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Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (BUR n. 6/1996)

Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia

Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (BUR n. 6/1996)

MARCHIO E INCENTIVI PER LA TUTELA E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA

CAPO I
Istituzione del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, come definita dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

Art. 2 - Istituzione del marchio.

1. La Giunta regionale, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995 e del Comune di Caorle.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Venezia. (
1)

Art. 4 - Produzioni tutelate.

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali ed i relativi accessori, costruite nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, secondo i criteri artistici artigianali che, ancorché innovativi, rispettino la tradizione veneziana.
2. Le imbarcazioni in legno tutelate ai sensi del comma 1 con i relativi accessori, sono indicate nell' allegato A della presente legge.

Art. 5 - Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

omissis ( 2)

Art. 6 - Comitato di tutela.

1. É istituito il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia. ( 3)
2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province interessate;
b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;
c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;
d) uno congiuntamente dalle società remiere;
e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.
3. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia ( 4) e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. omissis ( 5)
5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7 - Compiti del comitato di tutela.

omissis ( 6)

Art. 8 - Regolamento d'uso.

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela di cui all'articolo 7.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce i caratteri fondamentali delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e relativi accessori con particolare riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonché alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità alle norme UNI.

Art. 8 bis - Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali". ( 7)

Art. 9 - Procedure.

omissis ( 8)

CAPO II
Incentivi per la produzione e la formazione professionale

Art. 10 - Finalità.

1. La Regione favorisce la costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, nonché le azioni formative atte a promuovere professionalità adeguate alle esigenze delle imprese e l'occupazione giovanile.

Art. 11 - Destinatari ed oggetto degli incentivi.

1. Gli incentivi regionali per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 10 sono attribuiti ai soggetti concessionari del marchio di cui all'articolo 2 ad entrambe le seguenti condizioni:
a) che presentino progetti di costruzione di imbarcazioni in legno tutelate dal marchio, fondati su commesse accertate;
b) che per la realizzazione dei progetti siano assunti giovani tra i 16 e i 32 anni a tempo indeterminato.

Art. 12 - Misura degli incentivi.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) coprono le spese di realizzazione dei progetti di costruzione fino al trenta per cento delle spese ammesse e documentate con esclusione delle spese per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Gli incentivi per le assunzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), sono concessi nella misura massima del settanta per cento degli oneri complessivi per ogni assunzione a tempo indeterminato e per i primi tre anni dalla data di decorrenza della medesima.

Art. 13 - Formazione professionale.

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge sono attivati ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni, corsi biennali di formazione professionali finalizzati al conseguimento da parte degli allievi della qualifica di operaio falegname.
2. Il piano formativo prevede le seguenti discipline:
a) cultura generale;
b) organizzazione aziendale;
c) storia e stili dell'imbarcazione;
d) tecnologie del legno e dei materiali;
e) disegno tecnico e applicato (CAD);
f) laboratorio di falegnameria (processi produzione CAD e CAM);
g) laboratorio di restauro del legno;
h) cantieristica dell'imbarcazione in legno.
3. Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani tra i 16 e i 32 anni, promuovendo professionalità adeguate alle aziende operanti nel settore della costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, sono attuate azioni formative teoriche e tecnico-pratiche ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 . ( 9)
4. Le azioni formative devono riguardare:
a) la conoscenza dei materiali;
b) le tecniche costruttive;
c) l'uso manuale degli attrezzi e dei macchinari.
5. Le azioni formative teoriche possono espletarsi, a seguito di apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti competenti, presso gli istituti professionali per le attività marinare di Venezia.
6. Le azioni formative tecnico-pratiche si esplicano presso l'azienda con l'addestramento all'uso degli impianti e delle attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attività lavorative.
7. Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi vigenti.

CAPO III
Procedure e modalità per l'erogazione o la revoca degli incentivi

Art. 14 - Domande di ammissione agli incentivi.

1. Le domande di ammissione agli incentivi di cui all'articolo 11 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare l'avvio dei progetti di cui all'articolo 11, comma 2, e delle azioni formative di cui all'articolo 13. Alle domande devono essere allegati:
a) un progetto di costruzione di imbarcazione in legno, fondato su commesse accertate, con l'indicazione delle azioni da svolgere, l'organizzazione e la gestione, i tempi e i modi di realizzazione;
b) il preventivo dei costi con distinzione analitica di quelli relativi alla costruzione delle imbarcazioni oggetto di commessa e delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 15 - Approvazione dei progetti.

