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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 20 (BUR n. 124/2026)

Promozione e valorizzazione del paesaggio della pianura veneta.

Legge regionale 15 settembre 2026, n. 20 (BUR 124/2026)

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DELLA PIANURA VENETA

Art. 1 - Promozione e valorizzazione della pianura veneta.
1. La Regione del Veneto riconosce l’alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale, produttivo e sociale del territorio della pianura veneta e ne promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle specificità locali.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale individua l’ambito territoriale della pianura veneta sulla base degli ambiti di paesaggio e degli elaborati cartografici del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) vigente, previo parere della commissione consiliare competente. Tale individuazione costituisce riferimento per l’accesso alle iniziative e ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
3. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:
a) le azioni mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione integrata delle risorse paesaggistiche e naturali, nonché del tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità insediate nella pianura, in linea con i principi di uno sviluppo etico, responsabile e autenticamente sostenibile e che tenga conto delle specificità territoriali;
b) la promozione del valore intrinseco dell'ambiente della pianura veneta, quale espressione di biodiversità di rilevanza regionale e nazionale, anche evidenziandone la fragilità e la necessità di conservazione;
c) la valorizzazione e la divulgazione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, intesi come elementi distintivi dell'identità della pianura, al fine di diffondere la conoscenza approfondita della sua storia, del suo paesaggio, delle sue risorse endogene e dei prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione e al sostegno delle eccellenze enogastronomiche che ne rappresentano un tratto identitario e un motore di sviluppo;
d) le iniziative riconosciute di interesse regionale, promosse dai Comuni ricadenti nell'ambito della pianura veneta, privilegiando forme di collaborazione intercomunale e il coinvolgimento attivo delle pro loco, delle associazioni locali riconosciute e di altri soggetti del terzo settore, al fine di valorizzare le specificità territoriali e di favorire uno sviluppo armonico e duraturo.
4. Le finalità della presente legge sono perseguite in coordinamento con gli strumenti di pianificazione, programmazione e partecipazione previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e in conformità alle prescrizioni del PTRC vigente. Le iniziative di carattere culturale e turistico sono attuate in armonia con le programmazioni regionali previste rispettivamente dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2 - Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.
1. È istituita la Giornata regionale per la pianura veneta, che si celebra annualmente l’11 novembre, in concomitanza con la festa di San Martino. La ricorrenza rappresenta il momento per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e le peculiarità del territorio della pianura veneta.
2. In occasione della Giornata regionale, la Giunta regionale promuove un programma di iniziative orientate a:
a) approfondire la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, evidenziandone la biodiversità, le peculiarità geologiche e idrologiche, nonché la necessità di tutela e ripristino degli ecosistemi;
b) promuovere e tutelare la ricchezza e la diversità delle espressioni culturali e delle tradizioni peculiari della pianura veneta, ivi inclusi il patrimonio storico-artistico, l'artigianato locale, le manifestazioni popolari, nonché la lingua e i dialetti locali, in quanto elementi costitutivi e distintivi dell'identità regionale;
c) incentivare e promuovere modelli di sviluppo sostenibile, favorendo la cooperazione sinergica tra le comunità locali, le aree urbane e le aree rurali della pianura, promuovendo pratiche agricole ecocompatibili, il turismo responsabile, la mobilità dolce e l'utilizzo di energie rinnovabili;
d) sostenere la creazione e la diffusione di narrazioni evocative, di storia e tradizioni sulla pianura veneta, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato, valorizzandone l'unicità e le potenzialità.
3. A tal fine la Giunta regionale pubblica, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, definendo le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di iniziative, i rispettivi criteri di valutazione e le tipologie di spese ammissibili.
4. Per la realizzazione delle iniziative, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di:
a) enti locali, associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici, pro loco e associazioni culturali, ambientali, sportive e di promozione sociale operanti nel territorio della pianura, ivi compresi i Consorzi di bonifica e l’Azienda regionale Veneto Agricoltura;
b) università e centri di ricerca, enti gestori di parchi e aree protette ricadenti nella pianura veneta e altri soggetti pubblici e privati con competenze specifiche e interessi convergenti con le finalità della presente legge.
5. Per le attività di conoscenza, monitoraggio, analisi e partecipazione relative alle dinamiche evolutive del territorio della pianura veneta, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale per il paesaggio e degli osservatori locali aderenti alla Rete regionale di cui all’ articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, utilizzando prioritariamente le attività, i dati e gli strumenti già sviluppati nell’ambito della medesima Rete.
6. La Giunta regionale promuove, altresì, le seguenti azioni strategiche e permanenti:
a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile;
b) una mirata attività di informazione e comunicazione attraverso la stampa locale e nazionale, i canali televisivi e radiofonici, nonché attraverso una strategia digitale integrata che utilizzi efficacemente i principali strumenti di social media, siti web tematici e piattaforme online, al fine di raggiungere un vasto pubblico e promuovere la partecipazione alle iniziative;
c) la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo e strumenti digitali interattivi, quali app, realtà aumentata, virtual tour, per facilitare la scoperta e la visita dei territori della pianura, evidenziandone i profili di interesse storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico;
d) la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale, favorendo la fruizione sostenibile del territorio e incentivando forme di turismo attivo e consapevole, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo di cui all’articolo 2 e con il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto di cui all’ articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice Bike Lands””, nonché con la Rete dei cammini veneti di cui all’articolo 2 e con il relativo Registro di cui all’ articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, nonché con le altre normative vigenti di settore.
Art. 3 – Monitoraggio dell'attuazione.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge riferita all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 dà conto, in particolare:
a) delle iniziative realizzate e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
b) della distribuzione territoriale delle risorse:
c) delle risorse complessivamente impegnate e liquidate:
d) dei risultati conseguiti e degli indicatori utilizzati per valutarne l'efficacia;
e) delle modalità di coordinamento con gli strumenti e i programmi regionali già esistenti aventi finalità analoghe.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, finalizzati alle iniziative della Giornata regionale per la pianura veneta e quantificati in euro 80.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, lettera a), ( 1) quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio” Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, lettere b), c) e d),( 2) quantificati per ognuno degli esercizi 2027 e 2028 in euro 75.000,00 per la lettera b), in euro 92.500,00 per la lettera c) e in euro 100.000,00 per la lettera d), per un totale di euro 535.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.


