; i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell’articolo 187 del Codice, sono affidati mediante procedura negoziata.
2. Resta salva la facoltà del Consiglio regionale di affidare contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ricorrendo alle procedure di scelta del contraente previste per i contratti sopra soglia, motivando le ragioni della scelta operata.
3. La competenza nell’esecuzione delle procedure di affidamento è organizzata come segue, in conformità alle relative procedure di qualità:
a) gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro sono svolti, in autonomia, dalla Struttura consiliare cui afferisce l’oggetto dell’appalto;
b) gli affidamenti di servizi e forniture di importo uguale e maggiore a 140.000,00 euro sono svolti dal competente Servizio consiliare su richiesta, da inoltrarsi nei modi e termini definiti dalla procedura di qualità, della Struttura consiliare cui afferisce l’oggetto dell’affidamento;
c) i lavori di importo fino a 500.000,00 euro sono affidati ed eseguiti dalla competente Struttura consiliare di riferimento.”.
Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 55 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 55 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 56 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 56 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 56 - Affidamento diretto ed eventuale confronto di preventivi.
1. Le modalità di scelta dell’operatore economico affidatario sono le seguenti:
a) nel caso di affidamento di lavori inferiori a 150.000,00 euro e di servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, il RUP procede mediante affidamento diretto ad operatore economico che è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. A comprova, il RUP può acquisire informazioni:
Per l’individuazione dell’affidatario o degli operatori economici da consultare, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi dell’elenco di operatori economici predisposto dalla Giunta regionale.
b) nel caso in cui il RUP ritenga opportuno precedere l’affidamento da una previa consultazione di due o più operatori economici, lo stesso dovrà chiedere un preventivo a ciascuno degli operatori economici individuati come indicato alla lettera a). La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni inerenti il lavoro, servizio o fornitura oggetto del contratto, utili alla presentazione di un preventivo congruo da parte degli operatori economici. Nella stessa, devono essere individuati i requisiti che verranno richiesti all’operatore economico per poter essere affidatario dell’appalto nonché eventuale documentazione che dovrà essere fornita ai fini della stipula del contratto. La richiesta deve essere inoltrata e mezzo pec istituzionale, ove dovranno anche essere restituiti i preventivi, entro e non oltre i termini indicati nella richiesta stessa. Rimane salva la possibilità di procedere alla richiesta di preventivi tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale che consentono di svolgere una indagine di mercato volta all’affidamento diretto.
2. Il decreto a contrarre e di affidamento deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) a seguito dell’individuazione dell’operatore economico e dell’espletamento della trattativa diretta, ancorché preceduta da confronto di preventivi, il Dirigente capo del Servizio cui afferisce l’oggetto dell’affidamento adotta il decreto a contrarre, che nel caso di affidamento diretto coincide, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, con il provvedimento di affidamento. Tale atto deve indicare:
3. La verifica dei requisiti deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si applica quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, del Codice. La verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici viene effettuata, previo sorteggio periodico, dalla Struttura competente del Consiglio regionale che procede secondo la relativa procedura di qualità. Se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Consiglio regionale procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 52, comma 2, del Codice.
b) negli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, qualora richiesti, dovranno essere attestati mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 91 del Codice e verranno accertati dalla Stazione appaltante mediante il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico (FVOE) di cui all’articolo 24 del Codice.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa comunicazione, il Consiglio regionale procede nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 96, comma 15, del Codice.
c) per gli affidamenti sopra i 40.000,00 euro, per i quali sussiste l’obbligo di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo all’affidatario, la stipula del contratto e l’inizio dell’esecuzione dello stesso, ancorché anticipata, possono avvenire solo all’esito della verifica della sussistenza di detti requisiti.
