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Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

Disciplina della viabilità silvo-pastorale

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.( 1)

Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ( 2)

Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. ( 3)
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso ( 4) su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’ articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 . I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone. ( 5)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. ( 6)

Art. 4 bis (Famiglie regoliere).

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte ( 7) con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera. ( 8)

Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.

1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.
3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell’ambiente.
4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali. ( 9)

Art. 5 (Attività ricreative).

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.
2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ( 10)
2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. ( 11)
3. omissis ( 12)
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.

Art. 7 - (Sanzioni amministrative).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 ter;
b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:
a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.( 13)

Art. 8 (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ( 14)

Art. 9 (Abrogazione).

1. E' abrogata la lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .

Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Articolo così modificato dall'articolo 1, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 2) Comma modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 . L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'articolo 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 3) Comma così modificato dall'articolo 3, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 4) Comma così modificato da comma 1 art. 55 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni” le parole “anche a titolo oneroso”; il comma 2 prevede che la Giunta regionale avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di contrassegno, provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.
( 5) Comma così sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 6) Articolo così sostituito dall'articolo 4, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 7) Comma così modificato dall’articolo 68, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “veicoli a motore” le parole “ivi comprese le motoslitte”.
( 8) Articolo aggiunto dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
( 9) Articolo inserito dall’articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 10) Comma così modificato dall'articolo 5, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 . Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 11) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 12) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 13) Articolo così sostituito dall’articolo 68, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , in precedenza sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .
( 14) L’articolo 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 , dispone che: “1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. 2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale.3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.”


SOMMARIO
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE



Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative .
Art. 2 (Strade silvo-pastorali).

1. Sono considerate strade silvo - pastorali le vie di penetrazione situate all' interno delle aree forestali e pascolive. Sono escluse le strade adibite al pubblico transito.
2. Oltre alle strade di cui al comma 1 nella viabilità silvo - pastorale sono incluse le piste di esbosco e i piazzali di deposito di legname ad esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria.
Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali esistenti da assoggettare alla presente disciplina.
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.
Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle piste forestali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'articolo 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
6. E' altresì vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, salvo le eccezioni di cui al comma 1, in percorsi fuoristrada, ivi compresi i sentieri, le mulattiere, le piste da sci ed i tracciati di impianti di risalita.
Art. 5 (Attività ricreative).

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.
2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
2. In mancanza del Piano della viabilità di cui al comma 1, non si può procedere all' apertura di nuove strade silvo - pastorali.
3. Nelle more della redazione del Piano possono essere altresì realizzate strade e piste previste dai piani economici nonchè quelle necessarie alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.
Art. 7 - (Sanzioni amministrative).

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 4;
b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative spettano alle comunità montane ed alle province, in relazione ai territori ove sono state comminate che li utilizzano
a scopi di tutela dell' ambiente.
3. Per l' applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 8 (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni.
Art. 9 (Abrogazione).

1. E' abrogata la lettera b) dell’articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .
Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO