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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026)
Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155
Sommario
“Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026)
- MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
- Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO
2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026)
- MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
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- Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026) – Testo storico
- MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
- Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO
2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026) – Testo storico
- MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155
-
- Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.