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Legge regionale 31 luglio 2026, n. 16 (BUR n. 103/2026)

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n 32 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”

Legge regionale 31 luglio 2026, n. 16 (BUR n. 103/2026) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, n. 32 “NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”

Legge di novellazione vedi modifiche apportate alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 16/2026
S O M M A R I O
Legge regionale 31 luglio 2026, n. 16 (BUR n. 103/2026) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, n. 32 “NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , sono aggiunte le parole: “ , anche ai fini del supporto alle azioni di protezione civile.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è inserito il seguente:
“2 bis. L’ARPAV, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale componente del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), svolge le attività di cui al comma 2 in collaborazione con il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , è inserita la seguente:
“i bis) fornire alla Regione e alle strutture del servizio sanitario regionale il supporto tecnico-scientifico e la collaborazione, in attuazione degli atti di indirizzo e di coordinamento della Regione;”.
2. Dopo la lettera n ter) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , come inserita dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 6 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, è inserita la seguente:
“n quater) fornire alla Regione il supporto operativo specialistico nella gestione dei servizi della Protezione civile regionale e del Centro funzionale decentrato regionale per la Protezione civile (CFD), garantendo le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei dati idrologici, nivologici e meteorologici, anche mediante elaborazioni di tipo modellistico;”.
Art. 3 - Abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , come sostituita dal comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.
Art. 4 - Abrogazione della lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , come sostituito dal comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.
Art. 5 - Abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , come sostituita dal comma 12 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.
Art. 6 - Abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , aggiunto dal comma 14 dell’articolo 13, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”, è abrogata.
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 09/07/2026

PDL n. 99

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 27/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Mirko PATRON

Approvato dal consiglio in data: 29/07/2026

Deliberazione Legislativa n. 16 del 31/07/2026