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Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026)

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016'.

Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’ articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .



SOMMARIO
Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Al comma 4 bis dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ‘Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016’ ed ulteriori disposizioni”, le parole: “ L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;” sono soppresse e le parole: “ il trattamento economico complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “ Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/02/2026

PDL n. 46

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 25/03/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Riccardo BARBISAN

Approvato dal consiglio in data: 02/04/2026

Deliberazione Legislativa n. 5 del 10/04/2026