4. Il contratto di affidamento deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) i termini relativi alla stipula del contratto di appalto sono regolati dall’articolo 55 del Codice.
b) ai sensi dell’articolo 18 del Codice, il contratto di appalto è stipulato in forma scritta. Salva l’ipotesi in cui la piattaforma telematica di approvvigionamento che viene utilizzata per l’affidamento consenta la creazione di un documento contrattuale e la possibilità di addivenire alla stipula, il contratto derivante da affidamenti diretti e procedure negoziate è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale.
c) se al momento della richiesta del preventivo o dell’offerta sono stati allegati elaborati di natura tecnica (quali, a mero titolo esemplificativo: capitolato, computo metrico estimativo, condizioni particolari, DUVRI), tali atti devono essere richiamati nel contratto, per formarne parte integrante e sostanziale al contratto, ancorché non materialmente allegati se già in possesso dell’affidatario.
d) il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
e) la comprova del pagamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare ai sensi del comma 10 dell’articolo 18, deve essere acquisita prima della stipula del contratto.
5. L’esecuzione del contratto deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) dopo la stipula del contratto, può darsi inizio all’esecuzione dell’appalto, salvi i casi di concordata esecuzione differita, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera c) del codice.
b) è ammessa l’esecuzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 17, commi 8 e 9, e dall’articolo 50, comma 6, del Codice.”.
“Art. 56 - Affidamento diretto ed eventuale confronto di preventivi.
1. Le modalità di scelta dell’operatore economico affidatario sono le seguenti:
a) nel caso di affidamento di lavori inferiori a 150.000,00 euro e di servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, il RUP procede mediante affidamento diretto ad operatore economico che è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. A comprova, il RUP può acquisire informazioni:
- 1) da siti internet o da listini ufficiali reperiti dall’Amministrazione regionale;
- 2) dal mercato elettronico gestito da Consip s.p.a., o da altri soggetti aggregatori presenti nell’ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
- 3) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato l’esecuzione del lavoro o del servizio o della fornitura analoghi a quelli che l’Amministrazione intende affidare;
- 4) verificando i requisiti di Operatori Economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
- 5) con altre modalità ritenute idonee dall'Amministrazione regionale;
- 6) con avviso di manifestazione di interesse qualora non risulti possibile acquisire informazioni con le modalità indicate nelle lettere precedenti.
Per l’individuazione dell’affidatario o degli operatori economici da consultare, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi dell’elenco di operatori economici predisposto dalla Giunta regionale.
b) nel caso in cui il RUP ritenga opportuno precedere l’affidamento da una previa consultazione di due o più operatori economici, lo stesso dovrà chiedere un preventivo a ciascuno degli operatori economici individuati come indicato alla lettera a). La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni inerenti il lavoro, servizio o fornitura oggetto del contratto, utili alla presentazione di un preventivo congruo da parte degli operatori economici. Nella stessa, devono essere individuati i requisiti che verranno richiesti all’operatore economico per poter essere affidatario dell’appalto nonché eventuale documentazione che dovrà essere fornita ai fini della stipula del contratto. La richiesta deve essere inoltrata e mezzo pec istituzionale, ove dovranno anche essere restituiti i preventivi, entro e non oltre i termini indicati nella richiesta stessa. Rimane salva la possibilità di procedere alla richiesta di preventivi tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale che consentono di svolgere una indagine di mercato volta all’affidamento diretto.
2. Il decreto a contrarre e di affidamento deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) a seguito dell’individuazione dell’operatore economico e dell’espletamento della trattativa diretta, ancorché preceduta da confronto di preventivi, il Dirigente capo del Servizio cui afferisce l’oggetto dell’affidamento adotta il decreto a contrarre, che nel caso di affidamento diretto coincide, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, con il provvedimento di affidamento. Tale atto deve indicare:
- 1) l’oggetto dell’affidamento;
- 2) la presa d’atto dell’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 3) l’importo a base di trattativa e, nel caso, il prezzo al quale l’operatore economico si è reso disponibile ad eseguire il lavoro o il servizio o la fornitura;
- 4) gli elementi che identificano l’Operatore Economico affidatario unitamente alle ragioni della sua scelta e al possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, speciale, necessari per l’esecuzione del contratto;
- 5) il rispetto del principio di rotazione,
- 6) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l’affidamento e alla sua copertura nell’ambito del bilancio;
- 7) l’indicazione del RUP.