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, il piano di riparto degli incentivi, nelle misure indicate all'articolo 12.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli incentivi sono liquidati, entro i successivi quarantacinque giorni, dal dirigente del Dipartimento competente nella misura del trenta per cento. Il restante settanta per cento è liquidato alla completa realizzazione dei progetti previa rendicontazione finale.

Art. 16 - Revoca contributo.

1. La mancata realizzazione del progetto, esclusi i casi di forza maggiore debitamente documentati, comporta la restituzione degli incentivi ottenuti e relativi interessi legali.
2. Le modifiche del progetto e delle azioni formative, comportanti la costruzione di imbarcazioni per tipologia e materiali impiegati diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 4, comporta oltre alla restituzione degli incentivi erogati e relativi interessi legali anche la esclusione dal concorso ai benefici della presente legge per tre anni.

CAPO IV
Tutela e utilizzo imbarcazioni tipiche e tradizionali degli enti pubblici nella laguna di Venezia

Art. 17 - Finalità.

1. La Regione, per la piena attuazione della presente legge e dei principi in essa contenuti favorisce l'acquisto e la manutenzione da parte degli enti pubblici operanti ed aventi sede nella laguna di Venezia di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali rientranti nell'allegato indicato all'articolo 4, utilizzate per attività di servizio o di rappresentanza.

Art. 18 - Incentivi per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni in legno.

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 17 per concorrere ai benefici in esso previsti devono presentare domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve indicare:
a) nel caso di incentivi per la manutenzione, l'elenco delle imbarcazioni tipiche e tradizionali da manutendere con allegato un dettagliato preventivo di spesa predisposto da una azienda concessionaria del marchio di cui all' articolo 2;
b) nel caso di acquisto di nuove imbarcazioni, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all' articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente;
c) nel caso di sostituzione di imbarcazioni possedute con imbarcazioni tutelate ai sensi della presente legge, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all' articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente.

Art. 19 - Misura ed erogazione degli incentivi.

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande di cui all'articolo 18 il piano di riparto degli incentivi nella misura massima:
a) del trenta per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
b) del quindici per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) del venti per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Gli incentivi di cui al comma 1, sono liquidati in una unica soluzione dal dirigente del dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura rispettivamente dei lavori di manutenzione o di acquisto.

Art. 20 - Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche.

1. É istituito il fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche di cui al comma 2.
2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere i comuni di cui all' articolo 3 e gli enti o associazioni con sede nei medesimi, che detengono imbarcazioni tipiche e tradizionali della Repubblica di Venezia, che per il loro utilizzo in manifestazioni e anniversari storici o per la loro conservazione in istituti museali, abbisognano di manutenzioni specializzate.
3. Il Comitato di cui all' articolo 6 esprime il proprio parere in ordine all'appartenenza delle imbarcazioni per le quali è richiesto il contributo alle fattispecie previste dal comma 2.
4. Le domande per ottenere il contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il piano di riparto dei contributi da erogare nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammessa.
6. I contributi sono liquidati in un'unica soluzione dal dirigente del Dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del comma 5 dell' articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995. ( 10)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono istituiti con lo stanziamento di sola competenza:
a) il capitolo n. 20602 denominato "Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche (articolo 20)", con lo stanziamento di lire 40 milioni;
b) il capitolo n. 20604 denominato "Contributi regionali per la costruzione, acquisto e manutenzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia", con lo stanziamento di lire 120 milioni (capo II e IV);
c) il capitolo n. 20606 denominato "Spese per la richiesta di concessione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia (articolo 2)", con stanziamento di lire 40 milioni;
ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 4


1. Elenco imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
- SANDOLO
- MASCARETA
- S'CIOPON
- PUPARIN
- GONDOLA
- TOPO
- TOPA
- SANPIEROTA
- BATELA
- CAORLINA
- BATELON
- PEATA
- GONDOLINO
- COFANO
- IMBARCAZIONE TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONI
- BRAGOSSO


2. Elenco accessori imbarcazioni.
- Alberi
- Timoni
- Accessori della Gondola
- Remi
- Forcole


Note

( 1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 . che ha soppresso le parole "presso la Giunta regionale" dopo "E' istituito".
( 4) Comma così modificato da comma 1 art. 12 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole “con decreto del Presidente della Giunta regionale” con le parole “con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia”.
( 5) Comma abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 7) Articolo aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 9) Vedi ora legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 che ha abrogato la legge 30 gennaio 1990, n. 10.
( 10) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 (BUR n. 6/1996)

MARCHIO E INCENTIVI PER LA TUTELA E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA



CAPO I
Istituzione del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, tutela e promuove la denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, come definita dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

Art. 2 - Istituzione del marchio.

