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Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025)
Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati ingiustamente durante la prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto.
Sommario
“Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025)
- DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell’onore dei militari fucilati ingiustamente.
2. Ai sensi della presente legge, per “fucilazioni” si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all’epoca vigente.
2. Ai sensi della presente legge, per “fucilazioni” si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all’epoca vigente.
Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sulle vicende di cui alla presente legge, la Giunta regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono ogni iniziativa per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati, ai fini della loro conoscenza ed approfondimento storico.
Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
1. La Giunta regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono iniziative per la commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi di cui alla presente legge.
Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. È istituita la “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”, da celebrare annualmente il giorno stabilito dalla Consulta di cui all’articolo 6, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria storica e dell’onore dei militari fucilati ingiustamente.
Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. I nomi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati ingiustamente nel corso della Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto e per i quali la ricerca storica abbia escluso responsabilità in relazione a reati commessi contro la popolazione civile, sono inseriti nell' “Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” istituito presso la Giunta regionale.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.
Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. È istituita la “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” di seguito “Consulta”, con funzione di:
a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
b) effettuare ricerche finalizzate alla compilazione dell’Albo di cui all’articolo 5 nonché alla individuazione dei nominativi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale da inserire nell’Albo.
c) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale ";
d) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Consulta è costituita da quattro esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità nomina un supplente, su designazione:
a) da parte del Consiglio regionale, di un componente effettivo ed uno supplente;
b) da parte della Università degli Studi di Padova, della Università Ca’ Foscari di Venezia e della Università degli Studi di Verona, uno per ciascuna Università, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Venezia. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.
a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
b) effettuare ricerche finalizzate alla compilazione dell’Albo di cui all’articolo 5 nonché alla individuazione dei nominativi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale da inserire nell’Albo.
c) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale ";
d) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Consulta è costituita da quattro esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità nomina un supplente, su designazione:
a) da parte del Consiglio regionale, di un componente effettivo ed uno supplente;
b) da parte della Università degli Studi di Padova, della Università Ca’ Foscari di Venezia e della Università degli Studi di Verona, uno per ciascuna Università, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Venezia. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.
Art. 7 - Norma finanziaria.
l. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2025, di cui euro 20.000,00 con riferimento all'articolo 2, euro 65.000,00 con riferimento all'articolo 3 ed euro 15.000,00 con riferimento all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'
articolo 8, comma l, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025)
- DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale e per la commemorazione e restituzione dell’onore dei militari fucilati ingiustamente.
2. Ai sensi della presente legge, per “fucilazioni” si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all’epoca vigente.
2. Ai sensi della presente legge, per “fucilazioni” si intendono le esecuzioni capitali a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, le esecuzioni sommarie e le decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all’epoca vigente.
Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sulle vicende di cui alla presente legge, la Giunta regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono ogni iniziativa per la ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con il Ministero della difesa e con altri enti, pubblici o privati, ai fini della loro conoscenza ed approfondimento storico.
Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
1. La Giunta regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, promuovono e sostengono iniziative per la commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale, in collaborazione con gli enti locali dei territori nei quali si sono verificati gli eventi di cui alla presente legge.
Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. È istituita la “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”, da celebrare annualmente il giorno stabilito dalla Consulta di cui all’articolo 6, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria storica e dell’onore dei militari fucilati ingiustamente.
Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. I nomi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati ingiustamente nel corso della Prima guerra mondiale nel territorio della Regione Veneto e per i quali la ricerca storica abbia escluso responsabilità in relazione a reati commessi contro la popolazione civile, sono inseriti nell' “Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” istituito presso la Giunta regionale.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.
Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
1. È istituita la “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale” di seguito “Consulta”, con funzione di:
a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
b) effettuare ricerche finalizzate alla compilazione dell’Albo di cui all’articolo 5 nonché alla individuazione dei nominativi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale da inserire nell’Albo.
c) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale ";
d) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Consulta è costituita da quattro esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità nomina un supplente, su designazione:
a) da parte del Consiglio regionale, di un componente effettivo ed uno supplente;
b) da parte della Università degli Studi di Padova, della Università Ca’ Foscari di Venezia e della Università degli Studi di Verona, uno per ciascuna Università, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Venezia. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.
a) individuare il luogo, le modalità di apposizione e il contenuto delle iscrizioni delle lapidi in memoria dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale;
b) effettuare ricerche finalizzate alla compilazione dell’Albo di cui all’articolo 5 nonché alla individuazione dei nominativi dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale da inserire nell’Albo.
c) stabilire il giorno in cui celebrare la "Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale ";
d) fornire pareri richiesti dalla Giunta regionale su argomenti afferenti alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Consulta è costituita da quattro esperti aventi comprovata competenza sulle vicende della Prima guerra mondiale, in particolare sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute durante la Prima guerra mondiale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che con le medesime modalità nomina un supplente, su designazione:
a) da parte del Consiglio regionale, di un componente effettivo ed uno supplente;
b) da parte della Università degli Studi di Padova, della Università Ca’ Foscari di Venezia e della Università degli Studi di Verona, uno per ciascuna Università, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
3. Possono essere invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di Venezia. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
5. La partecipazione dei componenti della Consulta all'attività della stessa è senza oneri a carico della Regione, salvo che per i rimborsi spese previsti per legge.
Art. 7 - Norma finanziaria.
l. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2025, di cui euro 20.000,00 con riferimento all'articolo 2, euro 65.000,00 con riferimento all'articolo 3 ed euro 15.000,00 con riferimento all'articolo 4, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma l, della
legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dalla applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 500,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo l "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti". Programma 03 "Altri fondi", Titolo l "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 settembre 2025, n. 24 (BUR n. 132/2025) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER LA RICERCA STORICA SULLE FUCILAZIONI E LA COMMEMORAZIONE DEI FUCILATI INGIUSTAMENTE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
-
- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 3 - Commemorazione dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale.
- Art. 4 - Istituzione della “Giornata regionale della restituzione dell'onore ai militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 5 - Istituzione dell’“Albo dei militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 6 - Istituzione della “Consulta per la ricerca storica e per le commemorazioni di militari appartenenti alle Forze armate italiane fucilati ingiustamente nel territorio della Regione Veneto durante la Prima guerra mondiale”.
- Art. 7 - Norma finanziaria.
- Art. 8 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 06/08/2021
PDL n. 89
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 24/07/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marzio FAVERO
Approvato dal consiglio in data: 23/09/2025