3. La verifica dei requisiti deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si applica quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, del Codice. La verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici viene effettuata, previo sorteggio periodico, dalla Struttura competente del Consiglio regionale che procede secondo la relativa procedura di qualità. Se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Consiglio regionale procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 52, comma 2, del Codice.
b) negli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, qualora richiesti, dovranno essere attestati mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 91 del Codice e verranno accertati dalla Stazione appaltante mediante il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico (FVOE) di cui all’articolo 24 del Codice.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa comunicazione, il Consiglio regionale procede nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 96, comma 15, del Codice.
c) per gli affidamenti sopra i 40.000,00 euro, per i quali sussiste l’obbligo di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo all’affidatario, la stipula del contratto e l’inizio dell’esecuzione dello stesso, ancorché anticipata, possono avvenire solo all’esito della verifica della sussistenza di detti requisiti.
4. Il contratto di affidamento deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) i termini relativi alla stipula del contratto di appalto sono regolati dall’articolo 55 del Codice.
b) ai sensi dell’articolo 18 del Codice, il contratto di appalto è stipulato in forma scritta. Salva l’ipotesi in cui la piattaforma telematica di approvvigionamento che viene utilizzata per l’affidamento consenta la creazione di un documento contrattuale e la possibilità di addivenire alla stipula, il contratto derivante da affidamenti diretti e procedure negoziate è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale.
c) se al momento della richiesta del preventivo o dell’offerta sono stati allegati elaborati di natura tecnica (quali, a mero titolo esemplificativo: capitolato, computo metrico estimativo, condizioni particolari, DUVRI), tali atti devono essere richiamati nel contratto, per formarne parte integrante e sostanziale al contratto, ancorché non materialmente allegati se già in possesso dell’affidatario.
d) il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
- 1) codice identificativo della prestazione (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’eventuale codice unico di progetto (CUP);
- 2) individuazione precisa dell’oggetto del lavoro, servizio o della fornitura;
- 3) importo a corpo a cui è stato affidato il contratto, ovvero i prezzi unitari per i contratti a misura;
- 4) modalità e condizioni di esecuzione del lavoro, servizio o fornitura oggetto dell’appalto;
- 5) termine di adempimento delle prestazioni;
- 6) modalità di pagamento e clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 7) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l’affidamento e alla sua copertura nell’ambito del bilancio.
e) la comprova del pagamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare ai sensi del comma 10 dell’articolo 18, deve essere acquisita prima della stipula del contratto.
5. L’esecuzione del contratto deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) dopo la stipula del contratto, può darsi inizio all’esecuzione dell’appalto, salvi i casi di concordata esecuzione differita, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera c) del codice.
b) è ammessa l’esecuzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 17, commi 8 e 9, e dall’articolo 50, comma 6, del Codice.”.
Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 57 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 57 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 58 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 58 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è così sostituito:
“Art. 58 - Procedura negoziata.
1. Nel caso di affidamento di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e fino ad € 500.000,00 e di servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e di forniture pari o superiori a 140.000,00 euro e al di sotto delle soglie di rilevanza europea, la competente struttura consiliare, su richiesta di quella cui afferisce l’oggetto dell’appalto, procede all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
2. Il decreto a contrarre deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) la procedura prende avvio con un decreto a contrarre che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del codice, deve contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici da consultare e delle offerte. In particolare, devono essere indicati:
3. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla consultazione deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) la procedura negoziata è svolta previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, per l’individuazione dei quali trova applicazione quanto già disciplinato all’articolo 56, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 6) del presente regolamento, fatto salvo il divieto previsto dall’articolo 50, comma 2.
4. Il decreto di aggiudicazione deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) il decreto di aggiudicazione, di competenza della Struttura consiliare cui spetta la gestione della fase di affidamento, deve essere adeguatamente motivato e dare dettagliatamente conto, tra l’altro:
L’indicazione della copertura finanziaria e delle necessarie indicazioni relative alla spesa nell’ambito del bilancio dell’ente sono demandate alla Struttura cui afferisce l’oggetto dell’appalto, che provvede con proprio provvedimento.”.
