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Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026)
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.
Sommario
“Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) - Testo vigente”
- Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione)
- MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 .
- Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione)
- MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
Sommario
“Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) - Testo storico”
- Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
- Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.
“4 bis. La società può inoltre partecipare, in via temporanea, con quote di minoranza, a società estere aventi sede in Paesi o ambiti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 19/1991, nonché concedere alle stesse finanziamenti dei soci o altri strumenti finanziari utilizzando fondi messi a disposizione per tale scopo con risorse diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.
4 ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 bis, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite Veneto Sviluppo S.p.A. di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, a uno o più aumenti di capitale della società mediante emissione di azioni correlate di cui all’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, fino all’importo di euro 20.000.000,00.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.
- Legge regionale 9 ottobre 2026, n. 24 (BUR n. 137/2026) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, n. 38 “PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 “NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE””
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- Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 30/07/2026
PDL n. 105
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 15/09/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Andrea TOMAELLO