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Legge regionale 7 ottobre 2026, n. 23 (BUR n. 137/2026)

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara.

Legge regionale 7 ottobre 2026, n. 23 (BUR n. 137/2026)

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE QUALE PERSONA CHE PRESTA CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA CARA

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione riconosce il valore sociale ed economico, per l’intera collettività, dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita, prestata nel contesto familiare e affettivo, a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.
2. Nell’ambito delle politiche di welfare, la Regione altresì promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di coesione sociale.
3. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare (di seguito: caregiver) quale componente attivo e risorsa della rete di assistenza alla persona e del sistema regionale integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
4. La Regione riconosce i bisogni del caregiver in sintonia con le esigenze della persona accudita, e ne garantisce la soddisfazione attraverso interventi e azioni di supporto e mediante l’integrazione nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Art. 2 - Definizione di caregiver.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ai fini della presente legge si intende per caregiver la persona che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura per ragioni affettive o solidaristiche di una persona cara, che presta il suo consenso direttamente, salve le facoltà di sostituzione o revoca, ovvero per il tramite di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e che versa in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, nell’ambito del Piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) e del progetto di vita, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 23 marzo 2023, n. 33 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e relativa disciplina di attuazione.
2. Il caregiver, in base ai bisogni della persona cara assistita, in particolare, assiste e cura la persona e il suo ambiente domestico; supporta la sua vita di relazione; concorre al suo benessere psico-fisico; presta aiuto nella mobilità, nelle attività e nelle necessità della vita quotidiana.
3. Il caregiver si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, ivi compresi quelli delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), secondo quanto previsto nel PAI e nel progetto di vita. In nessun caso l’attività del caregiver sostituisce, ritarda o comprime gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza in ottica collaborativa al fine di garantire un contesto inclusivo e solidale.
4. Il caregiver può svolgere attività di cura anche a favore di più assistiti.
5. Il ruolo di caregiver può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché all’interno del PAI venga individuato il caregiver principale.
6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il caregiver può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
Art. 3 - Giovani caregiver.
1. Ai fini della presente legge, si intende per giovane caregiver, la persona di età fino ai ventiquattro anni (24 anni) che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e le modalità previste dall’articolo 2.
2. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 39, commi 9 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la Regione riconosce i bisogni specifici dei giovani caregiver, con particolare riferimento all’ambito educativo e all’istruzione e al benessere psico-fisico.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione si adopera affinché siano valorizzati l’impegno assistenziale e le competenze acquisite dai giovani caregiver, anche stipulando protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e le università degli studi, al fine di favorire la conciliazione fra tempi di cura e tempi di studio e adempimenti connessi e il riconoscimento dei crediti formativi, e sia facilitata la transizione dalla scuola al lavoro e, più in generale, l’accesso al lavoro.
Art. 4 - Riconoscimento del caregiver nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, la Regione, tramite le aziende ULSS (di seguito AULSS) e gli ambiti territoriali sociali (di seguito ATS), riconosce il caregiver come un elemento della rete del welfare locale e gli assicura il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’opera di assistenza prestata e a tutelare il proprio benessere psicofisico.
2. Nel rispetto di quanto definito dalle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dai decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e 10 agosto 2018, n. 101, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito, ovvero di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, forniscono alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse disponibili sul territorio, che possono essere di sostegno all’assistenza e alla cura.
3. Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione, anche tramite le AULSS e gli ATS, promuove iniziative di informazione, orientamento e formazione rivolte alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver.
4. A seguito dell’informazione di cui ai commi 2 e 3, la persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, sociosanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. La persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, previo consenso della persona cara assistita ovvero di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, partecipa in modo attivo al percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e del progetto di vita e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI e nel progetto di vita stesso, tramite la sua sottoscrizione.
6. Il PAI ed il progetto di vita esplicitano il contributo di cura e le attività del caregiver nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver di svolgere le attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l’assistito e per sé medesimo e per consentirgli di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze. L’impegno assunto dal caregiver può essere ridefinito attraverso la tempestiva revisione del PAI e del progetto di vita.
Art. 5 - Interventi a favore del caregiver.
1. La Regione:
a) promuove e facilita, in coordinamento con gli ATS, la costituzione di associazioni dei caregiver e ne riconosce il concorso nella definizione dei piani di zona, ai sensi dell’ articolo 15 comma 2 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”;
b) prevede, nell’ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver, anche attraverso il sostegno agli ATS e alle AULSS, per la realizzazione delle prescrizioni di cui al comma 2, ivi compresi ogni forma di supporto utile, ausilio, adattamento ambientale e altro strumento funzionale a favorire lo svolgimento dell’attività di caregiver per rispondere a situazioni personali o assistenziali segnalate dal caregiver stesso, favorendo il raccordo con i servizi regionali competenti in materia di formazione, lavoro e valorizzazione delle competenze, nonché con la definizione di specifiche misure per i caregiver che risiedono od operano in ambiti territoriali individuati come svantaggiati;
c) promuove accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative, al fine di prevedere premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver che opera nell’ambito del PAI e del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all’attività prestata, nonché per forme di previdenza complementare;
d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che prevedano misure ragionevoli volte ad evitare condizioni di carattere discriminatorio, quali lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale, l’incentivazione dello strumento del lavoro agile e di una maggior flessibilità oraria per la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l’impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori di cui all’articolo 2 comma 3 e il caregiver;
