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Legge regionale 7 ottobre 2025, n. 26 (BUR n. 135/2025)

Disposizioni per la ultrattività delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali.

Legge regionale 07 ottobre 2025, n. 26 (BUR n. 135/2025)

DISPOSIZIONI PER LA ULTRATTIVITÀ DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI (1)

Art. 1 - Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.
1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi alle richieste di variazione delle circoscrizioni comunali depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricorrono le condizioni per la indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, il referendum può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre 2025 e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Disposizione analoga era stata assunta con l’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 , con riguardo alle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione.


SOMMARIO
Legge regionale 07 ottobre 2025, n. 26 (BUR n. 135/2025) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER LA ULTRATTIVITÀ DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE IN MATERIA DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 1 - Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.
1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi alle richieste di variazione delle circoscrizioni comunali depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricorrono le condizioni per la indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, il referendum può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre 2025 e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 03/09/2025

PDL n. 350

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 24/09/2025

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Elisa CAVINATO

Approvato dal consiglio in data: 07/10/2025

Deliberazione Legislativa n. 26 del 07/10/2025