1. La Giunta regionale, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995, e del Comune di Caorle.

Art. 4 - Produzioni tutelate.

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali ed i relativi accessori, costruite nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, secondo i criteri artistici artigianali che, ancorché innovativi, rispettino la tradizione veneziana.
2. Le imbarcazioni in legno tutelate ai sensi del comma 1 con i relativi accessori, sono indicate nell'allegato A della presente legge.

Art. 5 - Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

1. I soggetti ai quali è concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale.

Art. 6 - Comitato di tutela.

1. É istituito presso la Giunta regionale il comitato di tutela del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
2. Il comitato è composto da sette esperti nel settore delle imbarcazioni in legno di cui all'articolo 4, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, in relazione alle province interessate;
b) uno congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria delle province interessate;
c) uno dall'ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere;
d) uno congiuntamente dalle società remiere;
e) uno dalla Camera di commercio di Venezia.
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
5. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7 - Compiti del comitato di tutela.

1. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) esprime il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio;
c) vigila sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);
d) propone le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a);
e) esprime il parere previsto dall'articolo 20.
2. I pareri di cui alle lettere b) ed e) e le proposte di cui alla lettera d) del comma 1 sono vincolanti.

Art. 8 - Regolamento d'uso.

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela di cui all'articolo 7.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce i caratteri fondamentali delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e relativi accessori con particolare riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonché alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità alle norme UNI.

Art. 9 - Procedure.

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.
2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

CAPO II
Incentivi per la produzione e la formazione professionale


Art. 10 - Finalità.

1. La Regione favorisce la costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, nonché le azioni formative atte a promuovere professionalità adeguate alle esigenze delle imprese e l'occupazione giovanile.

Art. 11 - Destinatari ed oggetto degli incentivi.

1. Gli incentivi regionali per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 10 sono attribuiti ai soggetti concessionari del marchio di cui all'articolo 2 ad entrambe le seguenti condizioni:
a) che presentino progetti di costruzione di imbarcazioni in legno tutelate dal marchio, fondati su commesse accertate;
b) che per la realizzazione dei progetti siano assunti giovani tra i 16 e i 32 anni a tempo indeterminato.

Art. 12 - Misura degli incentivi.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) coprono le spese di realizzazione dei progetti di costruzione fino al trenta per cento delle spese ammesse e documentate con esclusione delle spese per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Gli incentivi per le assunzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), sono concessi nella misura massima del settanta per cento degli oneri complessivi per ogni assunzione a tempo indeterminato e per i primi tre anni dalla data di decorrenza della medesima.

Art. 13 - Formazione professionale.

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge sono attivati ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni, corsi biennali di formazione professionali finalizzati al conseguimento da parte degli allievi della qualifica di operaio falegname.
2. Il piano formativo prevede le seguenti discipline:
a) cultura generale;
b) organizzazione aziendale;
c) storia e stili dell'imbarcazione;
d) tecnologie del legno e dei materiali;
e) disegno tecnico e applicato (CAD);
f) laboratorio di falegnameria (processi produzione CAD e CAM);
g) laboratorio di restauro del legno;
h) cantieristica dell'imbarcazione in legno.
3. Per favorire l'avvio al lavoro dei giovani tra i 16 e i 32 anni, promuovendo professionalità adeguate alle aziende operanti nel settore della costruzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, sono attuate azioni formative teoriche e tecnico-pratiche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
4. Le azioni formative devono riguardare:
a) la conoscenza dei materiali;
b) le tecniche costruttive;
c) l'uso manuale degli attrezzi e dei macchinari.
5. Le azioni formative teoriche possono espletarsi, a seguito di apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti competenti, presso gli istituti professionali per le attività marinare di Venezia.
6. Le azioni formative tecnico-pratiche si esplicano presso l'azienda con l'addestramento all'uso degli impianti e delle attrezzature, in modo che al termine del ciclo formativo i soggetti che vi abbiano preso parte siano in grado di svolgere autonomamente le corrispondenti attività lavorative.
7. Per tutto il periodo di formazione, i praticanti hanno diritto alle prestazioni sanitarie e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le leggi vigenti.


CAPO III
Procedure e modalità per l'erogazione o la revoca degli incentivi


Art. 14 - Domande di ammissione agli incentivi.

1. Le domande di ammissione agli incentivi di cui all'articolo 11 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla documentazione idonea a comprovare l'avvio dei progetti di cui all'articolo 11, comma 2, e delle azioni formative di cui all'articolo 13. Alle domande devono essere allegati:
a) un progetto di costruzione di imbarcazione in legno, fondato su commesse accertate, con l'indicazione delle azioni da svolgere, l'organizzazione e la gestione, i tempi e i modi di realizzazione;
b) il preventivo dei costi con distinzione analitica di quelli relativi alla costruzione delle imbarcazioni oggetto di commessa e delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 15 - Approvazione dei progetti.

