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Legge regionale 27 ottobre 2026, n. 25 (BUR n. 149/2026)
Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
Sommario
“Legge regionale 27 ottobre 2026, n. 25 (BUR n. 149/2026) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INIZIATIVE PER IL RICORDO DELLE FOIBE, DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto preserva la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale:
a) in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell’ articolo 5, commi 1 e 2, e dell’ articolo 6, comma 1, lettera d), dello Statuto del Veneto;
b) conformemente alla legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.
2. La Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, per diffondere la conoscenza delle vicende storiche riguardanti il confine orientale italiano nel XX secolo.
3. La Regione del Veneto promuove la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, valorizzando il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, nonché la conservazione della memoria e della documentazione storica delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero, anche nel quadro degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” e ai sensi della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
a) in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell’ articolo 5, commi 1 e 2, e dell’ articolo 6, comma 1, lettera d), dello Statuto del Veneto;
b) conformemente alla legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.
2. La Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, per diffondere la conoscenza delle vicende storiche riguardanti il confine orientale italiano nel XX secolo.
3. La Regione del Veneto promuove la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, valorizzando il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, nonché la conservazione della memoria e della documentazione storica delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero, anche nel quadro degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” e ai sensi della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
Art. 2 - Commemorazione del Giorno del Ricordo.
1. Nel Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Presidente del Consiglio regionale partecipano a eventi commemorativi organizzati dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, a ricordo di ogni vittima delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.
1. In concomitanza con il Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la commissione consiliare competente è convocata in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
2. Presso il Consiglio regionale è istituito il concorso annuale in memoria di Norma Cossetto e di tutti i martiri delle foibe, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, finalizzato all’assegnazione di premi da erogare agli istituti scolastici per finanziare iniziative didattiche, accompagnate da una targa. Il concorso consiste nella valutazione di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale o teatrale, presentati a mezzo di supporto informatico o multimediale, concernenti le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. Per la realizzazione del concorso, il Consiglio regionale può definire forme di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e le associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta il relativo bando annuale.
3. In occasione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere ulteriori iniziative volte a far conoscere i luoghi dell’esodo e delle foibe, nonché i luoghi di memoria della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
4. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 hanno diritto a partecipare ai viaggi di studio attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Presso il Consiglio regionale è istituito il concorso annuale in memoria di Norma Cossetto e di tutti i martiri delle foibe, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, finalizzato all’assegnazione di premi da erogare agli istituti scolastici per finanziare iniziative didattiche, accompagnate da una targa. Il concorso consiste nella valutazione di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale o teatrale, presentati a mezzo di supporto informatico o multimediale, concernenti le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. Per la realizzazione del concorso, il Consiglio regionale può definire forme di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e le associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta il relativo bando annuale.
3. In occasione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere ulteriori iniziative volte a far conoscere i luoghi dell’esodo e delle foibe, nonché i luoghi di memoria della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
4. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 hanno diritto a partecipare ai viaggi di studio attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), con oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004 con il quale si prevedono iniziative fra le seguenti:
a) la stipulazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo;
b) iniziative formative dirette agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi dell’esodo e delle foibe e l’organizzazione di concorsi e convegni;
c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, dei rimasti e delle vicende del confine orientale, promossi dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;
d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, con attenzione particolare agli esuli veneti, ai loro discendenti, ai luoghi della civiltà istriano-fiumano-dalmata in Veneto, nonché iniziative per la raccolta, conservazione e digitalizzazione di testimonianze, documenti e archivi relativi alle vicende del confine orientale, promossi, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e con la Società di studi fiumani, dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali, da storici e studiosi della materia;
e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
a) la stipulazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo;
b) iniziative formative dirette agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi dell’esodo e delle foibe e l’organizzazione di concorsi e convegni;
c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, dei rimasti e delle vicende del confine orientale, promossi dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;
d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, con attenzione particolare agli esuli veneti, ai loro discendenti, ai luoghi della civiltà istriano-fiumano-dalmata in Veneto, nonché iniziative per la raccolta, conservazione e digitalizzazione di testimonianze, documenti e archivi relativi alle vicende del confine orientale, promossi, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e con la Società di studi fiumani, dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali, da storici e studiosi della materia;
e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sulle iniziative attuate ai sensi dell’articolo 4 durante l’esercizio precedente.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 3, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1, della
legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028” allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 4, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, e, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 4, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, e, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 27 ottobre 2026, n. 25 (BUR n. 149/2026) - Testo storico”
S O M M A R I O
INIZIATIVE PER IL RICORDO DELLE FOIBE, DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto preserva la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale:
a) in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 6, comma 1, lettera d), dello Statuto del Veneto;
b) conformemente alla legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.
