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Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014)

Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese

Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014)

DISCIPLINA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all’interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l’economia regionale.
2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale.
3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme di cui all’ articolo 5.
Art. 3 - Individuazione del distretto industriale.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne definisce l’ambito geografico e settoriale.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad essa correlate, all’interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall’immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.
3. Concorrono all’individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l’identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità previste dal comma 1.
Art. 4 - Individuazione della rete innovativa regionale.
1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, rappresenta l’insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:
a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui all’ articolo 6, comma 1;
b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell’ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
c) l’eventuale riconoscimento a livello europeo.
Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese.
1. Le aggregazioni di imprese di cui all’ articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l’autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.
Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali.
1. Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.
2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell’articolo 7.
Art. 7 - Progetti di intervento.
1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all’ articolo 2, riguardanti:
a) la ricerca e l’innovazione;
b) l’internazionalizzazione;
c) le infrastrutture;
d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
e) la difesa dell’occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di “cluster”;
h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.
Art. 8 - Modalità di finanziamento.
1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all’articolo 7, in cui individua:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell’intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
e) le spese ammissibili;
f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
g) l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.
Art. 9 - Accordi. (1)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.
1 bis. I procedimenti di selezione e finanziamento dei progetti mediante i bandi di cui all’articolo 8, comma 1, possono altresì prevedere l’attuazione di tali progetti attraverso la sottoscrizione di accordi per la ricerca e lo sviluppo in conformità alle previsioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ( 2)
Art. 10 - Attività di promozione e informazione. (3)
1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l’attuazione delle finalità della presente legge in un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.
2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. ( 4)
2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all’articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. ( 5)
2 quater. La Giunta regionale, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici. ( 6)
Art. 11 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa europea.
2. L’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 12 - Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le parole: “di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , è sostituita dalla seguente:
“b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;”.
3. All’ allegato A, lettera i), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le parole: “a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni” sono soppresse.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti e agli oneri d’investimento, conseguenti all’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI”, che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo stanziamento dell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” del bilancio di previsione 2014.
Art. 14 - Disposizioni finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”;
b) legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale””;
c) articolo 45 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”;
d) articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni.
3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore, riconosciuti ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni, cessano di esistere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 3 comma 1 della presente legge di individuazione dei distretti industriali e definizione dell’ambito geografico e settoriale.


Note

( 1) Rubrica modificata da comma 1 art. 25 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole: “di programma”.
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art. 25 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 3) Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Le disponibilità a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, quantificate in euro 11.700.000,00 per l’esercizio 2018, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate per euro 1.700.000,00 alle attività previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 , come introdotti dal comma 2 del presente articolo e per euro 10.000.000,00 alla dotazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.”.
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituito le parole: “in conformità al regime de minimis” con le seguenti: “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. In precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 25 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 5) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituito le parole: “in conformità al regime de minimis” con le seguenti: “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. In precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 25 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 6) Comma aggiunto da comma 2 art. 25 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014) – Testo storico

DISCIPLINA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e tenendo conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Per distretto industriale si intende un sistema produttivo locale, all’interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l’economia regionale.
2. Per rete innovativa regionale si intende un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale.
3. Per aggregazione di imprese si intende un insieme di imprese che, in numero non inferiore a tre, si riuniscono, al fine di sviluppare un progetto strategico comune, nelle forme di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Individuazione del distretto industriale.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sentita la competente commissione consiliare, individua i distretti industriali e ne definisce l’ambito geografico e settoriale.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una stessa filiera produttiva di carattere manifatturiero o in filiere ad essa correlate, all’interno di una parte geograficamente definita del territorio regionale, comprensiva anche di più province;
b) storicità del distretto, documentata dalla presenza di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro, ovvero riscontrabile dalla letteratura scientifica;
c) capacità, anche potenziali, del distretto industriale di essere competitivo nei mercati nazionali e internazionali, attestata dalla propensione a generare processi di innovazione e di internazionalizzazione, dalla presenza di imprese significative del settore, dall’immagine internazionale dei prodotti realizzati, in termini sia funzionali e prestazionali che di contenuti estetici e di design.
3. Concorrono all’individuazione del distretto industriale la presenza, ovvero l’identificabilità, di un marchio di distretto, la presenza di istituzioni formative specifiche, di centri di ricerca dedicati e di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
4. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, effettua rilevazioni ai fini di successive individuazioni di nuovi distretti industriali e di aggiornamento degli esistenti con le modalità previste dal comma 1.
Art. 4 - Individuazione della rete innovativa regionale.
1. Ciascuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento della Giunta regionale su istanza del soggetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, rappresenta l’insieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la rete stessa.
2. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 1, sono requisiti della rete innovativa regionale:
a) la dimensione della rete innovativa regionale espressa in termini quantitativi di imprese rappresentate dal soggetto di cui all’articolo 6, comma 1;
b) la rilevanza del settore o dei settori che partecipano alla rete innovativa regionale, i contenuti innovativi dell’ambito in cui opera la rete e le potenzialità di sviluppo anche occupazionale;
c) l’eventuale riconoscimento a livello europeo.
Art. 5 - Forme di aggregazioni di imprese.
1. Le aggregazioni di imprese di cui all’articolo 2, comma 3, assumono una delle seguenti forme:
a) imprese aderenti ad uno specifico contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l’autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
b) imprese riunite in consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
c) associazioni di imprese, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune.
Art. 6 - Rappresentanza dei distretti industriali e delle reti innovative regionali.
1. Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.
2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell’articolo 7.
Art. 7 - Progetti di intervento.
1. La Regione finanzia progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle aggregazioni di imprese di cui all’articolo 2, riguardanti:
a) la ricerca e l’innovazione;
b) l’internazionalizzazione;
c) le infrastrutture;
d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
e) la difesa dell’occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione;
f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o rinnovata imprenditorialità;
g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche in materia di “cluster”;
h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.
Art. 8 - Modalità di finanziamento.
1. La Giunta regionale emana specifici bandi per selezionare e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti di cui all’articolo 7, in cui individua:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di intervento;
c) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche in relazione alla regolarità contrattuale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) i criteri di valutazione dei progetti che tengano conto degli elementi innovativi e delle prospettive di innovazione, della sostenibilità economica del progetto e della pianificazione coerente dell’intervento, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il concreto raggiungimento degli obiettivi proposti;
e) le spese ammissibili;
f) la forma del finanziamento concedibile, nella modalità del contributo in conto capitale, del contributo in conto interesse, attraverso fondi di rotazione e di garanzia, nonché mediante altre forme di agevolazione;
g) l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
h) le modalità di rendicontazione e di effettuazione di monitoraggi e controlli.
Art. 9 - Accordi di programma.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo locale.
Art. 10 - Attività di promozione e informazione.
1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l’attuazione delle finalità della presente legge in un’ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.
Art. 11 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa europea.
2. L’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 12 - Modifica della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le parole: “di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “regionali vigenti in materia di distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , è sostituita dalla seguente:
“b) i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese, così come definiti dalle norme regionali vigenti in materia;”.
3. All’allegato A, lettera i), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , le parole: “a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni” sono soppresse.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti e agli oneri d’investimento, conseguenti all’applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI”, che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo stanziamento dell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” del bilancio di previsione 2014.
Art. 14 - Disposizioni finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”;
b) legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale””;
c) articolo 45 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”;
d) articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni.
3. I distretti, i metadistretti produttivi e le aggregazioni di filiera o di settore, riconosciuti ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni, cessano di esistere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 3 comma 1 della presente legge di individuazione dei distretti industriali e definizione dell’ambito geografico e settoriale.


SOMMARIO