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Legge regionale 1 luglio 2026, n. 9 (BUR n. 88/2026)

Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto

Legge regionale 01 luglio 2026, n. 9 (BUR n. 88/2026)

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO OLIVICOLO VENETO


Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge persegue la tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio olivicolo-oleario della Regione del Veneto, attraverso l'istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto e l'adozione di misure volte a migliorare la competitività e sostenibilità del settore.
Art. 2 - Costituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.
1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è costituito presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito denominata “Veneto Agricoltura”, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dalla Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole facenti parte dei tavoli regionali per la concertazione in agricoltura di cui all’ articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, approva entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le direttive a Veneto Agricoltura per la costituzione e l’organizzazione delle funzioni dell'Osservatorio Olivicolo Veneto.
Art. 3 - Funzioni dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.
1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto svolge funzioni di raccolta, organizzazione e aggiornamento delle informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale comprese le caratteristiche produttive, qualitative e fitosanitarie del patrimonio olivicolo ai fini della pianificazione e dell’attuazione di politiche agricole mirate.
2. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è tenuto, in particolare, a predisporre, catalogare ed aggiornare periodicamente, anche su supporto grafico:
a) l’individuazione territoriale delle coltivazioni di olivo;
b) le caratteristiche agronomiche e fitosanitarie dei singoli appezzamenti;
c) le caratteristiche qualitative e produttive degli oliveti;
d) l’identificazione dei conduttori dei diversi appezzamenti;
e) l’individuazione degli eventuali dati storici e culturali relativi agli oliveti di particolare pregio e rilevanza storica.
Art. 4 - Coinvolgimento delle imprese agricole olivicole venete.
1. La collaborazione attiva delle imprese agricole olivicole nell’ambito dell’Osservatorio Olivicolo Veneto è promossa da Veneto Agricoltura al fine di incentivare:
a) la gestione sostenibile degli oliveti, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono e al recupero delle aree olivetate in stato di degrado;
b) la partecipazione a programmi di formazione e innovazione tecnologica per migliorare le competenze e la competitività degli olivicoltori e ad accrescere la competitività delle imprese agricole olivicole sul mercato;
c) l’avvio di iniziative utili a promuovere l’oleoturismo come definito dall’ articolo 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, quale forma di turismo esperienziale per la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola.
Art. 5 - Promozione e valorizzazione del patrimonio olivicolo veneto.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura, promuove iniziative volte a:
a) incentivare l’adozione di pratiche colturali olivicole sostenibili;
b) valorizzare le varietà autoctone di olivi e i prodotti derivati, particolarmente quelli certificati DOP/IGP, biologico;
c) sostenere la formazione tecnica e professionale degli operatori del settore olivicolo-oleario;
d) favorire la partecipazione a fiere, eventi e progetti di promozione del comparto olivicolo-oleario;
e) contrastare l’abbandono delle superfici olivetate ai fini del recupero del paesaggio collinare, del mantenimento della biodiversità agricola, del ripristino della stabilità idrogeologica e della tutela dell’ambiente in genere.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di aiuti di Stato, può concedere contributi e finanziamenti a:
a) imprese agricole olivicole;
b) organizzazioni di produttori riconosciute;
c) enti di ricerca e formazione accreditati.
3. L'inserimento delle coltivazioni di olivo all’interno della catalogazione predisposta dall’Osservatorio Olivicolo Veneto è requisito vincolante per gli olivicoltori per l’accesso alle misure di sostegno economico e tecnico previste dalla presente legge e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio olivicolo.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura:
a) favorisce la creazione di reti di collaborazione tra produttori, enti di ricerca e istituzioni per sviluppare progetti innovativi e migliorare la competitività del settore olivicolo-oleario;
b) promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa fra le Regioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al fine di costituire un Osservatorio olivicolo interregionale per il coordinamento delle attività di supporto all’olivicoltura, rafforzando azioni sinergiche tra le Regioni, relative ai finanziamenti, ai contributi e alla ricerca scientifica nella filiera olivicola;
c) sostiene iniziative di certificazione e tracciabilità dei prodotti olivicoli per garantire la qualità e l'origine dei prodotti, favorendo l'adozione di marchi di qualità, ivi compresi DOP/IGP e biologico, Qualità Verificata (QV) e Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
d) promuove attività di sensibilizzazione e educazione rivolte ai consumatori per far conoscere le caratteristiche e i benefici dell'olio d'oliva veneto, anche attraverso programmi scolastici, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, e campagne di informazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, quantificati in euro 90.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera d), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.