2. La Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, per diffondere la conoscenza delle vicende storiche riguardanti il confine orientale italiano nel XX secolo.
3. La Regione del Veneto promuove la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, valorizzando il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, nonché la conservazione della memoria e della documentazione storica delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero, anche nel quadro degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” e ai sensi della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
a) in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, e dell’articolo 6, comma 1, lettera d), dello Statuto del Veneto;
b) conformemente alla legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.
2. La Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, per diffondere la conoscenza delle vicende storiche riguardanti il confine orientale italiano nel XX secolo.
3. La Regione del Veneto promuove la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, valorizzando il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, nonché la conservazione della memoria e della documentazione storica delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero, anche nel quadro degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia” e ai sensi della legge regionale 25 settembre 2019, n. 39 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea”.
Art. 2 - Commemorazione del Giorno del Ricordo.
1. Nel Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Presidente del Consiglio regionale partecipano a eventi commemorativi organizzati dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, a ricordo di ogni vittima delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.
1. In concomitanza con il Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la commissione consiliare competente è convocata in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
2. Presso il Consiglio regionale è istituito il concorso annuale in memoria di Norma Cossetto e di tutti i martiri delle foibe, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, finalizzato all’assegnazione di premi da erogare agli istituti scolastici per finanziare iniziative didattiche, accompagnate da una targa. Il concorso consiste nella valutazione di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale o teatrale, presentati a mezzo di supporto informatico o multimediale, concernenti le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. Per la realizzazione del concorso, il Consiglio regionale può definire forme di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e le associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta il relativo bando annuale.
3. In occasione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere ulteriori iniziative volte a far conoscere i luoghi dell’esodo e delle foibe, nonché i luoghi di memoria della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
4. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 hanno diritto a partecipare ai viaggi di studio attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Presso il Consiglio regionale è istituito il concorso annuale in memoria di Norma Cossetto e di tutti i martiri delle foibe, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, finalizzato all’assegnazione di premi da erogare agli istituti scolastici per finanziare iniziative didattiche, accompagnate da una targa. Il concorso consiste nella valutazione di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale o teatrale, presentati a mezzo di supporto informatico o multimediale, concernenti le finalità di cui all’articolo 1, comma 1. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. Per la realizzazione del concorso, il Consiglio regionale può definire forme di collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e le associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta il relativo bando annuale.
3. In occasione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere ulteriori iniziative volte a far conoscere i luoghi dell’esodo e delle foibe, nonché i luoghi di memoria della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
4. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 hanno diritto a partecipare ai viaggi di studio attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), con oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004 con il quale si prevedono iniziative fra le seguenti:
a) la stipulazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo;
b) iniziative formative dirette agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi dell’esodo e delle foibe e l’organizzazione di concorsi e convegni;
c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, dei rimasti e delle vicende del confine orientale, promossi dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;
d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, con attenzione particolare agli esuli veneti, ai loro discendenti, ai luoghi della civiltà istriano-fiumano-dalmata in Veneto, nonché iniziative per la raccolta, conservazione e digitalizzazione di testimonianze, documenti e archivi relativi alle vicende del confine orientale, promossi, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e con la Società di studi fiumani, dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali, da storici e studiosi della materia;
e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
a) la stipulazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo;
b) iniziative formative dirette agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado e delle scuole di formazione professionale del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi dell’esodo e delle foibe e l’organizzazione di concorsi e convegni;
c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, dei rimasti e delle vicende del confine orientale, promossi dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;
d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, con attenzione particolare agli esuli veneti, ai loro discendenti, ai luoghi della civiltà istriano-fiumano-dalmata in Veneto, nonché iniziative per la raccolta, conservazione e digitalizzazione di testimonianze, documenti e archivi relativi alle vicende del confine orientale, promossi, anche in collaborazione con l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e con la Società di studi fiumani, dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali, da storici e studiosi della materia;
e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione della civiltà istriano-fiumano-dalmata.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sulle iniziative attuate ai sensi dell’articolo 4 durante l’esercizio precedente.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 3, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028” allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 4, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, e, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle iniziative di cui all’articolo 4, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, e, quanto a euro 35.000,00, con le risorse allocate nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 , allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
SOMMARIO
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 11/02/2026
PDL n. 35
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 07/10/2026
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Enoch SORANZO
Approvato dal consiglio in data: 20/10/2026