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Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. 105/2019)

Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)

Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. 105/2019)

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ). (1)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità. (2)
1. Ai sensi dell’ articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell’ articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
Art. 2 – Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi offerti in locazione turistica ai sensi dell’ articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" situati nel territorio della Regione del Veneto. ( 3)
2. I dati e le informazioni di cui al presente regolamento sono gestiti e trattati nell’ambito del Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) secondo quanto previsto dall’ articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .

CAPO II
Disciplina degli obblighi informativi


Art. 3 – Obblighi informativi del locatore turistico. (4)
1. Il locatore, diretto o mandatario, sia che eserciti l'attività in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, che intende dare in locazione un alloggio ai turisti deve registrare tale alloggio nell'Anagrafe regionale delle strutture ricettive. A tal fine deve comunicare alla Direzione regionale competente in materia di turismo (d'ora in poi Direzione regionale competente):
a) i dati della locazione turistica di cui all'articolo 4;
b) i dati statistici di cui all'articolo 7 riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti ospitati, per gli adempimenti istituzionali di rilevazione statistica.
2. L'inserimento dell'alloggio in Anagrafe è effettuato tramite apposita procedura online su piattaforma ROSS1000, alla quale è possibile accedere al seguente link:
https://www.veneto.eu/PortaleOperatori/Public/Servizi
3. L'accesso alla piattaforma ROSS1000 avviene tramite SPID, CIE o CNS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e consente di provvedere a tutti gli obblighi informativi a carico del locatore.

Art. 4 – Comunicazione di locazione turistica. (5)
1. Il locatore, prima di iniziare l'attività di locazione turistica è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma ROSS1000, le seguenti informazioni, secondo le modalità operative approvate con provvedimento della Giunta regionale:
a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore;
b) i dati che consentono in modo univoco di identificare l'unità immobiliare ad uso abitativo dell'alloggio dato in locazione, ivi compreso il numero civico; ( 6)
c) i periodi nei quali intende locare l'alloggio;
d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.
2. Il locatore è altresì tenuto a comunicare in via preventiva, esclusivamente tramite piattaforma ROSS 1000 le variazioni dei periodi nei quali intende locare l'alloggio e la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio. ( 7)
3. Per i soli locatori in forma imprenditoriale, le comunicazioni di avvio e di chiusura definitiva della locazione ai sensi dei commi 1 e 2, vanno trasmesse anche allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.
4. Spetta al locatore la verifica della correttezza dei dati inseriti relativi all'alloggio in locazione e, in caso di variazione, comunicare la modifica o, dove consentito, eseguire l'aggiornamento nella procedura telematica.

Art. 5 – Assegnazione del codice identificativo regionale (C.I.R). (8)
1. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi, utilizzabile dal locatore nelle comunicazioni dei dati statistici alla Regione di cui all'articolo 7. ( 9)
2. Il codice identificativo regionale (C.I.R.) reca: il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell'alloggio, il codice LOC indicante la tipologia di alloggio, nonché una stringa numerica identificativa del singolo alloggio.
3. Omissis ( 10)
4. Omissis ( 11)
Art. 6 - Acquisizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.). (12)
1. I locatori, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuno degli alloggi dati in locazione, ai sensi dell'articolo 5, accedono alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.".