Note

( 1) Per mero errore materiale le parole: “dell'articolo 2, comma 5, lettera a),” vanno sostituite con le parole: “dell'articolo 2, comma 6, lettera a),”, vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 136 del 6 ottobre 2026.
( 2) Per mero errore materiale le parole: “dell'articolo 2, comma 5, lettere b), c) e d),” vanno sostituite con le parole: “dell'articolo 2, comma 6, lettere b), c) e d),”, vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 136 del 6 ottobre 2026.


SOMMARIO
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 20 (BUR 124/2026) – Testo storico

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO DELLA PIANURA VENETA

Art. 1 - Promozione e valorizzazione della pianura veneta.
1. La Regione del Veneto riconosce l’alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale, produttivo e sociale del territorio della pianura veneta e ne promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle specificità locali.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale individua l’ambito territoriale della pianura veneta sulla base degli ambiti di paesaggio e degli elaborati cartografici del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) vigente, previo parere della commissione consiliare competente. Tale individuazione costituisce riferimento per l’accesso alle iniziative e ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
3. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:
a) le azioni mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione integrata delle risorse paesaggistiche e naturali, nonché del tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità insediate nella pianura, in linea con i principi di uno sviluppo etico, responsabile e autenticamente sostenibile e che tenga conto delle specificità territoriali;
b) la promozione del valore intrinseco dell'ambiente della pianura veneta, quale espressione di biodiversità di rilevanza regionale e nazionale, anche evidenziandone la fragilità e la necessità di conservazione;
c) la valorizzazione e la divulgazione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, intesi come elementi distintivi dell'identità della pianura, al fine di diffondere la conoscenza approfondita della sua storia, del suo paesaggio, delle sue risorse endogene e dei prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione e al sostegno delle eccellenze enogastronomiche che ne rappresentano un tratto identitario e un motore di sviluppo;
d) le iniziative riconosciute di interesse regionale, promosse dai Comuni ricadenti nell'ambito della pianura veneta, privilegiando forme di collaborazione intercomunale e il coinvolgimento attivo delle pro loco, delle associazioni locali riconosciute e di altri soggetti del terzo settore, al fine di valorizzare le specificità territoriali e di favorire uno sviluppo armonico e duraturo.
4. Le finalità della presente legge sono perseguite in coordinamento con gli strumenti di pianificazione, programmazione e partecipazione previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e in conformità alle prescrizioni del PTRC vigente. Le iniziative di carattere culturale e turistico sono attuate in armonia con le programmazioni regionali previste rispettivamente dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2 - Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.
1. È istituita la Giornata regionale per la pianura veneta, che si celebra annualmente l’11 novembre, in concomitanza con la festa di San Martino. La ricorrenza rappresenta il momento per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e le peculiarità del territorio della pianura veneta.
2. In occasione della Giornata regionale, la Giunta regionale promuove un programma di iniziative orientate a:
a) approfondire la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, evidenziandone la biodiversità, le peculiarità geologiche e idrologiche, nonché la necessità di tutela e ripristino degli ecosistemi;
b) promuovere e tutelare la ricchezza e la diversità delle espressioni culturali e delle tradizioni peculiari della pianura veneta, ivi inclusi il patrimonio storico-artistico, l'artigianato locale, le manifestazioni popolari, nonché la lingua e i dialetti locali, in quanto elementi costitutivi e distintivi dell'identità regionale;
