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Legge regionale 1 luglio 2026, n. 11 (BUR n. 88/2026)

Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità del Veneto, denominate “Case e studi degli illustri del Veneto”.

Legge regionale 01 luglio 2026, n. 11 (BUR n. 88/2026)

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA E DELLA CULTURA, DELLA POLITICA, DELLA SOCIETÀ, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DEL VENETO, DENOMINATE “CASE E STUDI DEGLI ILLUSTRI DEL VENETO”

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, interviene per promuovere la conservazione e la valorizzazione di strutture ubicate sul territorio regionale ove hanno abitato ed operato, svolgendo la propria attività intellettuale, artistica e sociale, persone che hanno rappresentato il Veneto in Italia, in Europa e nel mondo per particolari meriti in ambito culturale, scientifico o sociale, anche al fine di promuovere la conservazione della memoria della loro figura ed opera.
Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.
1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri del Veneto” le abitazioni e gli studi in cui hanno vissuto e svolto la propria attività, gli esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità di cui all’articolo 1, che sono nati o hanno vissuto ed operato in Veneto.
2. Possono essere ammesse al riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi;
a) capacità di rappresentare, per le proprie caratteristiche e per il patrimonio di beni e l’apparato documentale ivi contenuto, la vita e i valori di chi vi ha abitato e svolto la propria attività, costituendo espressione del loro pensiero e della loro opera;
b) costituiscono luoghi destinati o destinabili allo svolgimento di iniziative volte alla conoscenza dell’opera e della persona a cui la struttura è intitolata;
c) apertura al pubblico per almeno sessanta giorni all’anno, anche non continuativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per l’individuazione delle personalità illustri, assicurando un’adeguata valorizzazione delle figure femminili per concorrere ad un riequilibrio di genere nella memoria culturale, e i criteri di valutazione per ottenere e conservare il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”. I criteri assicurano l’oggettività, la trasparenza e il pluralismo della selezione ed escludono il riconoscimento delle strutture riferite a persone che, alla data della domanda, ricoprono cariche elettive o di governo regionali, nazionali, europee o degli enti locali, ovvero le hanno ricoperte nei cinque anni precedenti.
Art. 3 - Interventi ammessi a finanziamento.
1. La Giunta regionale sostiene interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture riconosciute ai sensi della presente legge, al fine di concorrere a determinare condizioni di pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, costituito dalle “Case e studi degli illustri del Veneto”. Tra gli interventi ammessi rientrano in via prioritaria quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive e a garantire l’accessibilità e la piena fruibilità delle strutture alle persone con disabilità.
2. Sono altresì ammissibili a contributo iniziative di studio della figura e dell’opera, di divulgazione mediante mostre e programmi culturali, anche digitali e multimediali e sul loro lascito alla comunità regionale, progetti narrativi sul patrimonio culturale rappresentato dalla struttura in cui hanno vissuto ed operato, nonché la promozione di itinerari e percorsi, anche tematici, che interessano le diverse “Case e studi degli illustri del Veneto” riconosciute ai sensi della presente legge.
Art. 4 - Vincolo di fruizione pubblica.
1. Le strutture per le quali è concesso il contributo per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 sono vincolate, per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento di concessione del contributo medesimo, al mantenimento di un regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all’atto unilaterale d’obbligo prodotto dal proprietario o gestore della stessa, beneficiario del contributo.
2. In caso di violazione del vincolo di fruizione pubblica di cui al comma 1 prima della scadenza del periodo decennale, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso e ne ordina il recupero in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo, maggiorato degli interessi legali, secondo le modalità stabilite nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al medesimo comma 1.
Art. 5 - Iniziative di promozione e di informazione.
1. Per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale cura la realizzazione di una “Guida alle Case e studi degli illustri del Veneto” ed assicura la tenuta di una sezione dedicata sul proprio sito web.
2. Nella sezione dedicata di cui al comma 1, la Giunta regionale pubblica e tiene aggiornati i criteri di riconoscimento di cui all’articolo 2, comma 3, l’elenco delle strutture riconosciute con l’indicazione della relativa motivazione, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione dà conto, in particolare:
a) del numero delle strutture riconosciute e della loro distribuzione tra le province del Veneto;
b) delle risorse stanziate ed erogate e delle tipologie di intervento finanziate;
c) del numero dei visitatori e delle ricadute sul turismo e sull’economia dei territori interessati;
d) dello stato di accessibilità delle strutture alle persone con disabilità;
e) della distribuzione per genere delle figure cui le strutture sono dedicate.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.



SOMMARIO
Legge regionale 01 luglio 2026, n. 11 (BUR n. 88/2026) - Testo storico

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA E DELLA CULTURA, DELLA POLITICA, DELLA SOCIETÀ, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DEL VENETO, DENOMINATE “CASE E STUDI DEGLI ILLUSTRI DEL VENETO”

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, interviene per promuovere la conservazione e la valorizzazione di strutture ubicate sul territorio regionale ove hanno abitato ed operato, svolgendo la propria attività intellettuale, artistica e sociale, persone che hanno rappresentato il Veneto in Italia, in Europa e nel mondo per particolari meriti in ambito culturale, scientifico o sociale, anche al fine di promuovere la conservazione della memoria della loro figura ed opera.
Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.
1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri del Veneto” le abitazioni e gli studi in cui hanno vissuto e svolto la propria attività, gli esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità di cui all’articolo 1, che sono nati o hanno vissuto ed operato in Veneto.
2. Possono essere ammesse al riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi;
a) capacità di rappresentare, per le proprie caratteristiche e per il patrimonio di beni e l’apparato documentale ivi contenuto, la vita e i valori di chi vi ha abitato e svolto la propria attività, costituendo espressione del loro pensiero e della loro opera;
b) costituiscono luoghi destinati o destinabili allo svolgimento di iniziative volte alla conoscenza dell’opera e della persona a cui la struttura è intitolata;
c) apertura al pubblico per almeno sessanta giorni all’anno, anche non continuativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per l’individuazione delle personalità illustri, assicurando un’adeguata valorizzazione delle figure femminili per concorrere ad un riequilibrio di genere nella memoria culturale, e i criteri di valutazione per ottenere e conservare il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”. I criteri assicurano l’oggettività, la trasparenza e il pluralismo della selezione ed escludono il riconoscimento delle strutture riferite a persone che, alla data della domanda, ricoprono cariche elettive o di governo regionali, nazionali, europee o degli enti locali, ovvero le hanno ricoperte nei cinque anni precedenti.
Art. 3 - Interventi ammessi a finanziamento.
1. La Giunta regionale sostiene interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture riconosciute ai sensi della presente legge, al fine di concorrere a determinare condizioni di pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, costituito dalle “Case e studi degli illustri del Veneto”. Tra gli interventi ammessi rientrano in via prioritaria quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive e a garantire l’accessibilità e la piena fruibilità delle strutture alle persone con disabilità.
2. Sono altresì ammissibili a contributo iniziative di studio della figura e dell’opera, di divulgazione mediante mostre e programmi culturali, anche digitali e multimediali e sul loro lascito alla comunità regionale, progetti narrativi sul patrimonio culturale rappresentato dalla struttura in cui hanno vissuto ed operato, nonché la promozione di itinerari e percorsi, anche tematici, che interessano le diverse “Case e studi degli illustri del Veneto” riconosciute ai sensi della presente legge.
Art. 4 - Vincolo di fruizione pubblica.
1. Le strutture per le quali è concesso il contributo per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 sono vincolate, per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento di concessione del contributo medesimo, al mantenimento di un regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all’atto unilaterale d’obbligo prodotto dal proprietario o gestore della stessa, beneficiario del contributo.
2. In caso di violazione del vincolo di fruizione pubblica di cui al comma 1 prima della scadenza del periodo decennale, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso e ne ordina il recupero in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo, maggiorato degli interessi legali, secondo le modalità stabilite nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al medesimo comma 1.
Art. 5 - Iniziative di promozione e di informazione.
1. Per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale cura la realizzazione di una “Guida alle Case e studi degli illustri del Veneto” ed assicura la tenuta di una sezione dedicata sul proprio sito web.
2. Nella sezione dedicata di cui al comma 1, la Giunta regionale pubblica e tiene aggiornati i criteri di riconoscimento di cui all’articolo 2, comma 3, l’elenco delle strutture riconosciute con l’indicazione della relativa motivazione, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione dà conto, in particolare:
a) del numero delle strutture riconosciute e della loro distribuzione tra le province del Veneto;
b) delle risorse stanziate ed erogate e delle tipologie di intervento finanziate;
c) del numero dei visitatori e delle ricadute sul turismo e sull’economia dei territori interessati;
d) dello stato di accessibilità delle strutture alle persone con disabilità;
e) della distribuzione per genere delle figure cui le strutture sono dedicate.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/01/2026

PDL n. 24

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 03/06/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Enoch SORANZO

Approvato dal consiglio in data: 23/06/2026

Deliberazione Legislativa n. 11 del 01/07/2026