f) predispone, in accordo con gli ATS e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver e sulle modalità di relazione e comunicazione con gli stessi.
2. Gli ATS e le AULSS, a regime attraverso i piani unici di accesso (PUA) che hanno sede operativa presso le case di comunità, assicurano al caregiver, anche individuando soluzioni specifiche per i caregiver ultrasessantacinquenni:
a) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali, altresì adottando quanto previsto dalle indicazioni di “Prescrizione sociale” come definite dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in recepimento nell’ordinamento regionale del Veneto ai sensi del decreto dirigenziale n. 11055 del 10 settembre 2025, ivi inclusa la conformità alle prescrizioni sociali in ambito culturale, già oggetto del protocollo di intesa fra Ministero della cultura e Ministero della salute;
b) la formazione e l’addestramento, con adesione su base volontaria e gratuita, in presenza e, ove possibile, anche prevedendo modalità di fruizione a distanza, finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura, anche avvalendosi di organismi di formazione accreditati con specifica esperienza nel settore, nonché di materiali formativi specifici, finanziati o comunque realizzati, in esito alla attivazione di progetti sostenuti anche con fondi comunitari;
c) il supporto utile ad evitare l’isolamento ed il rischio di burnout, nei casi più complessi anche attraverso l’attivazione di reti solidali e di vicinato, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto;
d) l’individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver, prevedendo azioni per farvi fronte, o ridefinendo il PAI ed il progetto di vita stesso qualora la situazione emergenziale assuma carattere di stabilità;
e) gli interventi di sollievo rispetto all’attività di cura nelle situazioni di emergenza e di tipo programmato, anche in collaborazione con enti del Terzo settore;
f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche, ivi comprese le prestazioni diagnostiche, nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito, nonché la disponibilità di servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio.
Art. 6 - Rete di sostegno al caregiver.
1. La rete di sostegno al caregiver è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il responsabile del caso, che nell’ambito del PAI e del progetto di vita è la figura di riferimento ed il referente del caregiver;
b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito;
c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di assegnazione alle stesse;
d) ove presenti, e comunque in forme non sostitutive dei servizi di cui alla lettera c), il volontariato, anche in forma di associazioni di caregiver e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un’ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per integrare il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver.
Art. 7 - Riconoscimento delle competenze.
1. Al fine di favorire la valorizzazione delle competenze acquisite, l’accesso e il reinserimento lavorativo, in relazione alle figure del repertorio regionale relative all’area sociosanitaria, l’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver operante all’interno del PAI e del progetto di vita è riconosciuta nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” e dall’articolo 11, comma 2, tenuto conto delle previsioni normative di cui all’ articolo 48, in tema di riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle competenze trasversali acquisiti in contesti formali, non formali e informali, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 8 - Tavolo di lavoro permanente sulla figura del caregiver.
1. Presso la Giunta regionale è costituito un Tavolo di lavoro permanente sulle tematiche del riconoscimento e sostegno alla figura del caregiver familiare, con lo scopo di evidenziare le migliori pratiche e le eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione delle misure di cui alla presente legge, nonché per la individuazione e promozione delle conseguenti iniziative e misure integrative.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
Art. 9 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione.
1. La Regione istituisce la “Giornata del caregiver”, da celebrarsi ogni anno il 6 ottobre, in coincidenza con la giornata europea dedicata ai caregiver, per sensibilizzare la cittadinanza sul valore sociale di tale figura.
2. La Giornata del caregiver viene realizzata in collaborazione con gli enti locali, gli ATS e le AULSS, e con il coinvolgimento del Terzo settore, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati.
3. La Giunta regionale, altresì, documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione della conoscenza, per il tramite degli ATS, delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver.
Art. 10 - Clausola valutativa.
1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche sulla base delle risultanze dei lavori del Tavolo tecnico permanente, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni relativamente ai risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno del caregiver e che contiene, in particolare, le seguenti informazioni, articolate anche sotto un profilo di genere:
a) numero di caregiver attivi e variazioni rispetto all’anno precedente;
b) numero di caregiver per i quali è stato necessario attivare quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettere c) ed e);
c) numero di caregiver che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver che, ai sensi dell’ articolo 7, hanno ottenuto il riconoscimento delle competenze acquisite, nonché numero di studenti caregiver a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
d) informazioni relative alla situazione occupazionale dei caregiver, comprensiva dei dati sulla eventuale rinuncia o riduzione dell’impegno lavorativo conseguente alla assunzione del ruolo di cura, anche sotto il profilo del differente impatto di genere e della relativa distribuzione territoriale;
e) il numero delle richieste di intervento e di sostegno presentate dai caregiver, i tempi medi di risposta, le eventuali richieste rimaste inevase e la distribuzione territoriale degli interventi erogati, con particolare riferimento ai servizi di sollievo e di supporto nelle situazioni di emergenza.
2. La relazione deve contenere anche la valutazione dell’efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver e le eventuali criticità emerse dall’applicazione della presente legge.
Art. 11 - Provvedimenti attuativi.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva apposite linee guida a cui AULSS e ATS si devono conformare nello svolgimento delle attività di cui all’ articolo 5, comma 2.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva le procedure e i criteri per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite ed il riconoscimento dei crediti formativi acquisibili dal caregiver durante l’attività di cura e assistenza, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
Art. 12 - Fondo regionale caregiver.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale caregiver.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Il fondo di cui all’articolo 12 è così finanziato:
a) agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 5, comma 1, lettere b), e) ed f), e comma 2, lettere b), c), e) ed f), quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2026, in euro 937.500,00 per l’esercizio 2027 e in euro 992.500,00 per l’esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
b) agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 14 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 7 ottobre 2026, n. 23 (BUR n. 137/2026) – Testo storico

