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Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 (BUR n. 45/2026)
Legge di stabilità regionale 2026.
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 (BUR n. 45/2026) - Testo vigente”
S O M M A R I O
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 (BUR n. 45/2026) - Testo storico”
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026
Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
2. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
- Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 (BUR n. 45/2026) (Bilancio) - Testo storico
- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 26/02/2026
PDL n. 44
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 19/03/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Andrea TOMAELLO
Approvato dal consiglio in data: 31/03/2026