c) incentivare e promuovere modelli di sviluppo sostenibile, favorendo la cooperazione sinergica tra le comunità locali, le aree urbane e le aree rurali della pianura, promuovendo pratiche agricole ecocompatibili, il turismo responsabile, la mobilità dolce e l'utilizzo di energie rinnovabili;
d) sostenere la creazione e la diffusione di narrazioni evocative, di storia e tradizioni sulla pianura veneta, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato, valorizzandone l'unicità e le potenzialità.
3. A tal fine la Giunta regionale pubblica, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, definendo le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di iniziative, i rispettivi criteri di valutazione e le tipologie di spese ammissibili.
4. Per la realizzazione delle iniziative, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di:
a) enti locali, associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici, pro loco e associazioni culturali, ambientali, sportive e di promozione sociale operanti nel territorio della pianura, ivi compresi i Consorzi di bonifica e l’Azienda regionale Veneto Agricoltura;
b) università e centri di ricerca, enti gestori di parchi e aree protette ricadenti nella pianura veneta e altri soggetti pubblici e privati con competenze specifiche e interessi convergenti con le finalità della presente legge.
5. Per le attività di conoscenza, monitoraggio, analisi e partecipazione relative alle dinamiche evolutive del territorio della pianura veneta, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale per il paesaggio e degli osservatori locali aderenti alla Rete regionale di cui all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, utilizzando prioritariamente le attività, i dati e gli strumenti già sviluppati nell’ambito della medesima Rete.
6. La Giunta regionale promuove, altresì, le seguenti azioni strategiche e permanenti:
a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile;
b) una mirata attività di informazione e comunicazione attraverso la stampa locale e nazionale, i canali televisivi e radiofonici, nonché attraverso una strategia digitale integrata che utilizzi efficacemente i principali strumenti di social media, siti web tematici e piattaforme online, al fine di raggiungere un vasto pubblico e promuovere la partecipazione alle iniziative;
c) la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo e strumenti digitali interattivi, quali app, realtà aumentata, virtual tour, per facilitare la scoperta e la visita dei territori della pianura, evidenziandone i profili di interesse storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico;
d) la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale, favorendo la fruizione sostenibile del territorio e incentivando forme di turismo attivo e consapevole, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo di cui all’articolo 2 e con il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice Bike Lands””, nonché con la Rete dei cammini veneti di cui all’articolo 2 e con il relativo Registro di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, nonché con le altre normative vigenti di settore.
Art. 3 – Monitoraggio dell'attuazione.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge riferita all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 dà conto, in particolare:
a) delle iniziative realizzate e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
b) della distribuzione territoriale delle risorse:
c) delle risorse complessivamente impegnate e liquidate:
d) dei risultati conseguiti e degli indicatori utilizzati per valutarne l'efficacia;
e) delle modalità di coordinamento con gli strumenti e i programmi regionali già esistenti aventi finalità analoghe.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, finalizzati alle iniziative della Giornata regionale per la pianura veneta e quantificati in euro 80.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio” Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettere b), c) e d}, quantificati per ognuno degli esercizi 2027 e 2028 in euro 75.000,00 per la lettera b), in euro 92.500,00 per la lettera c) e in euro 100.000,00 per la lettera d), per un totale di euro 535.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 10/12/2025

PDL n. 5

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 22/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Filippo RIGO

Approvato dal consiglio in data: 08/09/2026

Deliberazione Legislativa n. 20 del 15/09/2026