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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 21 (BUR n. 124/2026)

Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del Veneto

Legge regionale 15 settembre 2026, n. 21 (BUR n. 124/2026)

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO PRESEPIALE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi, le finalità e la programmazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, riconosce il presepe come espressione del patrimonio culturale, artistico e storico della comunità regionale, promuove la salvaguardia delle tecniche artigianali tradizionali, la diffusione della tradizione presepiale e il sostegno alle iniziative espositive del territorio regionale, nonché lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici.
Art. 2 - Interventi regionali.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a) sostiene l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici;
b) promuove la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico;
c) favorisce il turismo stagionale istituendo e promuovendo, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica, gli “Itinerari del presepe veneto”.
2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono prioritariamente gli enti locali, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, e successivamente le Pro Loco, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.
Art. 3 - Registro dei presepi di interesse regionale.
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di costituzione e di tenuta, il “Registro dei presepi di interesse regionale”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard necessari per l'iscrizione al Registro, con particolare riguardo a:
a) presepi di particolare pregio artistico o storico;
b) presepi viventi;
c) mostre o rassegne.
3. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per l’accesso ai contributi.
Art. 4 - Giornata regionale del presepe.
1. È istituita la “Giornata regionale del presepe”, per promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presso le giovani generazioni e i turisti.
2. A decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la celebrazione della Giornata regionale del presepe si svolgerà l’8 dicembre di ogni anno.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e dell’articolo 4, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.



SOMMARIO
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 21 (BUR n. 124/2026) – Testo storico

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO PRESEPIALE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi, le finalità e la programmazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, riconosce il presepe come espressione del patrimonio culturale, artistico e storico della comunità regionale, promuove la salvaguardia delle tecniche artigianali tradizionali, la diffusione della tradizione presepiale e il sostegno alle iniziative espositive del territorio regionale, nonché lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici.
Art. 2 - Interventi regionali.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
a) sostiene l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici;
b) promuove la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico;
c) favorisce il turismo stagionale istituendo e promuovendo, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica, gli “Itinerari del presepe veneto”.
2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono prioritariamente gli enti locali, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, e successivamente le Pro Loco, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.
Art. 3 - Registro dei presepi di interesse regionale.
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di costituzione e di tenuta, il “Registro dei presepi di interesse regionale”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard necessari per l'iscrizione al Registro, con particolare riguardo a:
a) presepi di particolare pregio artistico o storico;
b) presepi viventi;
c) mostre o rassegne.
3. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per l’accesso ai contributi.
Art. 4 - Giornata regionale del presepe.
1. È istituita la “Giornata regionale del presepe”, per promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presso le giovani generazioni e i turisti.
2. A decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la celebrazione della Giornata regionale del presepe si svolgerà l’8 dicembre di ogni anno.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e dell’articolo 4, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 05/03/2026

PDL n. 49

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 22/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Claudia BARBERA

Approvato dal consiglio in data: 08/09/2026

Deliberazione Legislativa n. 21 del 15/09/2026