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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026)

Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155

Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026)

MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155

Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO 2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 (BUR n. 124/2026) – Testo storico

MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155

Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
1. In applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO 2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l’idoneità delle misure compensative.
4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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