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Legge regionale 8 settembre 2026, n. 17 (BUR n. 120/2026)
Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Sommario
“Legge regionale 8 settembre 2026, n. 17 (BUR n. 120/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 8 settembre 2026, n. 17 (BUR n. 120/2026) – Testo storico
- PROCEDURE PER L’ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
- Art. 1 - Condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito.
- Art. 2 - Istituzione delle Commissioni mediche multidisciplinari permanenti per la verifica dei requisiti e l’individuazione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
- Art. 3 - Verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e individuazione delle modalità di attuazione.
- Art. 4 - Regime di gratuità.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
PROCEDURE PER L’ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
Art. 1 - Condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito.
1. Le persone che siano in possesso dei requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito accedono all’assistenza sanitaria di cui alla presente legge sulla base delle procedure che seguono.
2. Al momento della richiesta di suicidio medicalmente assistito il paziente al quale non siano erogate le cure palliative di cui alla legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 “Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore” deve essere informato sulla possibilità di fruirne e, qualora intenda avvalersene, tali cure gli devono essere garantite con criterio di priorità assoluta.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, a chi ne faccia richiesta deve essere offerta la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico finalizzato a favorire la piena e consapevole valutazione delle alternative al suicidio medicalmente assistito, con particolare riferimento all’accesso alle cure palliative e agli strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici idonei a sostenere la prosecuzione del percorso di vita. L’Azienda ULSS eroga il percorso di cui al presente comma avvalendosi del proprio personale e offre altresì la possibilità di ricevere le informazioni relative agli enti e alle associazioni che perseguono statutariamente finalità di tutela della vita.
2. Al momento della richiesta di suicidio medicalmente assistito il paziente al quale non siano erogate le cure palliative di cui alla legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 “Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore” deve essere informato sulla possibilità di fruirne e, qualora intenda avvalersene, tali cure gli devono essere garantite con criterio di priorità assoluta.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, a chi ne faccia richiesta deve essere offerta la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico finalizzato a favorire la piena e consapevole valutazione delle alternative al suicidio medicalmente assistito, con particolare riferimento all’accesso alle cure palliative e agli strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici idonei a sostenere la prosecuzione del percorso di vita. L’Azienda ULSS eroga il percorso di cui al presente comma avvalendosi del proprio personale e offre altresì la possibilità di ricevere le informazioni relative agli enti e alle associazioni che perseguono statutariamente finalità di tutela della vita.
Art. 2 - Istituzione delle Commissioni mediche multidisciplinari permanenti per la verifica dei requisiti e l’individuazione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni Azienda ULSS istituisce una Commissione medica multidisciplinare permanente (di seguito “Commissione”) deputata ad effettuare le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1.
2. La Commissione, i cui componenti sono individuati dall’Azienda sanitaria territorialmente competente, su base volontaria, nell’ambito del proprio personale dipendente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale, è composta da:
a) un medico palliativista;
b) un medico neurologo;
c) un bioeticista;
d) un medico psichiatra;
e) un medico legale;
f) un medico internista;
g) uno psicologo;
h) un dirigente farmacista;
i) un infermiere.
Ove richiesto dall’interessato, può partecipare alla Commissione un medico di fiducia o specialista, qualora la patologia lo richieda, da lui indicato, esclusivamente con funzioni di consulenza nei rapporti con la Commissione stessa.
3. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la Commissione si esprime collegialmente, previa acquisizione, in sede istruttoria, del parere dei propri componenti in relazione ai rispettivi ambiti di competenza professionale. I pareri acquisiti concorrono alla valutazione collegiale della Commissione e non costituiscono autonomi requisiti di accesso.
4. Qualora la Commissione intenda discostarsi dal parere formulato dal medico palliativista è tenuta a motivare analiticamente le ragioni poste alla base del proprio orientamento.
5. In caso di esito negativo della verifica di sussistenza dei requisiti, la Commissione comunica all’interessato il non accoglimento dell’istanza motivando adeguatamente. L’interessato può richiedere una nuova valutazione da parte della Commissione sulla base del mutamento del proprio quadro clinico.
