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Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993)

Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO

Legge abrogata da lett. h) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993)

INTERVENTI REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO


Art. 1 Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle attività artigiane, favorisce la realizzazione degli interventi rivolti:
a) al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane;
b) all'acquisto ed al recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane;
c) all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione concede contributi in conto capitale con le modalità e le procedure disciplinate dalla presente legge.
Art. 2 Interventi per la sistemazione di aree e infrastrutture artigianali.

1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto dei terreni compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente e per le opere di urbanizzazione primaria previste dal medesimo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono comunque superare l'importo derivante dal contributo di lire 6 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale oggetto dell'intervento, con un limite massimo di lire 400 milioni.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, ricadenti nel territorio di comuni montani, individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , il contributo è concesso nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel limite del contributo di lire 12 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale interessata, con un limite massimo di lire 400 milioni.
4. Qualora gli interventi riguardino la localizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l’uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile e non possono comunque superare l’importo di lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, con un. limite massimo di lire 400 milioni. ad intervento
5. I contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) che riguardino, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente:
a) impianti comuni di pretrattamento e/o trattamento finale delle acque reflue derivanti da attività artigianali o da attività comunque inserite nell'area attrezzata;
b) impianti comuni di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento di rifiuti speciali anche tossici o nocivi;
c) impianti comuni di stoccaggio e/o trattamento finalizzati alla commercializzazione o al riutilizzo di materie prime secondarie;
d) impianti comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai progetti di recupero e/o di utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili;
sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono superare la somma di lire 250 milioni ad intervento.
6. I comuni che ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), beneficiano di un contributo aggiuntivo di lire 4 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata con un limite massimo di lire 600 milioni.
7. Qualora gli accordi di programma riguardino la realizzazione di infrastrutture di cui al comma 5 l'importo massimo di lire 250 milioni va moltiplicato per ogni comune che partecipa all'intervento.
8. Nel caso in cui gli interventi siano localizzati in zone che prevedono anche insediamenti di diverso tipo, il contributo è determinato limitatamente alla superficie destinata agli interventi per le attività artigiane.
Art. 3 Interventi nei centri storici e relativi a immobili dismessi.

1. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per l'acquisto e/o il recupero di immobili situati nei centri storici, come individuati nello strumento urbanistico generale vigente, a norma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
2. La spesa per l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 è ritenuta ammissibile qualora l'acquisto sia avvenuto entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di concessione di contributo regionale di cui alla presente legge.
3. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per il recupero di fabbricati dismessi e loro pertinenze.
4. Sono considerati immobili dismessi quelli che, inizialmente destinati ad una attività economica, risultino, sulla base di attestazione del sindaco del comune in cui si trova l'immobile, non più utilizzati da almeno un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda.
5. Il contributo regionale è concesso nel limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non può superare l'importo di lire 50 milioni.
6. Il limite di cui al comma 5 è elevato a lire 70 milioni per ogni singolo intervento qualora si tratti di acquisto o recupero da parte di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, finalizzato all'insediamento di almeno cinque imprese artigiane in un unico complesso immobiliare.
7. Gli immobili acquistati o recuperati non possono essere alienati nè concessi in godimento a terzi prima di cinque anni dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di provata necessità e previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.
Art. 4 Priorità.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), i contributi sono concessi nell'ordine successivo e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie alle seguenti iniziative:
a) completamento di piani urbanistici attuativi già approvati e parzialmente realizzati;
b) attuazione di servizi alle imprese artigiane;
c) localizzazione di infrastrutture di autotrasporto;
d) ampliamento di piani urbanistici attuativi già approvati e del tutto realizzati;
e) realizzazione di nuove aree.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), è accordata la priorità alle iniziative che consentono il recupero funzionale di immobili dismessi, aventi caratteristiche di archeologia industriale, ubicati all'interno di aree urbane.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) i contributi vengono concessi sulla base delle domande presentate in proporzione alle risorse disponibili.
Art. 5 Soggetti beneficiari e domande di concessione del contributo.

1. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 possono essere concessi a comuni, loro consorzi, loro associazioni e unioni, alle comunità montane nonchè a consorzi e società consortili costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali contributi devono essere scomputati dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane assegnatarie dei singoli lotti, ovvero ripartito per millesimi di superficie. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 3 possono essere concessi a imprese artigiane, a consorzi e società consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.
3. Le domande per gli interventi di cui all'art. 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) documentazione comprovante la vigenza dello strumento urbanistico attuativo;
b) planimetria generale dell'intervento, ovvero progetto degli impianti tecnici.
4. Le domande per gli interventi di cui all'art. 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del sindaco di conformità urbanisticoedilizia nel caso di acquisto e concessione edilizia o autorizzazione edilizia, nel caso di recupero;
b) dichiarazione del sindaco attestante che l'immobile risulta dismesso per le iniziative previste al comma 3 del medesimo articolo;
c) progetto di realizzazione e preventivo di spesa, con indicazione degli immobili e delle imprese artigiane che andranno ad insediarsi, nel caso di consorzi e società consortili;
d) contratto preliminare o titolo di proprietà dell'immobile.
Art. 6 Procedura per la concessione dei benefici.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle somme a disposizione per ciascuno degli interventi di cuiall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e i criteri sulle eventuali variazioni allo scopo di utilizzare tutte le risorse disponibili.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale effettua opportune variazioni nella ripartizione delle somme disponibili per ciascun intervento programmato, allo scopo di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Sulla base della determinazione di cui al comma 1 la Giunta regionale approva le iniziative ammissibili nei singoli settori di intervento tenuto conto delle priorità di cui all'art. 4.
4. La Giunta regionale revoca il contributo concesso in caso di mancata attuazione o di modificazione senza preventiva autorizzazione dell' iniziativa finanziata.
Art. 7 Erogazione dei contributi.

1. I contributi di cui all' art. 1, comma 1, lett. a), sono erogati con decreto del dirigente generale del dipartimento per l' artigianato per stati di avanzamento dei lavori, nel limite del 50 per cento delle spese sostenute sino alla concorrenza del 90 per cento del contributo concesso. La residua quota del 10 per cento deve essere erogata previo accertamento della regolare esecuzione di tutte le opere previste, ovvero collaudo delle stesse.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 5 con Decreto del dirigente generale del dipartimento per l' artigianato in unica soluzione nel caso di iniziative riguardanti il solo acquisto dell' immobile e per stati di avanzamento nel caso di lavori in corso di esecuzione o da effettuare.
Art. 8 Cumulabilità dei contributi.

1. Qualora la stessa iniziativa benefici di più contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, il contributo regionale può essere concesso purchè la somma dei contributi non superi i limiti percentuali e assoluti stabiliti dalla presente legge.
2. Qualora la stessa iniziativa benefici anche di un contributo in conto capitale da parte della Comunità europea il contributo regionale può essere concesso purchè la somma dei contributi non superi il limite di spesa riconosciuto per l'intervento.
3. Sono cumulabili con i contributi regionali in conto capitale della presente legge anche i contributi in conto interessi derivanti dall'applicazione di altra normativa regionale o statale.
Art. 9 Abrogazione.

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 ;
b) l'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 ;
c) la legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 ;
d) la legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 ;
e) la legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 ;
f) l'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 ;
g) l'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 ;
2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spese assunti in base alle medesime leggi.
3. A partire dall'esercizio 1994 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 24 novembre 1987, n. 56, 28 giugno 1988, n. 34 e 2 agosto 1988, n. 36, per i quali non sia ancora intervenuta la relativa liquidazione e l'erogazione, sono trasferiti al capitolo 21018 di nuova istituzione.
Art. 10 Norme finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a determinare le somme disponibili per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Per il 1993 le domande di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. Le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 28 giugno 1988, n. 34 e 2 agosto 1988, n. 36 conservano efficacia purchè riconosciute compatibili con la presente legge.
Art. 11 Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 9.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , dell'importo di lire 3.500.000.000 iscritto nella partita n. 4 del fondo globale spese di investimento del bilancio 1992;
b) mediante utilizzo degli importi di lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, iscritti nella partita n. 5 del medesimo fondo globale del bilancio 1993 e pluriennale 19931995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e pluriennale 19931995 è istituito il capitolo 21018 denominato "Interventi regionali per lo sviluppo di insediamenti artigiani" con lo stanziamento di lire 5.500.000.000 per l'anno 1993 e lire 2.000.000.000 per gli anni 1994 e 1995.


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