Art. 7 - Comunicazione dei dati statistici. (13)
1. Il locatore registrato, con riferimento agli alloggi dati in locazione, deve comunicare:
a) i dati degli arrivi e presenze turistiche per provenienza in un dato mese, entro la prima decade del mese successivo;
b) l'eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell'alloggio in un dato mese, inserendo nella procedura ROSS1000 movimenti pari a zero per tutto il mese o per i giorni di riferimento, entro la prima decade del mese successivo.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate dal locatore registrato accedendo alla procedura regionale di rilevazione tramite la piattaforma ROSS1000.
3. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato i dati delle presenze turistiche ai sensi del comma 1, la Direzione regionale competente procede d'ufficio alla chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno informando il Comune competente per territorio.
4. Chiunque intenda locare ai turisti un alloggio oggetto della chiusura di cui al comma 3, deve presentare alla Direzione regionale competente una nuova comunicazione di locazione turistica ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 8 - Informazioni sull'offerta di alloggi in locazione turistica. (14)
1. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta turistica del Veneto, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", su richiesta del locatore sono pubblicati i seguenti dati, previa dichiarazione di possederne i diritti sulle informazioni:
a) la tipologia "locazione turistica";
b) l'indirizzo dell'alloggio offerto in locazione turistica e il relativo codice identificativo nazionale (C.I.N.); ( 15)
c) l'indirizzo di posta elettronica e /o il numero telefonico per i turisti interessati a prenotare l'alloggio;
d) l'indirizzo di eventuale sito internet privato che promuove e commercializza l'alloggio in locazione.
2. I dati di cui al comma 1 sono trattati nella piattaforma informatica regionale ROSS1000 e pubblicati nel sito regionale "www.veneto.eu" per finalità di prenotazione ricettiva e per il supporto nella gestione delle destinazioni turistiche (DMS).

Art. 9 - Esposizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio in locazione turistica su una targa affissa all'ingresso. ( 16)
1. Il codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso dell'alloggio all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella parte superiore della targa compaiono le parole "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo nazionale dell'alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio, di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio; in tal caso il codice è scritto senza le parole: "LOCAZIONE TURISTICA", ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica.
5. Nel caso di mancata esposizione del codice identificativo nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118", nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145/2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio di cui all'articolo 4, comma 2 e nei casi di chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui all'articolo 7, comma 3, il locatore deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno dell'edificio.
7. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145/2023.

CAPO III
Accesso del Comune ai dati delle locazioni turistiche

Art. 10 - Modalità di accesso
1. Il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati ai sensi degli articoli 8 e 9, può richiedere l’accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale, secondo le procedure individuate con decreto del Direttore della Direzione regionale competente.
1 bis. Omissis ( 17)
2. Il Comune, qualora accerti la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio da parte del locatore, ne dà comunicazione alla Direzione regionale competente, ai fini dell’aggiornamento della banca dati anagrafica regionale. ( 18)

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 11 - Disposizioni transitorie
1. Le posizioni anagrafiche di locazione turistica esistenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e già in possesso del codice identificativo non necessitano di una nuova comunicazione fatto salvo l’obbligo di verifica, nel portale, della correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti relativi agli alloggi e, ove necessario, procedono alle eventuali modifiche di tali dati, secondo le modalità di cui all’articolo 6.
2. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento la Direzione regionale competente procede d’ufficio alla chiusura delle posizioni anagrafiche nella banca dati regionale per le quali i locatori non abbiano comunicato i dati delle presenze turistiche nei dodici mesi antecedenti il citato termine.
3. omissis ( 19)
Articolo 12 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Regolamento approvato e modificato con deliberazione della Giunta regionale.
( 2) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 3) Comma sostituito da comma 1 art. 2 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 4) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 5) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 6) Lettera modificata da lett. a) comma 1 art. 3 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 che ha sostituito le parole: "l'alloggio dato in locazione" con le seguenti: "l'unità immobiliare ad uso abitativo dell'alloggio dato in locazione, ivi compreso il numero civico;".
( 7) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 3 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 8) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 9) Comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 4 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 10) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 4 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 11) Comma abrogato da lett. b) comma 1 art. 4 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 .
( 12) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 . In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 4 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 13) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 14) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 15) Lettera modificata da comma 1 art. 6 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 che ha sostituito le parole: "di cui all'articolo 5" con le seguenti: "nazionale (C.I.N.)".
( 16) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 . In precedenza modificato da art. 1 del regolamento regionale 28 luglio 2020, n. 7 , e da art. 7 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 17) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 8 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 . In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 8 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .
( 18) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 8 del regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 che ha sostituito le parole: "chiusura dell'alloggio in locazione turistica" con le seguenti: "cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio.".
( 19) Comma abrogato da comma 1 art. 9 del regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 4 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. 105/2019) – Testo storico

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
Art. 2 – Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi situati nel territorio della Regione del Veneto e dati in locazione per finalità turistiche, senza prestazioni di servizi a favore dei turisti durante il loro soggiorno, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
2. I dati e le informazioni di cui al presente regolamento sono gestiti e trattati nell’ambito del Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .

CAPO II
Disciplina degli obblighi informativi


Art. 3 – Obblighi informativi del locatore turistico.
1. Il locatore che intende dare in locazione un alloggio ai turisti deve:
a) comunicare alla Direzione regionale competente in materia di turismo (d’ora in poi direzione regionale competente), secondo quanto previsto all’articolo 4, i dati della locazione turistica, attraverso apposito modulo regionale approvato con decreto del Direttore regionale competente in materia di turismo, al fine di registrare l’alloggio nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive tramite le procedure del SIRT;
b) comunicare alla Direzione regionale competente, secondo quanto previsto all’articolo 7, i dati statistici riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti ospitati, per gli adempimenti istituzionali di rilevazione statistica.

Art. 4 – Comunicazione di locazione turistica.
1. Il locatore, prima di iniziare l’attività di locazione, deve comunicare con le modalità di cui al presente articolo:
a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore;
b) i dati che consentono in modo univoco di identificare l’alloggio dato in locazione;
c) il periodo della locazione;
d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il locatore compila il modulo di comunicazione di locazione turistica utilizzando la relativa procedura telematica accessibile dal portale regionale www.veneto.eu – area operatori (di seguito portale), e trasmette tale modulo, in formato pdf, all’indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it , con una delle seguenti modalità telematiche:
a) per i locatori operanti in forma imprenditoriale, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) con modulo di comunicazione firmato digitalmente;
b) per i locatori non operanti in forma imprenditoriale tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando il modulo di comunicazione con firma autografa e scansionato oppure tramite posta elettronica non certificata allegando il modulo di comunicazione con firma autografa e scansionato nonché il documento di identità.

Art. 5 – Assegnazione del codice identificativo dell’alloggio.
1. A seguito della presentazione della comunicazione di locazione turistica di cui all’articolo 4, l’alloggio viene registrato in anagrafe e il locatore riceve all’indirizzo e-mail indicato nella comunicazione di locazione turistica le credenziali di accesso e le indicazioni per accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica, secondo le modalità operative approvate con decreto del Direttore della Direzione regionale competente.
2. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un codice identificativo visibile con l’accesso alla procedura di rilevazione statistica, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi nel portale.
Art. 6 - Variazione dei dati e chiusura di locazione turistica
1. Il locatore registrato alla procedura telematica regionale di cui all’articolo 5 può provvedere alla modifica dei dati inseriti mediante la compilazione di un apposito modulo di variazione dati.
2. Il locatore registrato che non intende più continuare l’offerta locativa di uno o più alloggi, visualizza il proprio elenco alloggi e procede alla registrazione della chiusura di uno o più alloggi; qualora il locatore registri la chiusura di tutti gli alloggi la comunicazione equivale alla chiusura della posizione anagrafica della locazione turistica.
3. La richiesta di modifica o di chiusura alloggi va trasmessa secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, ed avrà effetto in anagrafica solo dopo la validazione da parte dell’Ufficio regionale competente per territorio.
4. Il locatore registrato è tenuto a verificare la correttezza e l’aggiornamento dei dati inseriti relativi agli alloggi.

