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Legge regionale 21 luglio 2026, n. 13 (BUR n. 99/2026)

Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Legge regionale 21 luglio 2026, n. 13 (BUR n. 99/2026)

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI MOTOVEICOLI E DEGLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (1)

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce, tutela e promuove il motorismo storico quale elemento che caratterizza il patrimonio storico e culturale del Veneto e quale veicolo di promozione turistica del territorio, con la finalità di preservare i veicoli di interesse storico e collezionistico e di riconoscerli come patrimonio valoriale idoneo a generare positivi riflessi turistici anche tramite l’organizzazione di manifestazioni a tema.
Art. 2 - Modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico nella Regione del Veneto, i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico muniti di Certificato di rilevanza storica (CRS), con data di costruzione superiore a trenta anni e non utilizzati per l’attività professionale, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
2. Gli autoveicoli e motoveicoli muniti di CRS, con data di costruzione compresa tra venti e trenta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione per recarsi presso officine e carrozzerie autorizzate per attività di controllo e manutenzione dei veicoli, oltre che per partecipare a raduni e manifestazioni riguardanti veicoli storici.
3. La possibilità di circolazione prevista nei precedenti commi 1 e 2, salva diversa indicazione dei sindaci, non opera in caso di attivazione delle misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione, adottate nei casi di persistente accumulo degli inquinanti. È fatta inoltre salva la possibilità per i sindaci di vietare la circolazione dei veicoli di cui ai commi 1 e 2, con adeguata motivazione, nel caso di particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Note

( 1) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 in tema di riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.


SOMMARIO
Legge regionale 21 luglio 2026, n. 13 (BUR n. 99/2026) - Testo storico

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI MOTOVEICOLI E DEGLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce, tutela e promuove il motorismo storico quale elemento che caratterizza il patrimonio storico e culturale del Veneto e quale veicolo di promozione turistica del territorio, con la finalità di preservare i veicoli di interesse storico e collezionistico e di riconoscerli come patrimonio valoriale idoneo a generare positivi riflessi turistici anche tramite l’organizzazione di manifestazioni a tema.
Art. 2 - Modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico nella Regione del Veneto, i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico muniti di Certificato di rilevanza storica (CRS), con data di costruzione superiore a trenta anni e non utilizzati per l’attività professionale, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
2. Gli autoveicoli e motoveicoli muniti di CRS, con data di costruzione compresa tra venti e trenta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione per recarsi presso officine e carrozzerie autorizzate per attività di controllo e manutenzione dei veicoli, oltre che per partecipare a raduni e manifestazioni riguardanti veicoli storici.
3. La possibilità di circolazione prevista nei precedenti commi 1 e 2, salva diversa indicazione dei sindaci, non opera in caso di attivazione delle misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione, adottate nei casi di persistente accumulo degli inquinanti. È fatta inoltre salva la possibilità per i sindaci di vietare la circolazione dei veicoli di cui ai commi 1 e 2, con adeguata motivazione, nel caso di particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 30/12/2025

PDL n. 15

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 01/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Alberto BOZZA

Approvato dal consiglio in data: 14/07/2026

Deliberazione Legislativa n. 13 del 21/07/2026