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Legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 (BUR n. 42/2022)

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”

Legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 (BUR n. 42/2022) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, n. 11 “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 aprile 2020, n. 11



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 10/2022
S O M M A R I O
Legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 (BUR n. 42/2022) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, n. 11 “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 le parole: “in sostituzione della vendita” sono sostituite con le seguenti: “al fine di contenere il consumo”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 la parola: “promuovono” è sostituita con le seguenti: “possono promuovere”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è aggiunta la seguente:
“h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:
“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:
“2. I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell’acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.
Art. 5 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.
Art. 6 - Norma finale.
1. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuti in conformità alla normativa statale in materia di contratti pubblici.
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 28/10/2021

PDL n. 108

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 17/02/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Gabriele MICHIELETTO

Approvato dal consiglio in data: 22/03/2022

Deliberazione Legislativa n. 10 del 29/03/2022