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Legge regionale 5 giugno 2026, n. 8 (BUR n. 73/2026)

Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Legge regionale 05 giugno 2026, n. 8 (BUR n. 73/2026) (Novellazione) - Testo storico

INTERVENTI IN FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , è aggiunta la seguente:
“a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
1. All’articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , dopo le parole: “ inserimento lavorativo” sono aggiunte le seguenti parole: “ e di permanenza nel mondo del lavoro”.
Art. 3 - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato”, introduce un’ulteriore azione consistente nell’utilizzo delle risorse del fondo, di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico.
Art. 4 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni in esito alle azioni di monitoraggio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti delle misure introdotte dalla presente legge per la permanenza nel lavoro delle persone con disabilita e sulle eventuali criticità emerse nella loro applicazione.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 09/12/2025

PDL n. 4

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 06/05/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Filippo RIGO

Approvato dal consiglio in data: 26/05/2026

Deliberazione Legislativa n. 8 del 05/06/2026