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Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026)

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.

Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione)

MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””

Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 , sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. La società può inoltre partecipare, in via temporanea, con quote di minoranza, a società estere aventi sede in Paesi o ambiti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 19/1991, nonché concedere alle stesse finanziamenti dei soci o altri strumenti finanziari utilizzando fondi messi a disposizione per tale scopo con risorse diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
4 ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 bis, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite Veneto Sviluppo S.p.A. di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, a uno o più aumenti di capitale della società mediante emissione di azioni correlate di cui all’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, fino all’importo di euro 20.000.000,00.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 30/07/2026

PDL n. 105

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 15/09/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Andrea TOMAELLO