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Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026)
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016'.
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’ articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 .
SOMMARIO
- Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Al comma 4 bis dell’articolo 1 della
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , come aggiunto dall’articolo 1 della
legge regionale 1 dicembre 2020, n. 37 “Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ‘Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016’ ed ulteriori disposizioni”, le parole: “
L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;” sono soppresse e le parole: “
il trattamento economico complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “
Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 10 aprile 2026, n. 5 (BUR n. 43/2026) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, n. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016”
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/02/2026
PDL n. 46
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 25/03/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Riccardo BARBISAN
Approvato dal consiglio in data: 02/04/2026