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Legge regionale 21 luglio 2026, n. 12 (BUR n. 99/2026)
Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing.
Sommario
“Legge regionale 21 luglio 2026, n. 12 (BUR n. 99/2026) - Testo vigente”
DISPOSIZIONI DIRETTE A SOSTENERE LA PRIORITÀ HOUSING
Art. 1 - Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing.
1. Al fine di sostenere la priorità Housing contenuta nella “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente le misure di sostegno alla priorità Housing nell’ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term review (MTR) dei Programmi regionali della politica di coesione europea”, sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29 dicembre 2025, e consentire il pieno e pronto utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione connessa al Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027, ed in particolare le misure dirette a promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, introdotte con il regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, le limitazioni nel numero di alloggi annualmente disponibili per progetti di social housing previste dal comma 2 bis dell’
articolo 46 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, non trovano applicazione per i progetti effettuati a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione regionale della politica di coesione europea e che rispondono ai criteri e requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, limitatamente ad interventi che afferiscono ad un solo immobile, anche qualora i comuni si siano già avvalsi della disciplina di cui all’
articolo 46 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , e limitatamente ad interventi sul patrimonio immobiliare che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta essere sfitto o da sottoporre ad interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, su uno o più alloggi o sull’intero immobile.
2. La deroga alle limitazioni di cui all’ articolo 46, comma 2 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 produce effetti ai soli fini di cui agli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo e la relativa destinazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i progetti di social housing di cui al comma 1 non può comunque avere durata superiore a cinque anni.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, determina i criteri e i requisiti degli interventi di social housing previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi finalizzati a sostenere gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), diretti a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato. La Giunta regionale individua altresì con propria deliberazione i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e stabilisce i limiti di reddito per l’accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde. I limiti di reddito sono aggiornati annualmente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Ai fini della presente legge, gli interventi di housing possono essere elaborati direttamente dai comuni, dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), dalle IPAB, dalle ULSS e da altri enti pubblici che possono essere individuati dalla Giunta regionale, sul proprio patrimonio disponibile e che comunque non si configura quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
2. La deroga alle limitazioni di cui all’ articolo 46, comma 2 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 produce effetti ai soli fini di cui agli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo e la relativa destinazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i progetti di social housing di cui al comma 1 non può comunque avere durata superiore a cinque anni.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, determina i criteri e i requisiti degli interventi di social housing previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi finalizzati a sostenere gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), diretti a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato. La Giunta regionale individua altresì con propria deliberazione i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e stabilisce i limiti di reddito per l’accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde. I limiti di reddito sono aggiornati annualmente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Ai fini della presente legge, gli interventi di housing possono essere elaborati direttamente dai comuni, dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), dalle IPAB, dalle ULSS e da altri enti pubblici che possono essere individuati dalla Giunta regionale, sul proprio patrimonio disponibile e che comunque non si configura quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 21 luglio 2026, n. 12 (BUR n. 99/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI DIRETTE A SOSTENERE LA PRIORITÀ HOUSING
Art. 1 - Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing.
1. Al fine di sostenere la priorità Housing contenuta nella “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente le misure di sostegno alla priorità Housing nell’ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term review (MTR) dei Programmi regionali della politica di coesione europea”, sancita nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29 dicembre 2025, e consentire il pieno e pronto utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione connessa al Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027, ed in particolare le misure dirette a promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, introdotte con il regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, le limitazioni nel numero di alloggi annualmente disponibili per progetti di social housing previste dal comma 2 bis dell’articolo 46 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, non trovano applicazione per i progetti effettuati a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione regionale della politica di coesione europea e che rispondono ai criteri e requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, limitatamente ad interventi che afferiscono ad un solo immobile, anche qualora i comuni si siano già avvalsi della disciplina di cui all’articolo 46 della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , e limitatamente ad interventi sul patrimonio immobiliare che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta essere sfitto o da sottoporre ad interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, su uno o più alloggi o sull’intero immobile.
2. La deroga alle limitazioni di cui all’articolo 46, comma 2 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 produce effetti ai soli fini di cui agli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo e la relativa destinazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i progetti di social housing di cui al comma 1 non può comunque avere durata superiore a cinque anni.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, determina i criteri e i requisiti degli interventi di social housing previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi finalizzati a sostenere gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), diretti a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato. La Giunta regionale individua altresì con propria deliberazione i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e stabilisce i limiti di reddito per l’accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde. I limiti di reddito sono aggiornati annualmente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Ai fini della presente legge, gli interventi di housing possono essere elaborati direttamente dai comuni, dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), dalle IPAB, dalle ULSS e da altri enti pubblici che possono essere individuati dalla Giunta regionale, sul proprio patrimonio disponibile e che comunque non si configura quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
2. La deroga alle limitazioni di cui all’articolo 46, comma 2 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 produce effetti ai soli fini di cui agli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo e la relativa destinazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i progetti di social housing di cui al comma 1 non può comunque avere durata superiore a cinque anni.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, determina i criteri e i requisiti degli interventi di social housing previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi finalizzati a sostenere gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), diretti a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato. La Giunta regionale individua altresì con propria deliberazione i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari degli interventi di social housing e stabilisce i limiti di reddito per l’accesso agli stessi, anche su base territoriale, sentiti i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde. I limiti di reddito sono aggiornati annualmente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Ai fini della presente legge, gli interventi di housing possono essere elaborati direttamente dai comuni, dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), dalle IPAB, dalle ULSS e da altri enti pubblici che possono essere individuati dalla Giunta regionale, sul proprio patrimonio disponibile e che comunque non si configura quale patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 05/05/2026
PDL n. 72
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 09/07/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Alessia BEVILACQUA
Approvato dal consiglio in data: 14/07/2026