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE QUALE PERSONA CHE PRESTA CURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA CARA

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione riconosce il valore sociale ed economico, per l’intera collettività, dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita, prestata nel contesto familiare e affettivo, a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.
2. Nell’ambito delle politiche di welfare, la Regione altresì promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di coesione sociale.
3. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare (di seguito: caregiver) quale componente attivo e risorsa della rete di assistenza alla persona e del sistema regionale integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
4. La Regione riconosce i bisogni del caregiver in sintonia con le esigenze della persona accudita, e ne garantisce la soddisfazione attraverso interventi e azioni di supporto e mediante l’integrazione nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Art. 2 - Definizione di caregiver.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ai fini della presente legge si intende per caregiver la persona che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura per ragioni affettive o solidaristiche di una persona cara, che presta il suo consenso direttamente, salve le facoltà di sostituzione o revoca, ovvero per il tramite di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e che versa in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, nell’ambito del Piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) e del progetto di vita, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 23 marzo 2023, n. 33 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e relativa disciplina di attuazione.
2. Il caregiver, in base ai bisogni della persona cara assistita, in particolare, assiste e cura la persona e il suo ambiente domestico; supporta la sua vita di relazione; concorre al suo benessere psico-fisico; presta aiuto nella mobilità, nelle attività e nelle necessità della vita quotidiana.
3. Il caregiver si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, ivi compresi quelli delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), secondo quanto previsto nel PAI e nel progetto di vita. In nessun caso l’attività del caregiver sostituisce, ritarda o comprime gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza in ottica collaborativa al fine di garantire un contesto inclusivo e solidale.
4. Il caregiver può svolgere attività di cura anche a favore di più assistiti.
5. Il ruolo di caregiver può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché all’interno del PAI venga individuato il caregiver principale.
6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il caregiver può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
Art. 3 - Giovani caregiver.
1. Ai fini della presente legge, si intende per giovane caregiver, la persona di età fino ai ventiquattro anni (24 anni) che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e le modalità previste dall’articolo 2.
2. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 39, commi 9 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, la Regione riconosce i bisogni specifici dei giovani caregiver, con particolare riferimento all’ambito educativo e all’istruzione e al benessere psico-fisico.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione si adopera affinché siano valorizzati l’impegno assistenziale e le competenze acquisite dai giovani caregiver, anche stipulando protocolli d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e le università degli studi, al fine di favorire la conciliazione fra tempi di cura e tempi di studio e adempimenti connessi e il riconoscimento dei crediti formativi, e sia facilitata la transizione dalla scuola al lavoro e, più in generale, l’accesso al lavoro.
Art. 4 - Riconoscimento del caregiver nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, la Regione, tramite le aziende ULSS (di seguito AULSS) e gli ambiti territoriali sociali (di seguito ATS), riconosce il caregiver come un elemento della rete del welfare locale e gli assicura il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’opera di assistenza prestata e a tutelare il proprio benessere psicofisico.
2. Nel rispetto di quanto definito dalle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dai decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e 10 agosto 2018, n. 101, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito, ovvero di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, forniscono alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse disponibili sul territorio, che possono essere di sostegno all’assistenza e alla cura.
3. Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione, anche tramite le AULSS e gli ATS, promuove iniziative di informazione, orientamento e formazione rivolte alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver.
