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Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021)

Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021) (Novellazione) MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, n. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.
1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “delle Associazioni dei volontari” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”.
Art. 2 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/02/2021

PDL n. 33

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: non iniziato

La commissione ha espresso parere in data:

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula:

Approvato dal consiglio in data: 18/05/2021

Deliberazione Legislativa n. 16 del 25/05/2021