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Legge regionale 13 maggio 2026, n. 7 (BUR n. 61/2026)
Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Sommario
“Legge regionale 13 maggio 2026, n. 7 (BUR n. 61/2026) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’ articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 13 maggio 2026, n. 7 (BUR n. 61/2026) (Novellazione)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”
Sommario
“Legge regionale 13 maggio 2026, n. 7 (BUR n. 61/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”
Art. 1 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. All’articolo 21 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.
4 ter. Entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, provvede alla definizione delle modalità con cui i fattori di pressione ambientali concorrono all’applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio.”.
“4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.
4 ter. Entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, provvede alla definizione delle modalità con cui i fattori di pressione ambientali concorrono all’applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 13 maggio 2026, n. 7 (BUR n. 61/2026) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 “NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/04/2026
PDL n. 64
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 06/05/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Mirko PATRON
Approvato dal consiglio in data: 12/05/2026