4. A seguito dell’informazione di cui ai commi 2 e 3, la persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, sociosanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. La persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, previo consenso della persona cara assistita ovvero di chi ne esercita la tutela, curatela o amministrazione di sostegno, partecipa in modo attivo al percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e del progetto di vita e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI e nel progetto di vita stesso, tramite la sua sottoscrizione.
6. Il PAI ed il progetto di vita esplicitano il contributo di cura e le attività del caregiver nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver di svolgere le attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l’assistito e per sé medesimo e per consentirgli di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze. L’impegno assunto dal caregiver può essere ridefinito attraverso la tempestiva revisione del PAI e del progetto di vita.
Art. 5 - Interventi a favore del caregiver.
1. La Regione:
a) promuove e facilita, in coordinamento con gli ATS, la costituzione di associazioni dei caregiver e ne riconosce il concorso nella definizione dei piani di zona, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”;
b) prevede, nell’ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver, anche attraverso il sostegno agli ATS e alle AULSS, per la realizzazione delle prescrizioni di cui al comma 2, ivi compresi ogni forma di supporto utile, ausilio, adattamento ambientale e altro strumento funzionale a favorire lo svolgimento dell’attività di caregiver per rispondere a situazioni personali o assistenziali segnalate dal caregiver stesso, favorendo il raccordo con i servizi regionali competenti in materia di formazione, lavoro e valorizzazione delle competenze, nonché con la definizione di specifiche misure per i caregiver che risiedono od operano in ambiti territoriali individuati come svantaggiati;
c) promuove accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative, al fine di prevedere premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver che opera nell’ambito del PAI e del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all’attività prestata, nonché per forme di previdenza complementare;
d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che prevedano misure ragionevoli volte ad evitare condizioni di carattere discriminatorio, quali lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale, l’incentivazione dello strumento del lavoro agile e di una maggior flessibilità oraria per la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l’impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori di cui all’articolo 2 comma 3 e il caregiver;
f) predispone, in accordo con gli ATS e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver e sulle modalità di relazione e comunicazione con gli stessi.
2. Gli ATS e le AULSS, a regime attraverso i piani unici di accesso (PUA) che hanno sede operativa presso le case di comunità, assicurano al caregiver, anche individuando soluzioni specifiche per i caregiver ultrasessantacinquenni:
a) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali, altresì adottando quanto previsto dalle indicazioni di “Prescrizione sociale” come definite dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in recepimento nell’ordinamento regionale del Veneto ai sensi del decreto dirigenziale n. 11055 del 10 settembre 2025, ivi inclusa la conformità alle prescrizioni sociali in ambito culturale, già oggetto del protocollo di intesa fra Ministero della cultura e Ministero della salute;
b) la formazione e l’addestramento, con adesione su base volontaria e gratuita, in presenza e, ove possibile, anche prevedendo modalità di fruizione a distanza, finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura, anche avvalendosi di organismi di formazione accreditati con specifica esperienza nel settore, nonché di materiali formativi specifici, finanziati o comunque realizzati, in esito alla attivazione di progetti sostenuti anche con fondi comunitari;
c) il supporto utile ad evitare l’isolamento ed il rischio di burnout, nei casi più complessi anche attraverso l’attivazione di reti solidali e di vicinato, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto;
d) l’individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver, prevedendo azioni per farvi fronte, o ridefinendo il PAI ed il progetto di vita stesso qualora la situazione emergenziale assuma carattere di stabilità;
e) gli interventi di sollievo rispetto all’attività di cura nelle situazioni di emergenza e di tipo programmato, anche in collaborazione con enti del Terzo settore;
f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche, ivi comprese le prestazioni diagnostiche, nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito, nonché la disponibilità di servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio.
Art. 6 - Rete di sostegno al caregiver.
1. La rete di sostegno al caregiver è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il responsabile del caso, che nell’ambito del PAI e del progetto di vita è la figura di riferimento ed il referente del caregiver;
b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito;
c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di assegnazione alle stesse;
d) ove presenti, e comunque in forme non sostitutive dei servizi di cui alla lettera c), il volontariato, anche in forma di associazioni di caregiver e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un’ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per integrare il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver.