“Art. 58 - Procedura negoziata.
1. Nel caso di affidamento di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e fino ad € 500.000,00 e di servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e di forniture pari o superiori a 140.000,00 euro e al di sotto delle soglie di rilevanza europea, la competente struttura consiliare, su richiesta di quella cui afferisce l’oggetto dell’appalto, procede all’individuazione del contraente mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
2. Il decreto a contrarre deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) la procedura prende avvio con un decreto a contrarre che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del codice, deve contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici da consultare e delle offerte. In particolare, devono essere indicati:
- 1) l’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- 2) l’oggetto e le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- 3) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
- 4) la presa d’atto dell’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 5) i criteri di selezione degli Operatori Economici e il rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti;
- 6) i criteri di selezione delle offerte;
- 7) le principali condizioni contrattuali;
- 8) l’indicazione del RUP.
3. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla consultazione deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) la procedura negoziata è svolta previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, per l’individuazione dei quali trova applicazione quanto già disciplinato all’articolo 56, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 6) del presente regolamento, fatto salvo il divieto previsto dall’articolo 50, comma 2.
4. Il decreto di aggiudicazione deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) il decreto di aggiudicazione, di competenza della Struttura consiliare cui spetta la gestione della fase di affidamento, deve essere adeguatamente motivato e dare dettagliatamente conto, tra l’altro:
- 1) del possesso da parte dell’Operatore Economico selezionato dei requisiti richiesti nel decreto a contrarre e nell’invito;
- 2) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico della stazione appaltante;
- 3) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- 4) del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato;
L’indicazione della copertura finanziaria e delle necessarie indicazioni relative alla spesa nell’ambito del bilancio dell’ente sono demandate alla Struttura cui afferisce l’oggetto dell’appalto, che provvede con proprio provvedimento.”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 58 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 58 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 58 bis - Disposizioni particolari.
1. Per ogni tipo di procedura di appalto, indipendentemente dalle soglie di importi, se ritenuto caso per caso opportuno e conveniente e previo tempestivo accordo, è consentito avvalersi della procedura di affidamento realizzata dalla Giunta regionale per usufruire del lavoro, servizio o fornitura di cui anche il Consiglio abbisogna.”.
“Art. 58 bis - Disposizioni particolari.
1. Per ogni tipo di procedura di appalto, indipendentemente dalle soglie di importi, se ritenuto caso per caso opportuno e conveniente e previo tempestivo accordo, è consentito avvalersi della procedura di affidamento realizzata dalla Giunta regionale per usufruire del lavoro, servizio o fornitura di cui anche il Consiglio abbisogna.”.
Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 59 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 59 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 59 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 59 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 59 bis - Progetto semplificato per lavori di manutenzione.
1. In conformità a quanto previsto dall’art 41, comma 5, del Codice, si indica quanto segue. Gli interventi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non prevedano interventi su parti strutturali o interventi di rinnovo degli impianti), in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, e possono pertanto essere affidati ed eseguiti sulla base di un “progetto semplificato” purché idoneo ad individuarne i contenuti funzionali, tecnici ed economici, in relazione alla specifica tipologia e dimensione dell’intervento. Per tali interventi anche i contenuti del quadro esigenziale e del documento di indirizzo alla progettazione possono essere semplificati in relazione alle caratteristiche dell’intervento.
2. Per interventi di importo inferiore o uguale a 150.000,00 euro, il “progetto semplificato” potrà essere composto da una relazione tecnica descrittiva e generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo o da una stima puntuale, dal piano di sicurezza e di coordinamento (ove previsto) con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
3. La verifica del progetto semplificato viene effettuata dal RUP secondo i criteri individuati all’art 39 del Codice ove applicabili in relazione alla specifica tipologia e dimensione dell’intervento.
