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Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022)

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”

Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21




SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;
b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;
c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , è aggiunta la seguente:
“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 19/10/2021

PDL n. 104

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 16/03/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Laura CESTARI

Approvato dal consiglio in data: 29/03/2022

Deliberazione Legislativa n. 11 del 08/04/2022