Art. 7 - Riconoscimento delle competenze.
1. Al fine di favorire la valorizzazione delle competenze acquisite, l’accesso e il reinserimento lavorativo, in relazione alle figure del repertorio regionale relative all’area sociosanitaria, l’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver operante all’interno del PAI e del progetto di vita è riconosciuta nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” e dall’articolo 11, comma 2, tenuto conto delle previsioni normative di cui all’articolo 48, in tema di riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle competenze trasversali acquisiti in contesti formali, non formali e informali, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Art. 8 - Tavolo di lavoro permanente sulla figura del caregiver.
1. Presso la Giunta regionale è costituito un Tavolo di lavoro permanente sulle tematiche del riconoscimento e sostegno alla figura del caregiver familiare, con lo scopo di evidenziare le migliori pratiche e le eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione delle misure di cui alla presente legge, nonché per la individuazione e promozione delle conseguenti iniziative e misure integrative.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, con proprio provvedimento, i soggetti che compongono il tavolo tecnico e le modalità di funzionamento del medesimo.
Art. 9 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione.
1. La Regione istituisce la “Giornata del caregiver”, da celebrarsi ogni anno il 6 ottobre, in coincidenza con la giornata europea dedicata ai caregiver, per sensibilizzare la cittadinanza sul valore sociale di tale figura.
2. La Giornata del caregiver viene realizzata in collaborazione con gli enti locali, gli ATS e le AULSS, e con il coinvolgimento del Terzo settore, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati.
3. La Giunta regionale, altresì, documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione della conoscenza, per il tramite degli ATS, delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver.
Art. 10 - Clausola valutativa.
1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche sulla base delle risultanze dei lavori del Tavolo tecnico permanente, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni relativamente ai risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno del caregiver e che contiene, in particolare, le seguenti informazioni, articolate anche sotto un profilo di genere:
a) numero di caregiver attivi e variazioni rispetto all’anno precedente;
b) numero di caregiver per i quali è stato necessario attivare quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettere c) ed e);
c) numero di caregiver che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver che, ai sensi dell’articolo 7, hanno ottenuto il riconoscimento delle competenze acquisite, nonché numero di studenti caregiver a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
d) informazioni relative alla situazione occupazionale dei caregiver, comprensiva dei dati sulla eventuale rinuncia o riduzione dell’impegno lavorativo conseguente alla assunzione del ruolo di cura, anche sotto il profilo del differente impatto di genere e della relativa distribuzione territoriale;
e) il numero delle richieste di intervento e di sostegno presentate dai caregiver, i tempi medi di risposta, le eventuali richieste rimaste inevase e la distribuzione territoriale degli interventi erogati, con particolare riferimento ai servizi di sollievo e di supporto nelle situazioni di emergenza.
2. La relazione deve contenere anche la valutazione dell’efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver e le eventuali criticità emerse dall’applicazione della presente legge.
Art. 11 - Provvedimenti attuativi.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva apposite linee guida a cui AULSS e ATS si devono conformare nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva le procedure e i criteri per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite ed il riconoscimento dei crediti formativi acquisibili dal caregiver durante l’attività di cura e assistenza, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
Art. 12 - Fondo regionale caregiver.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale caregiver.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Il fondo di cui all’articolo 12 è così finanziato:
a) agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, lettere b), e) ed f), e comma 2, lettere b), c), e) ed f), quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2026, in euro 937.500,00 per l’esercizio 2027 e in euro 992.500,00 per l’esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
b) agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, per ciascuno dei medesimi esercizi, il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Art. 14 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 25/05/2026

PDL n. 81

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 16/09/2026

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Chiara LUISETTO

Approvato dal consiglio in data: 29/09/2026

Deliberazione Legislativa n. 23 del 07/10/2026