6. Le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito sono individuate dalla Commissione in modo tale che la persona che ne faccia richiesta possa procedere all’autosomministrazione con la metodica e il farmaco idonei a garantire la fine della vita più dignitosa e indolore possibile, previo parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente.
7. La partecipazione alla Commissione non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente che è posto a carico dell’Azienda ULSS presso cui è istituita la Commissione. La partecipazione alla Commissione è considerata attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. L’assistenza al suicidio medicalmente assistito, fermo restando il principio dell’autosomministrazione, è prestata dal personale sanitario dell’Azienda territorialmente competente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale che, su base volontaria, abbia manifestato la propria disponibilità a prendere parte alla procedura. I dati identificativi del personale sanitario coinvolto sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non sono resi accessibili a soggetti terzi non autorizzati, fatta salva la tracciabilità necessaria ai fini della responsabilità professionale.
2. La Commissione, i cui componenti sono individuati dall’Azienda sanitaria territorialmente competente, su base volontaria, nell’ambito del proprio personale dipendente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale, è composta da:
a) un medico palliativista;
b) un medico neurologo;
c) un bioeticista;
d) un medico psichiatra;
e) un medico legale;
f) un medico internista;
g) uno psicologo;
h) un dirigente farmacista;
i) un infermiere.
Ove richiesto dall’interessato, può partecipare alla Commissione un medico di fiducia o specialista, qualora la patologia lo richieda, da lui indicato, esclusivamente con funzioni di consulenza nei rapporti con la Commissione stessa.
3. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la Commissione si esprime collegialmente, previa acquisizione, in sede istruttoria, del parere dei propri componenti in relazione ai rispettivi ambiti di competenza professionale. I pareri acquisiti concorrono alla valutazione collegiale della Commissione e non costituiscono autonomi requisiti di accesso.
4. Qualora la Commissione intenda discostarsi dal parere formulato dal medico palliativista è tenuta a motivare analiticamente le ragioni poste alla base del proprio orientamento.
5. In caso di esito negativo della verifica di sussistenza dei requisiti, la Commissione comunica all’interessato il non accoglimento dell’istanza motivando adeguatamente. L’interessato può richiedere una nuova valutazione da parte della Commissione sulla base del mutamento del proprio quadro clinico.
6. Le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito sono individuate dalla Commissione in modo tale che la persona che ne faccia richiesta possa procedere all’autosomministrazione con la metodica e il farmaco idonei a garantire la fine della vita più dignitosa e indolore possibile, previo parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente.
7. La partecipazione alla Commissione non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente che è posto a carico dell’Azienda ULSS presso cui è istituita la Commissione. La partecipazione alla Commissione è considerata attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
8. L’assistenza al suicidio medicalmente assistito, fermo restando il principio dell’autosomministrazione, è prestata dal personale sanitario dell’Azienda territorialmente competente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale che, su base volontaria, abbia manifestato la propria disponibilità a prendere parte alla procedura. I dati identificativi del personale sanitario coinvolto sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non sono resi accessibili a soggetti terzi non autorizzati, fatta salva la tracciabilità necessaria ai fini della responsabilità professionale.
Art. 3 - Verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e individuazione delle modalità di attuazione.
1. Il procedimento di verifica delle condizioni di accesso e delle modalità per l’attuazione del suicidio medicalmente assistito è attivato tempestivamente su richiesta della persona malata all’Azienda ULSS territorialmente competente. La richiesta avviene tramite presentazione di un’istanza corredata dalla documentazione sanitaria disponibile ed eventualmente dall’indicazione di un medico di fiducia.
2. Preliminarmente la Commissione verifica che il richiedente abbia ricevuto un’informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Successivamente, la Commissione effettua le verifiche previste dall’articolo 2. A tal fine, esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendono necessari assicurando, ove richiesta, l’interlocuzione personale e diretta con la persona malata, sentito il suo medico di fiducia se indicato.
3. L’Azienda ULSS territorialmente competente invia immediatamente al Comitato etico per la pratica clinica la relazione sulle verifiche effettuate dalla Commissione.
4. Il Comitato etico, ricevuta la relazione di cui al comma 3, redige un parere e lo invia alla Commissione. L’esito della procedura, con allegati la relazione e il parere, viene trasmesso senza ritardo dall’Azienda ULSS alla persona malata che ne abbia fatto richiesta.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 nell’esprimere il proprio parere tiene conto degli indirizzi espressi dal Comitato regionale per la bioetica istituito dalla Giunta regionale, preposto all’approfondimento degli aspetti bioetici connessi alle attività sanitaria e socio-sanitaria e alla ricerca.
6. Qualora la Commissione accerti la sussistenza dei requisiti in capo all’interessato, l’accesso ai trattamenti di autosomministrazione è reso disponibile secondo la volontà del paziente nel rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico, al fine di tutelarne la dignità ed evitargli ulteriori sofferenze.
7. L’intero procedimento, dalla verifica delle condizioni d’accesso fino all’attuazione del suicidio medicalmente assistito, deve avvenire senza ingiustificati ritardi e, in ogni caso, secondo una tempistica compatibile con le condizioni cliniche e le esigenze della persona malata che ne ha fatto richiesta.
2. Preliminarmente la Commissione verifica che il richiedente abbia ricevuto un’informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Successivamente, la Commissione effettua le verifiche previste dall’articolo 2. A tal fine, esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendono necessari assicurando, ove richiesta, l’interlocuzione personale e diretta con la persona malata, sentito il suo medico di fiducia se indicato.
3. L’Azienda ULSS territorialmente competente invia immediatamente al Comitato etico per la pratica clinica la relazione sulle verifiche effettuate dalla Commissione.
4. Il Comitato etico, ricevuta la relazione di cui al comma 3, redige un parere e lo invia alla Commissione. L’esito della procedura, con allegati la relazione e il parere, viene trasmesso senza ritardo dall’Azienda ULSS alla persona malata che ne abbia fatto richiesta.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 nell’esprimere il proprio parere tiene conto degli indirizzi espressi dal Comitato regionale per la bioetica istituito dalla Giunta regionale, preposto all’approfondimento degli aspetti bioetici connessi alle attività sanitaria e socio-sanitaria e alla ricerca.
6. Qualora la Commissione accerti la sussistenza dei requisiti in capo all’interessato, l’accesso ai trattamenti di autosomministrazione è reso disponibile secondo la volontà del paziente nel rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico, al fine di tutelarne la dignità ed evitargli ulteriori sofferenze.
7. L’intero procedimento, dalla verifica delle condizioni d’accesso fino all’attuazione del suicidio medicalmente assistito, deve avvenire senza ingiustificati ritardi e, in ogni caso, secondo una tempistica compatibile con le condizioni cliniche e le esigenze della persona malata che ne ha fatto richiesta.
Art. 4 - Regime di gratuità.
1. Le attività di cui alla presente legge, nell’ambito del percorso dalla stessa disciplinato, sono assicurate gratuitamente in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” del bilancio di previsione 2026-2028.
SOMMARIO
- Legge regionale 8 settembre 2026, n. 17 (BUR n. 120/2026) – Testo storico
- PROCEDURE PER L’ASSISTENZA SANITARIA REGIONALE AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
-
- Art. 1 - Condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito.
- Art. 2 - Istituzione delle Commissioni mediche multidisciplinari permanenti per la verifica dei requisiti e l’individuazione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
- Art. 3 - Verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e individuazione delle modalità di attuazione.
- Art. 4 - Regime di gratuità.
- Art. 5 - Norma finanziaria.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 15/12/2025
PDL n. 1
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: non iniziato
La commissione ha espresso parere in data:
Parere della commissione espresso a:
Relatore in aula: