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Legge regionale 1 luglio 2026, n. 10 (BUR n. 88/2026)

Partecipazione all'associazione “European Chemical Regions Network”

Legge regionale 01 luglio 2026, n. 10 (BUR n. 88/2026)

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK”

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il valore strategico del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale sostenendone la trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.
2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze e il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale, la Regione aderisce in qualità di membro associato all'associazione “European Chemical Regions Network” con sede a Etterrbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga, quale associazione senza scopo di lucro che opera in qualità di unico rappresentante regionale dell'industria chimica europea, d’ora in avanti denominata “ECRN”.
Art. 2 - Partecipazione della Regione.
1. La partecipazione della Regione all'associazione “ECRN” è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione “ECRN” non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto associativo sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
c) che l’associazione “ECRN” goda di autonomia patrimoniale perfetta.
Art. 3 - Adesione all’associazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’adesione della Regione all’associazione “ECRN”.
2. Ogni modifica dello statuto dell’associazione “ECRN” deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare la quota di iscrizione annuale il cui importo è determinato ai sensi dello statuto dell’associazione “ECRN” e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione in seno all’associazione “ECRN”.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 15.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di gestione”, Programma 11 “Altri Servizi Generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 01 luglio 2026, n. 10 (BUR n. 88/2026) - Testo storico

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK”

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il valore strategico del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale sostenendone la trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.
2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze e il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale, la Regione aderisce in qualità di membro associato all'associazione “European Chemical Regions Network” con sede a Etterrbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga, quale associazione senza scopo di lucro che opera in qualità di unico rappresentante regionale dell'industria chimica europea, d’ora in avanti denominata “ECRN”.
Art. 2 - Partecipazione della Regione.
1. La partecipazione della Regione all'associazione “ECRN” è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione “ECRN” non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto associativo sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
c) che l’associazione “ECRN” goda di autonomia patrimoniale perfetta.
Art. 3 - Adesione all’associazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’adesione della Regione all’associazione “ECRN”.
2. Ogni modifica dello statuto dell’associazione “ECRN” deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare la quota di iscrizione annuale il cui importo è determinato ai sensi dello statuto dell’associazione “ECRN” e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione in seno all’associazione “ECRN”.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 15.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di gestione”, Programma 11 “Altri Servizi Generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/04/2026

PDL n. 63

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 26/05/2026

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Andrea TOMAELLO

Approvato dal consiglio in data: 23/06/2026

Deliberazione Legislativa n. 10 del 01/07/2026