4. I contratti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro possono essere affidati sulla base di un “progetto semplificato” composto da una Relazione tecnica progettuale i cui contenuti vengono definiti dal RUP.
5. Per ogni intervento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, art 15, il responsabile del procedimento, può altresì valutare la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità; il RUP può indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.”.
“Art. 59 bis - Progetto semplificato per lavori di manutenzione.
1. In conformità a quanto previsto dall’art 41, comma 5, del Codice, si indica quanto segue. Gli interventi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non prevedano interventi su parti strutturali o interventi di rinnovo degli impianti), in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, e possono pertanto essere affidati ed eseguiti sulla base di un “progetto semplificato” purché idoneo ad individuarne i contenuti funzionali, tecnici ed economici, in relazione alla specifica tipologia e dimensione dell’intervento. Per tali interventi anche i contenuti del quadro esigenziale e del documento di indirizzo alla progettazione possono essere semplificati in relazione alle caratteristiche dell’intervento.
2. Per interventi di importo inferiore o uguale a 150.000,00 euro, il “progetto semplificato” potrà essere composto da una relazione tecnica descrittiva e generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo o da una stima puntuale, dal piano di sicurezza e di coordinamento (ove previsto) con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
3. La verifica del progetto semplificato viene effettuata dal RUP secondo i criteri individuati all’art 39 del Codice ove applicabili in relazione alla specifica tipologia e dimensione dell’intervento.
4. I contratti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro possono essere affidati sulla base di un “progetto semplificato” composto da una Relazione tecnica progettuale i cui contenuti vengono definiti dal RUP.
5. Per ogni intervento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, art 15, il responsabile del procedimento, può altresì valutare la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità; il RUP può indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.”.
Art. 15 - Abrogazione dell’articolo 60 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 60 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 60 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 60 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 60 bis - Regolare esecuzione.
1. Ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del Codice, per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.”.
“Art. 60 bis - Regolare esecuzione.
1. Ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del Codice, per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.”.
Art. 17 - Abrogazione dell’articolo 61 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 61 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 18 - Inserimento dell’articolo 61 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 61 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 61 bis - Contabilità semplificata.
1. Ai sensi dell’articolo 11 bis dell’articolo 12 dell’Allegato II.14 del Codice, per interventi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del DL/DEC della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto da parte del DL/DEC sulle fatture di spesa.”.
“Art. 61 bis - Contabilità semplificata.
1. Ai sensi dell’articolo 11 bis dell’articolo 12 dell’Allegato II.14 del Codice, per interventi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del DL/DEC della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto da parte del DL/DEC sulle fatture di spesa.”.
Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 62 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. L’articolo 62 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è abrogato.
Art. 20 - Inserimento dell’articolo 62 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
1. Dopo l’articolo 62 del
regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 è inserito il seguente:
“Art. 62 bis - Incentivi alle funzioni tecniche.
1. Con propri provvedimenti, l’Ufficio di Presidenza può disciplinare forme e modi di attribuzione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del Codice.”.
“Art. 62 bis - Incentivi alle funzioni tecniche.
1. Con propri provvedimenti, l’Ufficio di Presidenza può disciplinare forme e modi di attribuzione degli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del Codice.”.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 22 settembre 2025, n. 7 (BUR n. 127/2025) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2022, n. 1 “REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 53 ‘AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE’”
-
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 32 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 51 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ’Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 3 - Inserimento dell’articolo 51 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 52 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 53 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 6 - Modifica del Capo II del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 54 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 55 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 9 - Modifica dell’articolo 56 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 57 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 58 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 12 - Inserimento dell’articolo 58 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 59 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 14 - Inserimento dell’articolo 59 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 15 - Abrogazione dell’articolo 60 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 16 - Inserimento dell’articolo 60 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 17 - Abrogazione dell’articolo 61 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 18 - Inserimento dell’articolo 61 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 62 del regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
- Art. 20 - Inserimento dell’articolo 62 bis al regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 24/02/2025
REGI n. 5
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 18/06/2025
Parere della commissione espresso a: Unanimità
Relatore in aula: Tomas PICCININI