SOMMARIO
Legge regionale 01 luglio 2026, n. 9 (BUR n. 88/2026) - Testo storico

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO OLIVICOLO VENETO


Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge persegue la tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio olivicolo-oleario della Regione del Veneto, attraverso l'istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto e l'adozione di misure volte a migliorare la competitività e sostenibilità del settore.
Art. 2 - Costituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.
1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è costituito presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito denominata “Veneto Agricoltura”, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dalla Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole facenti parte dei tavoli regionali per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, approva entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le direttive a Veneto Agricoltura per la costituzione e l’organizzazione delle funzioni dell'Osservatorio Olivicolo Veneto.
Art. 3 - Funzioni dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.
1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto svolge funzioni di raccolta, organizzazione e aggiornamento delle informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale comprese le caratteristiche produttive, qualitative e fitosanitarie del patrimonio olivicolo ai fini della pianificazione e dell’attuazione di politiche agricole mirate.
2. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è tenuto, in particolare, a predisporre, catalogare ed aggiornare periodicamente, anche su supporto grafico:
a) l’individuazione territoriale delle coltivazioni di olivo;
b) le caratteristiche agronomiche e fitosanitarie dei singoli appezzamenti;
c) le caratteristiche qualitative e produttive degli oliveti;
d) l’identificazione dei conduttori dei diversi appezzamenti;
e) l’individuazione degli eventuali dati storici e culturali relativi agli oliveti di particolare pregio e rilevanza storica.
Art. 4 - Coinvolgimento delle imprese agricole olivicole venete.
1. La collaborazione attiva delle imprese agricole olivicole nell’ambito dell’Osservatorio Olivicolo Veneto è promossa da Veneto Agricoltura al fine di incentivare:
a) la gestione sostenibile degli oliveti, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono e al recupero delle aree olivetate in stato di degrado;
b) la partecipazione a programmi di formazione e innovazione tecnologica per migliorare le competenze e la competitività degli olivicoltori e ad accrescere la competitività delle imprese agricole olivicole sul mercato;
c) l’avvio di iniziative utili a promuovere l’oleoturismo come definito dall’articolo 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, quale forma di turismo esperienziale per la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola.
Art. 5 - Promozione e valorizzazione del patrimonio olivicolo veneto.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura, promuove iniziative volte a:
a) incentivare l’adozione di pratiche colturali olivicole sostenibili;
b) valorizzare le varietà autoctone di olivi e i prodotti derivati, particolarmente quelli certificati DOP/IGP, biologico;
c) sostenere la formazione tecnica e professionale degli operatori del settore olivicolo-oleario;
d) favorire la partecipazione a fiere, eventi e progetti di promozione del comparto olivicolo-oleario;
e) contrastare l’abbandono delle superfici olivetate ai fini del recupero del paesaggio collinare, del mantenimento della biodiversità agricola, del ripristino della stabilità idrogeologica e della tutela dell’ambiente in genere.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di aiuti di Stato, può concedere contributi e finanziamenti a:
a) imprese agricole olivicole;
b) organizzazioni di produttori riconosciute;
c) enti di ricerca e formazione accreditati.
3. L'inserimento delle coltivazioni di olivo all’interno della catalogazione predisposta dall’Osservatorio Olivicolo Veneto è requisito vincolante per gli olivicoltori per l’accesso alle misure di sostegno economico e tecnico previste dalla presente legge e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio olivicolo.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura:
a) favorisce la creazione di reti di collaborazione tra produttori, enti di ricerca e istituzioni per sviluppare progetti innovativi e migliorare la competitività del settore olivicolo-oleario;
b) promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa fra le Regioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al fine di costituire un Osservatorio olivicolo interregionale per il coordinamento delle attività di supporto all’olivicoltura, rafforzando azioni sinergiche tra le Regioni, relative ai finanziamenti, ai contributi e alla ricerca scientifica nella filiera olivicola;
c) sostiene iniziative di certificazione e tracciabilità dei prodotti olivicoli per garantire la qualità e l'origine dei prodotti, favorendo l'adozione di marchi di qualità, ivi compresi DOP/IGP e biologico, Qualità Verificata (QV) e Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
d) promuove attività di sensibilizzazione e educazione rivolte ai consumatori per far conoscere le caratteristiche e i benefici dell'olio d'oliva veneto, anche attraverso programmi scolastici, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, e campagne di informazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, quantificati in euro 90.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera d), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 23/12/2025

PDL n. 13

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/05/2026

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Alberto BOZZA

Approvato dal consiglio in data: 23/06/2026

Deliberazione Legislativa n. 9 del 01/07/2026