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Legge regionale 15 settembre 2026, n. 19 (BUR n. 124/2026)

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'''

Legge regionale 15 settembre 2026, n. 19 (BUR n. 124/2026) (Novellazione)

MODIFICA ALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO””


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,



SOMMARIO
Legge regionale 15 settembre 2026, n. 19 (BUR 124/2026) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA ALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO””

Art. 1 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, è sostituito dal seguente:
“3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 01/07/2026

PDL n. 97

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/07/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Andrea TOMAELLO

Approvato dal consiglio in data: 08/09/2026

Deliberazione Legislativa n. 19 del 15/09/2026