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Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021)

Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n 23 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
3. Al comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole : “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “del Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle parole: “della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato dopo comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 (BUR n. 69/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, n. 23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Art. 1 - Modifica degli articoli 2, 7 e 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole : “Comunità montane” sono sostituite con le seguenti: “Unioni montane”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “del Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle parole: “della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell’ente.”.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 02/03/2021

PDL n. 39

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 29/04/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Nicola Ignazio FINCO

Approvato dal consiglio in data: 11/05/2021

Deliberazione Legislativa n. 11 del 18/05/2021