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, il piano di riparto degli incentivi, nelle misure indicate all'articolo 12.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli incentivi sono liquidati, entro i successivi quarantacinque giorni, dal dirigente del Dipartimento competente nella misura del trenta per cento. Il restante settanta per cento è liquidato alla completa realizzazione dei progetti previa rendicontazione finale.

Art. 16 - Revoca contributo.
1. La mancata realizzazione del progetto, esclusi i casi di forza maggiore debitamente documentati, comporta la restituzione degli incentivi ottenuti e relativi interessi legali.
2. Le modifiche del progetto e delle azioni formative, comportanti la costruzione di imbarcazioni per tipologia e materiali impiegati diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 4, comporta oltre alla restituzione degli incentivi erogati e relativi interessi legali anche la esclusione dal concorso ai benefici della presente legge per tre anni.

CAPO IV
Tutela e utilizzo imbarcazioni tipiche e tradizionali degli enti pubblici nella laguna di Venezia


Art. 17 - Finalità.

1. La Regione, per la piena attuazione della presente legge e dei principi in essa contenuti favorisce l'acquisto e la manutenzione da parte degli enti pubblici operanti ed aventi sede nella laguna di Venezia di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali rientranti nell'allegato indicato all'articolo 4, utilizzate per attività di servizio o di rappresentanza.
Art. 18 - Incentivi per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni in legno.

1. Gli enti pubblici di cui all'articolo 17 per concorrere ai benefici in esso previsti devono presentare domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve indicare:
a) nel caso di incentivi per la manutenzione, l'elenco delle imbarcazioni tipiche e tradizionali da manutendere con allegato un dettagliato preventivo di spesa predisposto da una azienda concessionaria del marchio di cui all'articolo 2;
b) nel caso di acquisto di nuove imbarcazioni, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all'articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente;
c) nel caso di sostituzione di imbarcazioni possedute con imbarcazioni tutelate ai sensi della presente legge, il preventivo di spesa redatto da aziende concessionarie del marchio di cui all'articolo 2, debitamente approvato secondo gli ordinamenti dell'ente acquirente.
Art. 19 - Misura ed erogazione degli incentivi.

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande di cui all'articolo 18 il piano di riparto degli incentivi nella misura massima:
a) del trenta per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
b) del quindici per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) del venti per cento della spesa per le domande di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Gli incentivi di cui al comma 1, sono liquidati in una unica soluzione dal dirigente del dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura rispettivamente dei lavori di manutenzione o di acquisto.
Art. 20 - Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche.

1. É istituito il fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche di cui al comma 2.
2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere i comuni di cui all'articolo 3 e gli enti o associazioni con sede nei medesimi, che detengono imbarcazioni tipiche e tradizionali della Repubblica di Venezia, che per il loro utilizzo in manifestazioni e anniversari storici o per la loro conservazione in istituti museali, abbisognano di manutenzioni specializzate.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime il proprio parere in ordine all'appartenenza delle imbarcazioni per le quali è richiesto il contributo alle fattispecie previste dal comma 2.
4. Le domande per ottenere il contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il piano di riparto dei contributi da erogare nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammessa.
6. I contributi sono liquidati in un'unica soluzione dal dirigente del Dipartimento competente nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione di regolare fattura.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali


Art. 21 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono istituiti con lo stanziamento di sola competenza:
a) il capitolo n. 20602 denominato "Fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche (articolo 20)", con lo stanziamento di lire 40 milioni;
b) il capitolo n. 20604 denominato "Contributi regionali per la costruzione, acquisto e manutenzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia", con lo stanziamento di lire 120 milioni (capo II e IV);
c) il capitolo n. 20606 denominato "Spese per la richiesta di concessione del marchio collettivo Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia (articolo 2)", con stanziamento di lire 40 milioni;


ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 4


1. Elenco imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia.
- SANDOLO
- MASCARETA
- S'CIOPON
- PUPARIN
- GONDOLA
- TOPO
- TOPA
- SANPIEROTA
- BATELA
- CAORLINA
- BATELON
- PEATA
- GONDOLINO
- COFANO
- IMBARCAZIONE TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONI
- BRAGOSSO


2. Elenco accessori imbarcazioni.
- Alberi
- Timoni
- Accessori della Gondola
- Remi
- Forcole





SOMMARIO