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Legge regionale 5 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) – Novellazione

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21



SOMMARIO
Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. L’articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:
a) al comma 1 le parole: “anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.” sono sostituite dalle parole: “, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 16/02/2022

PDL n. 122

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 28/04/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Nicola Ignazio FINCO

Approvato dal consiglio in data: 28/06/2022

Deliberazione Legislativa n. 14 del 05/07/2022