Art. 7 - Comunicazione dei dati statistici.
1. Il locatore registrato, con riferimento ai turisti ospitati nell’alloggio dato in locazione nel periodo indicato ai sensi dell’articolo 4, deve comunicare:
a) i dati degli arrivi e presenze turistiche per provenienza in un dato mese, entro la prima decade del mese successivo;
b) l’eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell’alloggio in un dato mese, confermando nella procedura il numero zero preimpostato nelle caselle per arrivi e presenze, entro la prima decade del mese successivo.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate dal locatore registrato accedendo alla procedura regionale di rilevazione disponibile nel portale.
3. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato i dati delle presenze turistiche ai sensi del comma 1, la Direzione regionale competente procede d’ufficio alla chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno informando il Comune competente per territorio.
4. Chiunque intenda locare ai turisti un alloggio oggetto della chiusura di cui al comma 3, deve presentare alla Direzione regionale competente una nuova comunicazione di locazione turistica ai sensi dell’articolo 4.

Art. 8 - Pubblicazione del codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva.
1. Il locatore che intende pubblicizzare il proprio alloggio oggetto di locazione turistica su piattaforme digitali o su siti internet di prenotazione ricettiva, deve pubblicare, nelle parti informative dell’alloggio presenti nelle suddette piattaforme e siti internet, il codice identificativo dell’alloggio assegnato ai sensi dell’articolo 5.

Art. 9 - Esposizione del codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica su una targa affissa all’ingresso.
1. Il codice identificativo dell’alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio, nel rispetto della normativa vigente. In presenza di divieti di carattere normativo o amministrativo e fatte salve eventuali diverse regole condominiali, la targa è affissa solo sulla porta di ingresso dell’alloggio sito all’interno di un edificio.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri.
3. Nella parte superiore della targa compaiono le parole “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell’alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. Nel caso di mancata esposizione della targa all’ingresso esterno dell’edificio, il Comune effettua la contestazione immediatamente ove possibile o per iscritto. Al fine di evitare la sanzione prevista dell’articolo 27 bis, comma 10, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , il locatore dell’alloggio, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione presenta, secondo le modalità indicate dal Comune, in alternativa tra di loro:
a) la copia della disposizione che vieta l’affissione della targa all’esterno dell’ingresso dell’edificio o altro documento idoneo a dimostrare l’impossibilità, anche temporanea, dell’affissione;
b) la copia della richiesta di autorizzazione per l’affissione della targa all’ingresso esterno dell’edificio, presentata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” alla Soprintendenza, con data certa di presentazione risultante dal documento esibito.
5. Nel caso di comunicazione di cessazione della locazione turistica dell’alloggio di cui all’articolo 6 e nei casi di chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui agli articoli 7 e 10, il locatore deve immediatamente rimuovere la targa affissa all’ingresso esterno dell’edificio e sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio.

CAPO III
Accesso del Comune ai dati delle locazioni turistiche

Art. 10 - Modalità di accesso
1. Il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati ai sensi degli articoli 8 e 9, può richiedere l’accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale, secondo le procedure individuate con decreto del Direttore della Direzione regionale competente.
2. Il Comune, qualora accerti la chiusura dell’alloggio in locazione turistica da parte del locatore, ne dà comunicazione alla Direzione regionale competente, ai fini dell’aggiornamento della banca dati anagrafica regionale.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 11 - Disposizioni transitorie
1. Le posizioni anagrafiche di locazione turistica esistenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e già in possesso del codice identificativo non necessitano di una nuova comunicazione fatto salvo l’obbligo di verifica, nel portale, della correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti relativi agli alloggi e, ove necessario, procedono alle eventuali modifiche di tali dati, secondo le modalità di cui all’articolo 6.
2. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento la Direzione regionale competente procede d’ufficio alla chiusura delle posizioni anagrafiche nella banca dati regionale per le quali i locatori non abbiano comunicato i dati delle presenze turistiche nei dodici mesi antecedenti il citato termine.
3. Con decreto del Direttore della Direzione competente sono determinate le modalità dell’aggiornamento della banca dati anagrafica regionale.
Articolo 12 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO